Con  decreto ministeriale 20 ottobre 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Keller, con  sede  in  Palermo  e  unita'  di
Palermo, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale dal 16 giugno 1995 al 15 dicembre 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 16 dicembre 1995 al 15 giugno 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 18 ottobre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Trasporti  servizi  triestini, con sede in
Trieste e unita' di  Trieste,  e'  prorogata  la  corresponsione  del
trattamento  straordinario  di integrazione salariale dal 18 novembre
1994 al 17 maggio 1995.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
n. 17571/1 del 16 maggio 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 18 maggio 1995 al 30 giugno 1995.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
n. 17571/2 del 16 maggio 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento  ai  periodi  di
fruizione   del  trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi per  contrazione  o  sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
   Con  decreto  ministeriale  18 ottobre 1995, ai sensi dell'art. 6,
comma 6, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326,  e'  prorogata,  in
favore  dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  S.r.l. Metal
estrusione alluminio, con sede in Ferentino (Frosinone) e  unita'  di
Ferentino  (Frosinone),  per  il  periodo  dal  31  maggio 1995 al 30
novembre 1995 la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione   salariale,   con   pari  riduzione  della  durata  del
trattamento economico di mobilita'.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 18397 del 28 luglio 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 1 dicembre 1995 al 30 maggio 1996.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento  straordinario  di  cassa  integrazione guadagni e la sua
corresponsione  e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti   dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis,  della  legge  n.  56/1994,  i  quali,  alla data di scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   Con  decreto ministeriale 23 ottobre 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio provinciale  di  Taranto,  con
sede  in  Taranto e unita' di Taranto, e' prorogata la corresponsione
del trattamento straordinario di  integrazione  salariale,  con  pari
diminuzione  della  durata  del  trattamento  economico di mobilita',
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo  di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal
13 luglio 1994 al 12 gennaio 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 13 gennaio 1995 al 12 luglio 1995.
   Le  proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito con  modificazioni  nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   Con  decreto  ministeriale  23 ottobre 1995, ai sensi dell'art. 6,
comma 6, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326,  e'  prorogata,  in
favore  dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Tecnotubi,
con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unita'  di  Torre  Annunziata
(Napoli),  per  il  periodo dal 15 giugno 1995 al 14 dicembre 1995 la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,  con pari riduzione della durata del trattamento economico
di mobilita'.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 15 dicembre 1995 al 14 giugno 1996.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento straordinario di cassa integrazione  guadagni  e  la  sua
corresponsione   e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis, della legge n.  56/1994,  i  quali,  alla  data  di  scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con  decreto ministeriale 23 ottobre 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla Sekur S.p.a. (dal 2 maggio 1995 Sekur Gomma S.r.l.),
con sede in Roma e unita' di Roma, e' prorogata la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   con   pari
diminuzione  della  durata  del  trattamento  economico di mobilita',
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo  di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal
22 febbraio 1995 al 21 agosto 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 22 agosto 1995 al 21 febbraio 1996.
   Le  proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito con  modificazioni  nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   Con  decreto ministeriale 23 ottobre 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Bosco industrie meccaniche, con sede in Narni
(Terni) e unita' di Narni (Terni), e' prorogata la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   con   pari
diminuzione  della  durata  del  trattamento  economico di mobilita',
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo  di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal
27 ottobre 1994 al 26 aprile 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 27 aprile 1995 al 26 ottobre 1995.
   Le  proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito con  modificazioni  nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   Con  decreto ministeriale 23 ottobre 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. G.B. & C., con sede  in  Aprilia  (Latina)  e
unita'  di  Aprilia  (Latina),  e'  prorogata  la  corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   con   pari
diminuzione  della  durata  del  trattamento  economico di mobilita',
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo  di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal
10 gennaio 1995 al 9 luglio 1995.
   La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori  nei  confronti
dei  quali  ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti
ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16  giugno  1994,  n.
299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere all'esonero del contributo addizionale di cui all'art.  8,
comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo, a decorrere
dal 30 maggio 1994.
