IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 8 dello statuto speciale della regione Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come sostituito dall'art. 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122, recante norme per il coordinamento della finanza della regione medesima con la riforma tributaria; Considerato che, ai sensi del menzionato art. 8, lettera g), dello statuto sardo, come sopra sostituito, alla regione Sardegna deve essere devoluta una quota dell'imposta sul valore aggiunto, riscossa nel territorio regionale, relativa sia agli scambi interni sia alle importazioni, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, da determinarsi per ciascun anno finanziario, d'intesa tra lo Stato e la regione stessa, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le normali funzioni regionali; Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, recante norme di attuazione dello statuto citato, il quale stabilisce che la quota variabile del tributo da devolvere alla regione Sardegna, ai sensi del richiamato art. 8 dello statuto regionale, deve essere fissata annualmente con decreto dei Ministri del tesoro e delle finanze, d'accordo con il Presidente della stessa regione, ovvero, in caso di disaccordo, e' fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; Considerato che in ordine alla determinazione della menzionata quota variabile non e' stato raggiunto l'accordo previsto dal citato art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, tra i Ministri del tesoro e delle finanze e il presidente della regione e che, pertanto, la quota deve essere determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; Ritenuto che l'ammontare della somma da devolvere alla regione Sardegna, quale quota dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1993, non puo' essere superiore a quella di lire 303.606 milioni corrisposta alla stessa regione per l'anno 1992, a causa di vincoli posti dalla manovra finanziaria per l'anno 1993 in materia di contenimento della spesa pubblica; Considerato che l'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio della Sardegna, relativa sia agli scambi interni sia alle importazioni, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38- bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, e successive modificazioni, e' stata, nell'anno 1993, di L. 1.117.708.343.969, come da comunicazioni dei competenti uffici di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari; Ritenuto che la somma da devolvere alla regione Sardegna, quale quota dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1993, dovra' far carico al capitolo 5965 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, il cui stanziamento viene, con decreto del Ministro del tesoro, elevato mediante corrispondente riduzione del fondo per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto al capitolo 6771 del citato stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno 1995; Decreta Art. 1. Alla regione Sardegna e' attribuita, per l'anno finanziario 1993, ai sensi dell'art. 8 dello statuto regionale, come sostituito dall'art. 1 della legge 13 aprile 1983, n. 122, una quota dell'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio della regione pari al 27,16325 per cento della precitata somma di L. 1.117.708.343.969.