IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica dell'8 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 1994 recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore veterinario; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nelle sedute del 14 luglio 1995 e del 5 ottobre 1995; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo il titolo XII relativo al corso di laurea in medicina veterinaria e al diploma universitario in igiene e sanita' animale, viene inserito il nuovo titolo XIII relativo alle scuole di specializzazione del settore veterinario e i nuovi articoli dal 216 al 226 con il conseguente scorrimento dei titoli e della numerazione degli articoli successivi. All'art. 216 titolo XIII del vigente statuto, contenente l'elencazione delle scuole di specializzazione, vengono soppresse le scuole di specializzazione in "ispezione degli alimenti di origine animale" e "sanita' animale, igiene dell'allevamento e delle produzioni animali"; vengono altresi' soppressi, sotto lo stesso titolo, gli articoli dal 343 al 349 e dal 487 al 493, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi. Titolo XIII NORME COMUNI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DEL SETTORE VETERINARIO Art. 216. - Alla facolta' di medicina veterinaria afferiscono le seguenti scuole di specializzazione: ispezione degli alimenti di origine animale; sanita' animale, allevamento e produzioni zootecniche. Il conseguimento del diploma di specializzazione consente, nei vari rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista. Art. 217. - I corsi di studio hanno durata triennale e prevedono almeno 600 ore di insegnamento e 600 ore di attivita' pratiche guidate. Per durate diverse l'indicazione viene riferita nella specifica tabella. La frequenza e' obbligatoria. Art. 218. - Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, ogni scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti, determinato per ciascun anno di corso ed in totale. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola. Art. 219. - Sono titoli di ammissione quelli specificatamente indicati nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione. Sono altresi' ammessi alle scuole coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso universita' italiane e straniere, accettato dalle competenti autorita' italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini della iscrizione a dette scuole. Art. 220. - Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformita' del regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi. Il consiglio determina pertanto: gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio. Art. 221. - Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente art. 220 il consiglio della scuola dovra' comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione, alle quali dovranno essere dedicate almeno 1000 ore di didattica (scuole di durata triennale) o 600 ore (scuole di durata biennale), per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si sviluppera' l'attivita' didattica e verranno reperiti i docenti. Art. 222. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sara' svolto sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base della documentazione, l'attivita' attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori uniniversitari o extra universitari. Art. 223. - L'Universita', su proposta della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162. E' consentito, in parte, l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate. Art. 224. - Per quanto non previsto dagli articoli precedenti si fa riferimento alle norme generali contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 1988) e n. 162/1982. La corrispondenza delle scuole di specializzazione e dei titoli relativi fra le tipologie definite nella presente tabella e quelle precedenti e' individuata dal Consiglio universitario nazionale. Art. 225 (Scuola di specializzazione in "ispezione degli alimenti di origine animale"). - Il corso di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale e' disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224. Il numero degli iscrivibili e' determinato in 20 per ciascun anno di corso, per un totale di 60 specializzandi. Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate a norma del precedente art. 221 almeno 1000 ore, sono le seguenti: Area 1 - Morfo-fisio-patologica. Lo specializzando deve approfondire le conoscenze di morfo-fisio-patologia degli animali da macello, volatili, conigli, selvaggina e degli organismi acquatici, affinare le sue conoscenze sul sistema linfatico dei ruminanti domestici, suini ed equini ed acquisire la piena valutazione critica dei quadri anatomo-patologici riscontrabili nelle specie animali di interesse ispettivo. Settori scientifico disciplinari: V30A, V30B, V31A. Area 2 - Produttivo-approvvigionale-tecnologica. Lo specializzando deve approfondire le conoscenze sulla produzione degli alimenti di origine animale alla luce delle problematiche conservative, tecnologiche ed approvvigionali e dei relativi risvolti igienici, merceologici e qualitativi. Settori scientifico disciplinari: V31B, C01B, P02B, G09C, G09D. Area 3 - Diritto e legislazione alimentare. Lo specializzando deve acquisire le conoscenze di base dell'ordinamento giuridico e del diritto amministrativo, civile, sanitario e penale. Dovra' altresi' approfondire le nozioni concernenti il Codex Alimentarius e la legislazione italiana e CEE sugli alimenti di origine animale ed acquisire specifiche conoscenze sulla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale con approfondimento di funzioni e competenze che, in tale ambito, sono demandate al "veterinario ufficiale". Settori scientifico disciplinari: V31B, V33B, N03X. Area 4 - Microbiologia alimentare. Lo specializzando deve approfondire le conoscenze teoriche ed applicative della microbiologia delle materie prime alimentari (carni, latte, uova ecc.) e loro derivati, appurare le specifiche metodologie di campionamento e valutare i risultati dei diversi tests microbiologici e micologici. Dovra' altresi' affinare e potenziare le conoscenze sulle malattie alimentari acute, con specifico riferimento alle zoonotiche di natura infettiva ed infestiva. Settori scientifico disciplinari: V31B, V32A, V32B. Area 5 - Biochimico-tossicologica. Lo specializzando deve approfondire le conoscenze sulle caratteristiche biochimico-tossicologiche degli alimenti di