   Con  decreto ministeriale 23 ottobre 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Tre I - Industria  italiana  imballaggi,  con
sede  in  Vazia  (Rieti)  e  unita' di Vazia (Rieti), e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale,   con   pari  diminuzione  della  durata  del  trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del  trattamento,  del  periodo  di  integrazione   salariale   cosi'
concesso, per il periodo dal 14 febbraio 1995 al 14 agosto 1995.
   La  proroga  di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti
dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici  previsti
ai  commi  4,  5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n.
299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8,
comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a. Rozzi Costantino & C., con sede in Folignano
(Ascoli  Piceno)  e  unita'  di  Ascoli  Piceno,  Forli  del   Sannio
(Isernia),  Magenta  (Milano),  Miranda  (Isernia),  Napoli, Pedrengo
(Bergamo),  S.  Benedetto  del  Tronto  (Ascoli  Piceno)  e uffici di
Folignano  (Ascoli  Piceno),  e'  prorogata  la  corresponsione   del
trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale,  con  pari
diminuzione della durata  del  trattamento  economico  di  mobilita',
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo  dal
18 aprile 1995 al 17 novembre 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 18 novembre 1995 al 17 aprile 1996.
   Le proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito  con  modificazioni nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 in favore dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. A. Petit Pierre (dal 17 marzo 1995 Sistemi di
produzione S.p.a.), con sede in Brescia e unita' di Brescia e Segrate
(Milano),    e'   prorogata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di integrazione salariale, con pari  diminuzione  della
durata  del  trattamento  economico di mobilita', tenendosi conto, ai
fini  della  determinazione   del   trattamento,   del   periodo   di
integrazione  salariale cosi' concesso, per il periodo dal 19 gennaio
1995 al 18 luglio 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 19 luglio 1995 al 18 gennaio 1996.
   Le  proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito con  modificazioni  nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   Con  decreto ministeriale 23 ottobre 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Itin, con sede  in  Roma  e  unita'  di  Pero
(Milano),    e'   prorogata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario di integrazione salariale, con pari  diminuzione  della
durata  del  trattamento  economico di mobilita', tenendosi conto, ai
fini  della  determinazione   del   trattamento,   del   periodo   di
integrazione  salariale  cosi' concesso, per il periodo dal 10 agosto
1994 al 9 febbraio 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 10 febbraio 1995 al 7 agosto 1995.
   Le  proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito con  modificazioni  nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   Con  decreto ministeriale 23 ottobre 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Lovere sidermeccanica (dal 31  dicembre  1994
Lucchini  siderurgica  S.p.a.), con sede in Lovere (Bergamo) e unita'
di  Lovere  (Bergamo)  e   Pisogne   (Brescia),   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale,   con   pari  diminuzione  della  durata  del  trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del  trattamento,  del  periodo  di  integrazione   salariale   cosi'
concesso, per il periodo dal 1 maggio 1994 al 31 ottobre 1994.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 1 novembre 1994 al 30 aprile 1995.
   Le proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito  con  modificazioni nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, ai  sensi  dell'art.  6,
comma  6,  del  decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, e' prorogata, in
favore dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  S.r.l.  Nuova
Italtec,  con  sede  in  Napoli  e unita' di Caivano (Napoli), per il
periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995  la  corresponsione  del
trattamento   straordinario   di  integrazione  salariale,  con  pari
riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento straordinario di cassa integrazione  guadagni  e  la  sua
corresponsione   e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti  dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis, della legge n.  56/1994,  i  quali,  alla  data  di  scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con  decreto ministeriale 23 ottobre 1995 in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.a.s. Imec, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e
unita' di Torre Annunziata (Napoli), e' prorogata  la  corresponsione
del  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, con pari
diminuzione della durata  del  trattamento  economico  di  mobilita',
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo  dal
2 maggio 1995 al 1 novembre 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 2 novembre 1995 al 1 maggio 1996.
