Con decreto ministeriale 20 ottobre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Keller, con sede in Palermo e unita' di Palermo, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 giugno 1995 al 15 dicembre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 16 dicembre 1995 al 15 giugno 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 18 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trasporti servizi triestini, con sede in Trieste e unita' di Trieste, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 novembre 1994 al 17 maggio 1995. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17571/1 del 16 maggio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 18 maggio 1995 al 30 giugno 1995. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17571/2 del 16 maggio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 18 ottobre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. Metal estrusione alluminio, con sede in Ferentino (Frosinone) e unita' di Ferentino (Frosinone), per il periodo dal 31 maggio 1995 al 30 novembre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 18397 del 28 luglio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 1 dicembre 1995 al 30 maggio 1996. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio provinciale di Taranto, con sede in Taranto e unita' di Taranto, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 13 luglio 1994 al 12 gennaio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 13 gennaio 1995 al 12 luglio 1995. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Tecnotubi, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unita' di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 15 giugno 1995 al 14 dicembre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 15 dicembre 1995 al 14 giugno 1996. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sekur S.p.a. (dal 2 maggio 1995 Sekur Gomma S.r.l.), con sede in Roma e unita' di Roma, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 22 febbraio 1995 al 21 agosto 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 22 agosto 1995 al 21 febbraio 1996. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosco industrie meccaniche, con sede in Narni (Terni) e unita' di Narni (Terni), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 27 ottobre 1994 al 26 aprile 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 27 aprile 1995 al 26 ottobre 1995. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.B. & C., con sede in Aprilia (Latina) e unita' di Aprilia (Latina), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 10 gennaio 1995 al 9 luglio 1995. La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo, a decorrere dal 30 maggio 1994. Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tre I - Industria italiana imballaggi, con sede in Vazia (Rieti) e unita' di Vazia (Rieti), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 14 febbraio 1995 al 14 agosto 1995. La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rozzi Costantino & C., con sede in Folignano (Ascoli Piceno) e unita' di Ascoli Piceno, Forli del Sannio (Isernia), Magenta (Milano), Miranda (Isernia), Napoli, Pedrengo (Bergamo), S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e uffici di Folignano (Ascoli Piceno), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 18 aprile 1995 al 17 novembre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 18 novembre 1995 al 17 aprile 1996. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A. Petit Pierre (dal 17 marzo 1995 Sistemi di produzione S.p.a.), con sede in Brescia e unita' di Brescia e Segrate (Milano), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 19 gennaio 1995 al 18 luglio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 19 luglio 1995 al 18 gennaio 1996. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Itin, con sede in Roma e unita' di Pero (Milano), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 10 agosto 1994 al 9 febbraio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 10 febbraio 1995 al 7 agosto 1995. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lovere sidermeccanica (dal 31 dicembre 1994 Lucchini siderurgica S.p.a.), con sede in Lovere (Bergamo) e unita' di Lovere (Bergamo) e Pisogne (Brescia), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 maggio 1994 al 31 ottobre 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 1 novembre 1994 al 30 aprile 1995. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.r.l. Nuova Italtec, con sede in Napoli e unita' di Caivano (Napoli), per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Imec, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unita' di Torre Annunziata (Napoli), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 2 maggio 1995 al 1 novembre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 2 novembre 1995 al 1 maggio 1996. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leucci industriale, con sede in Brindisi e unita' di Cant. Cerano, Cant. Enichem off.ne e sede (Brindisi), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 2 maggio 1995 al 1 novembre 1995. La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. S.C.A.C. - Societa' cementi armati centrifugati, con sede in Milano e unita' di Torre Annunziata (Napoli) e unita' di Napoli, per il periodo dal 5 aprile 1995 al 4 ottobre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 5 ottobre 1995 al 4 aprile 1996. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia e unita' di Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia) e Reggio Emilia, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 aprile 1994 al 30 settembre 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16637 del 9 febbraio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 1 ottobre 1994 al 31 marzo 1995. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16637 del 9 febbraio 1995. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia e unita' di Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia) e Reggio Emilia, per il periodo dal 1 aprile 1995 al 30 settembre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17827 del 31 maggio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 1 ottobre 1995 al 31 marzo 1996. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17827 del 31 maggio 1995. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 in favore dei lavoratori edili rientrati nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla Ditta Egidi Domenico, con sede in Folignano (Ascoli Piceno) e unita' di Ferentino (Frosinone), Folignano (Ascoli Piceno), Grottaferrata (Roma), Massa D'Albe (L'Aquila), Passo Cordone (Pescara) e Porto D'Ascoli (Ascoli Piceno), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 21 marzo 1995 al 20 settembre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 21 settembre 1995 al 20 marzo 1996, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Micoperi, con sede in Milano e unita' di Milano e Ortona (Chieti), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17570 del 16 maggio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 10 luglio 1994 al 9 gennaio 1995. