IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Rilevata la necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992; Vista la tabella XLIV relativa all'ordinamento didattico universitario del corso di diploma universitario in servizio sociale, approvata con decreto ministeriale 23 luglio 1993; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come segue: Articolo unico All'art. 2, nell'elenco delle lauree che si conseguono presso la facolta' di scienze politiche e' aggiunto: "diploma in servizio sociale, durata del corso tre anni". All'art. 314, nell'elenco delle scuole dirette a fini speciali, la dizione "per assistenti sociali" e' soppressa. Gli articoli da 325 a 332 relativi allo statuto della scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali, sono soppressi. L'art. 43 relativo all'ordinamento della facolta' di scienze politiche e' soppresso e sostituito dal seguente: "La facolta' di scienze politiche conferisce la laurea in scienze politiche e il titolo di assistente sociale al compimento degli studi del diploma universitario in servizio sociale". Dopo l'art. 65 e con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di diploma universitario in servizio sociale per trasformazione della scuola diretta a fini speciali di assistenti sociali. CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SERVIZIO SOCIALE Art. 66 (Istituzione e durata del corso di diploma universitario in servizio sociale). - Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti conoscenze adeguate di metodi e contenuti culturali e scientifici volte al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale del servizio sociale. In particolare il corso di diploma fornira' competenze specifiche volte a prevenire e risolvere situazioni di disagio di singoli, gruppi o comunita' nell'ambito del sistema organizzato dalle risorse sociali; a promuovere e coordinare nuove risorse, anche di volontariato; a svolgere compiti di gestione, organizzazione, programmazione e direzione dei servizi sociali e a contribuire ad una diffusione delle strategie di informazione sociale sui servizi e sui diritti degli utenti. La durata del corso di diploma e' di tre anni. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di assistente sociale. Le facolta' chiamate ad assicurare la copertura degli insegnamenti del corso sono: scienze politiche, economia, magistero e medicina e chirurgia. Art. 67 (Accesso al corso di diploma). - L'iscrizione al corso e' regolata in conformita' alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso e' stabilito annualmente dal senato accademico sentito il consiglio di facolta', in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facolta'. Art. 68 (Corsi di laurea e di diploma affini. Riconoscimenti). - Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma di cui all'art. 67 e' riconosciuto affine ai corsi di laurea in sociologia, scienze dell'educazione (indirizzo extrascolastico) e scienze politiche (indirizzo politico-sociale o sociologico). Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio di facolta' riconoscera' gli insegnamenti seguiti con esito positivo, indicando laddove necessario le singole corrispondenze anche parziali, avendo riguardo alla loro validita' culturale propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale si chiede l'iscrizione. Art. 69 (Articolazione del corso degli studi e del tirocinio). - L'attivita' didattica complessiva comprende 1500 ore di cui almeno 600 ore di attivita' pratiche di tirocinio professionale svolte sotto la guida di un docente di materia professionale e con il coordinamento di un assistente sociale operante negli enti convenzionati presso cui si svolge il tirocinio. Le attivita' di tirocinio - costitutive della formazione nel servizio sociale - debbono essere svolte nel servizio sociale di qualificati enti pubblici o privati, con i quali saranno stipulate apposite convenzioni. L'ordinamento didattico e' formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insieme di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi, individuate al successivo art. 70 dove per ciascuna area e' previsto il numero minimo di ore di attivita' didattica. Al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalita' esterne i moduli relativi all'area professionale potranno essere affidati ad esperti di servizio sociale con titoli ed esperienza professionale documentati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982. Art. 70 (Ordinamento didattico). - Il numero delle annualita' non puo' essere inferiore a 15 e superiore a 18; e' consentito suddividere ciascuna annualita' in due moduli didattici di durata semestrale; ogni singola annualita' si articola su almeno 60 ore di didattica. Le aree disciplinari caratterizzanti sono 8; le prime 6 sono obbligatorie sul piano nazionale, mentre delle due aree seguenti almeno una dovra' essere attivata in ciascuna sede. Il piano degli studi e' completato da almeno sei insegnamenti complementari tutti semestrali. 1. Area professionale del servizio sociale. Settori di sociologia generale (Q05A) e sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C). (Almeno cinque moduli annuali): principi e fondamenti del servizio sociale; politica sociale; metodi e tecniche del servizio sociale; organizzazione del servizio sociale. 2. Area di metodologia delle scienze sociali. Settori di statistica sociale (S03B) e sociologia generale (Q05A). (Almeno due moduli semestrali): statistica sociale; metodologia e tecnica della ricerca sociale. 