   Le proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori  nei
confronti  dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici
previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del  decreto-legge  16  giugno
1994,  n.  299,  convertito  con  modificazioni nella legge 19 luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Leucci industriale, con sede in Brindisi e
unita' di Cant. Cerano, Cant. Enichem off.ne e  sede  (Brindisi),  e'
prorogata   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione  salariale,  con  pari  diminuzione  della  durata   del
trattamento  economico  di  mobilita', tenendosi conto, ai fini della
determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale
cosi' concesso, per il periodo dal 2 maggio 1995 al 1 novembre 1995.
   La  proroga  di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti
dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici  previsti
ai  commi  4,  5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n.
299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, ai  sensi  dell'art.  6,
comma  6,  del  decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, e' prorogata, in
favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. S.C.A.C.  -
Societa'  cementi armati centrifugati, con sede in Milano e unita' di
Torre Annunziata (Napoli) e unita' di Napoli, per il  periodo  dal  5
aprile  1995  al  4  ottobre  1995  la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale,  con  pari  riduzione  della
durata del trattamento economico di mobilita'.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 5 ottobre 1995 al 4 aprile 1996.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento  straordinario  di  cassa  integrazione guadagni e la sua
corresponsione  e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti   dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis,  della  legge  n.  56/1994,  i  quali,  alla data di scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 in favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Reggio
Emilia, con sede in Reggio Emilia e unita' di  Castelnuovo  di  Sotto
(Reggio  Emilia)  e Reggio Emilia, e' prorogata la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale,   con   pari
diminuzione  della  durata  del  trattamento  economico di mobilita',
tenendosi conto, ai fini della determinazione  del  trattamento,  del
periodo  di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal
1 aprile 1994 al 30 settembre 1994.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 16637 del 9 febbraio 1995.
   La  corresponsione  del  trattamento di cui sopra e' ulteriormente
prorogata dal 1 ottobre 1994 al 31 marzo 1995.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 16637 del 9 febbraio 1995.
   Le  proroghe  di  cui  sopra  non  operano  per  i  lavoratori nei
confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai  benefici
previsti  ai  commi  4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno
1994, n. 299, convertito con  modificazioni  nella  legge  19  luglio
1994, n. 451.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere all'esonero del contributo addizionale di cui all'art.  8,
comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   Con  decreto  ministeriale  23 ottobre 1995, ai sensi dell'art. 6,
comma 6, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326,  e'  prorogata,  in
favore  dei  lavoratori  interessati  dipendenti  dalla  S.c.  a r.l.
Consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia, con  sede  in  Reggio
Emilia  e  unita'  di  Castelnuovo  di Sotto (Reggio Emilia) e Reggio
Emilia, per il periodo dal 1 aprile 1995  al  30  settembre  1995  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale, con pari riduzione della durata del trattamento  economico
di mobilita'.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 17827 del 31 maggio 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata dal 1 ottobre 1995 al 31 marzo 1996.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 17827 del 31 maggio 1995.
   Il  trattamento  di  cui  sopra  e'  pari  all'80  per  cento  del
trattamento  straordinario  di  cassa  integrazione guadagni e la sua
corresponsione  e'  autorizzata  esclusivamente  nei  confronti   dei
lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e
1-bis,  della  legge  n.  56/1994,  i  quali,  alla data di scadenza,
abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8,
comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995 in favore dei  lavoratori
edili  rientrati  nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,  convertito  con  modificazioni
nella  legge  19  luglio  1994, n. 451 e dipendenti dalla Ditta Egidi
Domenico, con sede in Folignano (Ascoli Piceno) e unita' di Ferentino
(Frosinone), Folignano (Ascoli Piceno), Grottaferrata  (Roma),  Massa
D'Albe  (L'Aquila),  Passo Cordone (Pescara) e Porto D'Ascoli (Ascoli
Piceno), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, con  pari  diminuzione  della  durata  del
trattamento  speciale  di  disoccupazione,  tenendosi  conto, ai fini
della determinazione del trattamento,  del  periodo  di  integrazione
salariale  cosi'  concesso,  per  il  periodo dal 21 marzo 1995 al 20
settembre 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui  sopra  e'  ulteriormente
prorogata   dal  21  settembre  1995  al  20  marzo  1996,  con  pari
diminuzione della durata del trattamento speciale di  disoccupazione,
tenendosi  conto,  ai  fini della determinazione del trattamento, del
periodo di integrazione salariale cosi' concesso.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
   Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Micoperi, con sede  in  Milano  e  unita'  di
Milano  e  Ortona  (Chieti),  e'  autorizzata  la  corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale  dal  10  gennaio
1994 al 9 luglio 1994.