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 17570 del 16 maggio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 10 gennaio 1995 al 19 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 28 luglio 1995, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edizioni Brescia, con sede in Brescia e unita' nazionali in Brescia, per il periodo dal 7 maggio 1995 al 6 novembre 1995. Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, a seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale dell'8 maggio 1995, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A. Manzoni & C., con sede in Milano e unita' nazionali, per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 marzo 1995. Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 28 luglio 1995, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imprese tipografiche venete, con sede in Venezia-Mestre (Venezia) e unita' di Venezia-Mestre (Venezia), per il periodo dal 12 giugno 1995 all'11 dicembre 1995. Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cobrajeans (ex Confezioni Manuero 2000), con sede in Nereto (Teramo) e unita' di Nereto (Teramo), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 luglio 1995 al 10 gennaio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'11 gennaio 1996 al 10 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italjeans (ex Casimirri manifatture), con sede in Nereto (Teramo) e unita' di Nereto (Teramo), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 luglio 1995 al 10 gennaio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'11 gennaio 1996 al 10 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Cooperativa editoriale Nuova Brianza, con sede in Cassago Brianza (Como) e unita' di Cassago Brianza (Como), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 febbraio 1994 al 27 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Crosetto Lorenzo, con sede in Torino e unita' di Torino, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 febbraio 1995 all'8 agosto 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 9 agosto 1995 all'8 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Asema, con sede in Milano e unita' di Milano, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 marzo 1995 al 27 settembre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 28 settembre 1995 al 27 marzo 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maglificio Antonio Gagliardi, con sede in Busto Arsizio (Varese) e unita' di Vanzaghello (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 aprile 1995 al 30 settembre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 ottobre 1995 al 31 marzo 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Bergamo, con sede in Bergamo e unita': sede di Bergamo e unita' in provincia di Bergamo, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 31 dicembre 1994 al 30 giugno 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 luglio 1995 al 30 dicembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Seam, con sede in Milano e unita' di Trezzo sull'Adda (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 gennaio 1995 al 23 luglio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 24 luglio 1995 al 23 gennaio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dupi X prodotti radiologici, con sede in Cologno Monzese (Milano) e unita' di Cologno Monzese (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 marzo 1995 al 16 settembre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 17 settembre 1995 al 16 marzo 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Afferri Giuseppe & Figli, con sede in San Donato Milanese (Milano) e unita' di San Donato Milanese (Milano), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 31 gennaio 1995 al 30 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Meregalli V. & Radaelli G., con sede in Cesano Maderno (Milano) e unita' di Cesano Maderno (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 aprile 1995 al 7 luglio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'8 ottobre 1995 al 7 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Adiani, con sede in Milano e unita' di Triuggio (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 febbraio 1995 al 6 agosto 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 7 agosto 1995 al 6 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.A.M. Mina, con sede in Induno Olona (Varese) e unita' di Induno Olona (Varese), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 dicembre 1994 all'11 giugno 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 12 giugno 1995 all'11 dicembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italenergie, con sede in Sulmona (L'Aquila) e unita' di Sulmona (L'Aquila), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 31 maggio 1995 al 30 novembre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 dicembre 1995 al 30 maggio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gardenplast by Kaleido, con sede in Calitri (Avellino) e unita' di Calitri e Teverola (Caserta), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 marzo 1995 al 7 settembre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'8 settembre 1995 al 7 marzo 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salca Cirulli, con sede in Calitri (Avellino) e unita' di Calitri (Avellino), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 luglio 1995 al 18 gennaio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 19 gennaio 1996 al 18 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. IN.C.OR., con sede in Fara Filiorum Petri (Chieti) e unita' di Fara Filiorum Petri (Chieti), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 maggio 1995 al 23 novembre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 24 novembre 1995 al 23 maggio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Asse costruzioni, con sede in Corciano (Perugia) e unita' di Corciano (Perugia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 maggio 1995 al 26 novembre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 27 novembre 1995 al 26 maggio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Casmas, con sede in Martina Franca (Taranto) e unita' di Cisternino (Brindisi), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 ottobre 1994 al 12 aprile 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 13 aprile 1995 al 12 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.s. La Modulare di Antonio De Flaviis & C., con sede in Mosciano S. Angelo (Teramo) e unita' di Mosciano S. Angelo (Teramo), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 maggio 1995 al 14 novembre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 15 novembre 1995 al 14 maggio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia e unita' di Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia) e Reggio Emilia, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 aprile 1993 al 30 settembre 1993. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14012 del 18 gennaio 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 ottobre 1993 al 31 marzo 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14012 del 18 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.