IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 31 della legge 14 agosto 1967, n. 800;
  Viste  le circolari in data 4 marzo 1986, 25 luglio 1987, 29 luglio
1988, 11 agosto 1989, 30 dicembre 1991 e 26 gennaio  1993,  26  marzo
1994,  5  dicembre 1994 e 11 gennaio 1995, "Interventi a favore delle
attivita' musicali e di danza in Italia";
  Ritenuto  di  determinare,  per   l'esercizio   finanziario   1995,
l'importo della quota a recita per le stagioni liriche tradizionali e
ordinarie;
  Sentita  la  commissione  centrale  per  la  musica nel corso della
seduta del 5 luglio 1995;
                              Decreta:
  La quota a recita,  per  l'esercizio  finanziario  1995,  e'  cosi'
determinata:
                               Art. 1.
  Stagioni liriche tradizionali:
   quota  base:  70 milioni da assegnare agli spettacoli di balletto,
entrate proprie minime 60% della quota a recita. Numero minimo  medio
delle prove: 12;
   2a  quota: 75 milioni, da assegnare per le recite liriche ospitate
e per quelle direttamente prodotte senza l'impiego  del  coro  e  con
l'utilizzazione  di  artisti extracomunitari. Entrate proprie minime:
60% delle quote a recita. Numero minimo medio delle prove: 12;
   1a quota maggiorata:  95  milioni,  da  assegnare  per  le  recite
liriche con coro, coprodotte o prodotte direttamente con l'impiego di
soli artisti italiani o comunitari. Entrate proprie minime: 60% delle
quote  a  recita.  Numero  minimo medio delle prove: 16 per le recite
prodotte; 20 per le recite coprodotte;
   2a quota maggiorata: 105 milioni, da assegnare per recite di opere
liriche prodotte  che,  oltre  all'impiego  del  coro  e  di  artisti
italiani  o  comunitari, siano effettuate da teatri che presentino la
stabilita'  di  almeno  25   elementi   di   personale   tecnico   ed
amministrativo, impiegato nella stagione musicale (lirica, balletti e
concerti)  con  una  stabilita'  di  almeno  quattro mesi. Gli stessi
teatri  devono  altresi'   svolgere   una   significativa   attivita'
collaterale,  non  sovvenzionata  ad  altro  titolo  dallo  Stato, da
comprovarsi a consuntivo.  Incasso  medio  per  i  biglietti  venduti
nell'intera   stagione   (dati   riferiti   al  consuntivo  dell'anno
precedente)  non  inferiore  a  lire  35  mila  e  rapporto  capienza
complessiva  del  teatro/spettatori  paganti  non  inferiore  al 50%,
considerati comunque i rapporti esistenti tra le  capienze  dei  vari
settori dei singoli teatri. Entrate proprie minime: 80% della quota a
recita. Numero minimo medio delle prove: 20.
  Le  predette  quote  saranno  ridotte  del 40% qualora si tratti di
opere da camera.
  Il numero minimo delle prove e' inderogabile  per  quanto  riguarda
l'orchestra,  mentre  per  i  gruppi corali e le parti solistiche, il
direttore artistico di ciascun teatro o direttore d'orchestra  -  ove
ne  ravvisi  l'opportunita' in base ad esigenze di partitura ovvero a
particolari  valutazioni  artistiche  -  potra'  derogare,  sotto  la
propria  responsabilita',  alle  suddette  prescrizioni  in ordine al
numero minimo di prove, trasmettendo in merito un'apposita,  motivata
relazione, debitamente sottoscritta.
  I contributi integrativi vengono determinati nel modo seguente:
   opere nuovissime cioe' di prima esecuzione
assoluta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   L. 15.000.000
   opere di prima esecuzione locale di autore
vivente o deceduto da non oltre 20 anni . . . . . . .   "   6.000.000
   opere del passato non di repertorio e non
rappresentate localmente da almeno un ventennio . . .   "   4.000.000
  Nel  caso  di  spettacolo  misto,  di  cui  faccia  parte  un'opera
nuovissima, di prima esecuzione locale o del passato, gli importi dei
contributi integrativi sopraindicati sono  ridotti  proporzionalmente
secondo   che   l'opera   costituisca  1/3,  1/2  o  2/3  dell'intero
spettacolo.
  La richiesta del contributo integrativo deve essere  esplicitamente
formulata anche a corredo dell'istanza di sovvenzione con contestuale
dichiarazione   del   legale  rappresentante  dell'ente  richiedente,
attestante  che  l'opera  in  programma  rientra  in  una  delle  tre
categorie sopra elencate.
  I contributi integrativi per la preparazione del materiale musicale
di esecuzione di opere liriche e balletti italiani:
                                     Senza impiego    Con impiego
                                       del coro         del coro
                                          __               __
Intero spettacolo . . . . . . . . . .   L. 2.500.000     L. 3.500.000
2/3 di spettacolo . . . . . . . . . .   "  1.700.000     "  2.300.000
1/3 o 1/2 spettacolo  . . . . . . . .   "  1.000.000     "  1.300.000
  La  richiesta del contributo deve essere formulata in duplice copia
di cui una in carta legale.