   Il  presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
n. 17570 del 16 maggio 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 10
luglio 1994 al 9 gennaio 1995.
   Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto  ministeriale
n. 17570 del 16 maggio 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 10
gennaio 1995 al 19 maggio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con    decreto   ministeriale   23   ottobre   1995,   a   seguito
dell'accertamento delle condizioni di  crisi  aziendale,  intervenuto
con  il  decreto  ministeriale  del  28  luglio 1995, e' prorogata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edizioni
Brescia, con sede in Brescia e unita' nazionali in  Brescia,  per  il
periodo dal 7 maggio 1995 al 6 novembre 1995.
   Con    decreto   ministeriale   23   ottobre   1995,   a   seguito
dell'accertamento delle  condizioni  di  ristrutturazione  aziendale,
intervenuto  con  il  decreto  ministeriale  dell'8  maggio  1995, e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. A. Manzoni & C., con sede in Milano e unita' nazionali, per il
periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 marzo 1995.
   Con   decreto   ministeriale   23   ottobre   1995,   a    seguito
dell'accertamento  delle  condizioni  di crisi aziendale, intervenuto
con il decreto ministeriale del  28  luglio  1995,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Imprese
tipografiche venete, con sede in Venezia-Mestre (Venezia) e unita' di
Venezia-Mestre  (Venezia),  per  il periodo dal 12 giugno 1995 all'11
dicembre 1995.
   Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Cobrajeans (ex Confezioni Manuero 2000),  con
sede  in  Nereto (Teramo) e unita' di Nereto (Teramo), e' autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dall'11 luglio 1995 al 10 gennaio 1996.
   La  corresponsione  del  trattamento  di  cui  sopra  e' prorogata
dall'11 gennaio 1996 al 10 luglio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Italjeans  (ex Casimirri manifatture), con
sede in Nereto (Teramo) e unita' di Nereto (Teramo),  e'  autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dall'11 luglio 1995 al 10 gennaio 1996.
   La corresponsione  del  trattamento  di  cui  sopra  e'  prorogata
dall'11 gennaio 1996 al 10 luglio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.c. a r.l. Cooperativa  editoriale  Nuova  Brianza,
con  sede  in  Cassago  Brianza  (Como)  e  unita' di Cassago Brianza
(Como),   e'   autorizzata   la   corresponsione   del    trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale dal 10 febbraio 1994 al 27
aprile 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Crosetto Lorenzo, con sede in Torino e unita'
di   Torino,   e'   autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario di integrazione salariale dal  9  febbraio  1995  all'8
agosto 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal
9 agosto 1995 all'8 febbraio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.a.s. Asema, con sede in Milano e unita' di Milano,
e' autorizzata la corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 28 marzo 1995 al 27 settembre 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal
28 settembre 1995 al 27 marzo 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Maglificio  Antonio Gagliardi, con sede in
Busto  Arsizio  (Varese)  e  unita'  di  Vanzaghello   (Milano),   e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 1 aprile 1995 al 30 settembre 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal  1
ottobre 1995 al 31 marzo 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.c.  a  r.l.  Consorzio  agrario  provinciale  di
Bergamo,  con  sede  in Bergamo e unita': sede di Bergamo e unita' in
provincia  di  Bergamo,  e'   autorizzata   la   corresponsione   del
trattamento  straordinario  di integrazione salariale dal 31 dicembre
1994 al 30 giugno 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal  1
luglio 1995 al 30 dicembre 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero dal contributo  addizionale  di  cui  all'art.  8,  comma
8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l. Seam, con sede in Milano e unita' di Trezzo
sull'Adda (Milano), e' autorizzata la corresponsione del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal 24 gennaio 1995 al 23
luglio 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal
24 luglio 1995 al 23 gennaio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Dupi  X  prodotti radiologici, con sede in
Cologno Monzese (Milano) e unita' di  Cologno  Monzese  (Milano),  e'
autorizzata   la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 17 marzo 1995 al 16 settembre 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal
17 settembre 1995 al 16 marzo 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.n.c.  Afferri  Giuseppe & Figli, con sede in San
Donato Milanese (Milano) e unita' di San Donato Milanese (Milano), e'