origine animale con particolare riferimento al problema dei residui di contaminanti fisici e chimici e darne una esatta valutazione igienico-sanitaria. Dovra' altresi' acquisire circostanziate informazioni sulle metodologie analitiche ufficiali (CEE) con riferimento alla diagnostica degli anabolizzanti, pesticidi, metalli pesanti, antimicrobici, composti organici e contaminanti tecnologici. Settori scientifico disciplinari: V30B, V31B, V33A. Area 6 - Metodologia clinica degli animali da reddito. Lo specializzando deve approfondire finalita' e metodologie dell'esame clinico degli animali da carne e produttori di latte ed acquisire circostanziate ed aggiornate informazioni sulle sindromi da stress e sulle patologie d'allevamento emergenti, valutandone al contempo i relativi riflessi negativi sulle produzioni animali. Favorite le conoscenze per attuare una fattiva interconnessione operativa tra le due aree funzionali delle UU.SS.LL. per concretizzare piani di prevenzione e controllo sugli animali da reddito. Settore scientifico disciplinare: V33B. Area 7 - Ispezione sanitaria delle carni. Lo specializzando deve approfondire tutto quanto attiene la materia ispettiva dei diversi substrati carnei valutandone la congruita' igienica e qualitativa. Dovra' altresi' acquisire tutte le informazioni concernenti i caratteri strutturali, impiantistici ed igienico-operativi degli "stabilimenti" di diversa tipologia, come quelle relative ai vari anelli della catena distributiva delle carni fresche. Sono previste informazioni su autorizzazioni sanitarie, certificazioni e modulistica dello specifico settore. Settori scientifico disciplinari: V31A, V31B, V32A, V32B. Area 8 - Ispezione sanitaria dei derivati carnei. Lo specializzando deve approfondire le nozioni e le conoscenze sulla vigilanza sanitaria, dalla produzione al consumo, di tutti gli alimenti conservati. Deve conoscere le eventuali alterazioni ed i sistemi di controllo igienico ed essere in grado di valutare i risultati degli accertamenti di laboratorio nei confronti dei piu' diversi contaminanti biotici ed abiotici. Sono previste informazioni su autorizzazioni sanitarie, certificazioni e modulistica dello specifico settore. Settori scientifico disciplinari: V31B, C01B. Area 9 - Ispezione sanitaria dei prodotti della pesca. Lo specializzando deve arricchire la preparazione dello specifico settore in specie per quanto attiene la vigilanza ed il controllo di tutti gli alimenti ittici, freschi e conservati, curando i necessari aggiornamenti legislativi nazionali e comunitari e le principali metodologie diagnostiche. Sono previste informazioni su autorizzazioni sanitarie, certificazioni e modulistica dello specifico settore. Settori scientifico disciplinari: V31B, P02B. Area 10 - Ispezione sanitaria dei prodotti lattiero-caseari, uova e miele. Lo specializzando deve approfondire le conoscenze generali e specifiche dell'igiene e della produzione dei prodotti lattiero-caseari, delle uova e del miele ed acquisire tutte le informazioni sulle metodologie di analisi e sui riferimenti legislativi e sulla prassi autorizzativa. Sono previste informazioni su autorizzazioni sanitarie, certificazioni e modulistica dello specifico settore. Settori scientifico disciplinari: V31B, C01B. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale. Art. 226 (Scuola di specializzazione in "sanita' animale allevamento e produzioni zootecniche"). - Il corso di specializzazione in sanita' animale, allevamento e produzioni zootecniche e' disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224. Il numero degli iscrivibili e' determinato in 20 per ciascun anno di corso, per un totale di 60 specializzandi. Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 221 almeno 100 ore, sono le seguenti: Area 1 - Igiene degli allevamenti. Ha lo scopo di fornire allo specializzando conoscenze approfondite su: struttura dei ricoveri, alimentazione, riproduzione, benessere, etologia ed inquinamento ambientale. Settori scientifico disciplinari: F22A, G09B, G09C, G09D, V32A, V34B. Area 2 - Informatica ed epidemiologia veterinaria. Nozioni di informatica di base essenziali sia ai fini gestionali (rapporto costo-ricavo, investimenti, analisi di mercato, miglioramento genetico ecc.) che ai fini sanitari (modelli informatizzati di analisi epidemiologica, presenza e diffusione di agenti di natura infettiva, tossici, inquinanti, ecc.). Settori scientifico disciplinari: G09A, S02X, V32A, V33B. Area 3 - Malattie a carattere contagioso. Nozioni riguardanti patologia, diagnosi e profilassi delle malattie infestive ed infettive con particolare riguardo alle normative interne ed internazionali relative al movimento di animali e derrate alimentari, su scala comunitaria e non, ed alle diverse metodologie di prevenzione. Settori scientifico disciplinari: V31A, V32A, V32B. Area 4 - Sanita' pubblica veterinaria e medicina preventiva. Comprende nozioni specifiche inerenti la prevenzione del rischio sanitario derivante dalle malattie degli animali trasmissibili all'uomo per attivita' professionali (contagio diretto) e per contatto indiretto attraverso gli alimenti di origine animale e/o reflui zootecnici. Settori scientifico disciplinari: H02X, V32A, V32B, V33B. Area 5 - Produzioni zootecniche, residui di farmaci e di sostanze potenzialmente tossiche o nocive. Lo specializzando deve acquisire approfondite nozioni relativamente alla qualita' merceologica degli alimenti di origine animale oltre che al controllo di sostanze tossiche o comunque nocive potenzialmente presenti nelle derrate alimentari. Settori scientifico disciplinari: G09B, G09C, G09D, V33A. Area 6 - Giuridica. Si propone di fornire agli specializzandi le indispensabili conoscenze sulle norme di diritto civile, penale ed amministrativo oltre che sulla organizzazione e metodi della pubblica amministrazione con specifico riferimento al comparto sanitario. Settori scientifico disciplinari: N01X, N03X, N09X. Area 7 - Economica. Si propone di fornire agli specializzandi le conoscenze essenziali di economia politica e contabilita' generale dello Stato. Settori scientifico disciplinari: G01X, N10X, N15X, P01F, P01G, P01H, P01I, P01J. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola i laureati del corso di laurea in medicina veterinaria in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione. Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Perugia, 30 ottobre 1995 p. Il rettore: DI PILLA