3. Area psicologica. Settori di psicologia sociale (M11B) e psicologia dello sviluppo e dell'educazione (M11A). (Almeno tre moduli semestrali): psicologia sociale; psicologia dello sviluppo. 4. Area sociologica. Settori di sociologia generale (Q05A), di sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D), sociologia della devianza (Q05G), sociologia dei processi culturali, formativi e comunicativi (Q05B) e discipline demoetnoantropologiche (M05X). (Almeno tre moduli semestrali): antropologia culturale; sociologia; teoria dei processi di socializzazione; sociologia delle relazioni etniche; sociologia della famiglia; sociologia della devianza. 5. Area giuridica. Settori del diritto privato (N01X), di istituzioni di diritto pubblico (N09X), di diritto del lavoro (N07X), di diritto amministrativo (N10X) e di diritto penale (N17X). (Almeno tre moduli semestrali): nozioni giuridiche fondamentali (N01X) o istituzioni di diritto privato; diritto della sicurezza sociale o diritto del lavoro; istituzioni di diritto pubblico (N09X); diritto penale o diritto e procedura penale. 6. Area della sanita' pubblica. Settori di medicina legale (F22B) e di igiene generale ed applicata (F22A). (Almeno due moduli semestrali): medicina sociale; igiene. 7. Area economica. Settori di economia politica (P01A), politica economica (P01B) e scienza delle finanze (P01C). (Almeno un modulo semestrale): istituzioni di economia; economia della sicurezza sociale; economia pubblica. 8. Area delle scienze dell'educazione. Settori di pedagogia generale (M09A) e sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B). (Almeno un modulo semestrale): pedagogia generale; educazione degli adulti; sociologia dell'educazione. 9. Le discipline complementari (tutte con modulo semestrale) saranno scelte tra le discipline obbligatorie non sostenute come tali o entro il seguente elenco, fino a concorrere al numero di insegnamenti scelto dalla struttura didattica entro i limiti del comma 1 del presente articolo: criminologia minorile; diritto amministrativo; diritto del lavoro e della previdenza sociale; diritto di famiglia; diritto penitenziario; diritto regionale e degli enti locali; economia aziendale; economia del lavoro; etica sociale; lingua inglese; economia applicata; pedagogia speciale; psichiatria; psicodinamica delle relazioni familiari; psicologia di comunita'; psicologia di gruppo; psicopatologia; sociologia della comunicazione; sociologia della medicina; sociologia dell'organizzazione; sociologia della salute; sociologia della sicurezza sociale; statistica; storia contemporanea; storia dell'amministrazione pubblica; storia delle istituzioni politiche; teoria e tecnica del colloquio psicologico. 10. Durante il primo biennio lo studente dovra' dimostrare la conoscenza e la comprensione di lingua straniera con particolare riferimento ai temi del servizio sociale. La scelta della lingua e le modalita' di accertamento sono definite dal consiglio di diploma. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio professionale sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto. Le attivita' svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale all'estero possono essere valutate dal consiglio di diploma ai fini della frequenza di tirocinio professionale. Gli esami di tirocinio consistono nella discussione di una relazione dettagliata dell'attivita' professionale svolta e documentata. All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti caratterizzanti e opzionali e tenuto conto della valutazione del tirocinio professionale. Art. 71 (Esame di diploma). - L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalita' stabilite dal consiglio di diploma. L'esame consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico applicativa assegnato almeno sei mesi prima. Art. 72 (Regolamento del corso di diploma). - Il consiglio di diploma determina, con apposito regolamento, in conformita' del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990. In particolare nel regolamento sara' indicato il piano degli studi nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 70. Nel piano di studi saranno almeno individuati: i corsi ufficiali di insegnamento (mono-disciplinari o integrati) con le relative denominazioni e propedeuticita' di esame; la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni e semestri); le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni; i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo; le sedi di tirocinio con cui stipulare convenzioni. Art. 73 (Disposizioni transitorie). - Fino a quando non siano emanati i regolamenti di cui all'art. 11 della legge n. 341/1990 le determinazioni che negli articoli precedenti sono rimessi al regolamento didattico saranno assunte con delibera della struttura didattica competente. Gli studenti che abbiano conseguito il diploma della scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali possono iscriversi al terzo anno del corso di diploma nel momento nel quale viene attivato. Gli studenti che all'atto della istituzione del corso di diploma in servizio sociale frequentano la scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali possono optare per il corso di diploma. Gli esami sostenuti dagli studenti iscritti o diplomati presso le scuole dirette a fini speciali per assistenti sociali vengono riconosciuti dal consiglio della struttura didattica competente, in funzione della loro equivalenza con gli insegnamenti impartiti nel corso di diploma secondo i criteri definiti dal consiglio della struttura didattica competente. Il presente decreto rettorale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bologna, 31 ottobre 1995 Il rettore: ROVERSI-MONACO