prorogata  la  corresponsione  del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale dal 31 gennaio 1995 al 30 luglio 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Meregalli V.  &  Radaelli  G.,  con  sede  in
Cesano  Maderno  (Milano)  e  unita'  di  Cesano Maderno (Milano), e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dall'8 aprile 1995 al 7 luglio 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'8
ottobre 1995 al 7 aprile 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  Adiani,  con  sede  in  Milano e unita' di
Triuggio (Milano), e' autorizzata la corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  7 febbraio 1995 al 6
agosto 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal
7 agosto 1995 al 6 febbraio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.r.l.  S.A.M.  Mina,  con  sede  in  Induno Olona
(Varese) e  unita'  di  Induno  Olona  (Varese),  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 12 dicembre 1994 all'11 giugno 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal
12 giugno 1995 all'11 dicembre 1995.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Italenergie, con sede in Sulmona (L'Aquila) e
unita'  di  Sulmona  (L'Aquila), e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  dal  31  maggio
1995
al 30 novembre 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal
1 dicembre 1995 al 30 maggio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a. Gardenplast by Kaleido, con sede in Calitri
(Avellino) e unita' di Calitri e Teverola (Caserta),  e'  autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dall'8 marzo 1995 al 7 settembre 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'8
settembre 1995 al 7 marzo 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Salca Cirulli, con sede in Calitri (Avellino)
e  unita' di Calitri (Avellino), e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  dal  19  luglio
1995 al 18 gennaio 1996.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal
19 gennaio 1996 al 18 luglio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. IN.C.OR., con sede  in  Fara  Filiorum  Petri
(Chieti)  e unita' di Fara Filiorum Petri (Chieti), e' autorizzata la
corresponsione  del   trattamento   straordinario   di   integrazione
salariale dal 24 maggio 1995 al 23 novembre 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal
24 novembre 1995 al 23 maggio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti  dalla  S.c. a r.l. Asse costruzioni, con sede in Corciano
(Perugia)  e  unita'  di  Corciano  (Perugia),  e'   autorizzata   la
corresponsione   del   trattamento   straordinario   di  integrazione
salariale dal 27 maggio 1995 al 26 novembre 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal
27 novembre 1995 al 26 maggio 1996.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.
    Con   decreto   ministeriale  23  ottobre  1995,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni  Casmas,  con  sede  in
Martina  Franca  (Taranto)  e  unita'  di  Cisternino  (Brindisi), e'
autorizzata  la  corresponsione  del  trattamento  straordinario   di
integrazione salariale dal 13 ottobre 1994 al 12 aprile 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal
13 aprile 1995 al 12 ottobre 1995.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.n.s. La Modulare di Antonio De Flaviis &  C.,  con
sede  in  Mosciano  S. Angelo (Teramo) e unita' di Mosciano S. Angelo
(Teramo),  e'   autorizzata   la   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal  15 maggio 1995 al 14
novembre 1995.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal
15 novembre 1995 al 14 maggio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento  diretto  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36  mesi  nell'arco  del  quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale,   concessi   per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale 23 ottobre 1995, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di  Reggio
Emilia,  con  sede  in Reggio Emilia e unita' di Castelnuovo di Sotto
(Reggio Emilia) e Reggio Emilia, e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 aprile 1993
al 30 settembre 1993.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale 14012 del 18 gennaio 1994.
   La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal
1 ottobre 1993 al 31 marzo 1994.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale 14012 del 18 gennaio 1994.
   L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  e'  autorizzato  a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui  all'art.  8,  comma  8-bis,  della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
   L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa,  in  ordine  ai  periodi  di  fruizione  del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione o sospensione dell'attivita'  produttiva  determinata  da
situazioni temporanee di mercato.