IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 8  dello  statuto  speciale  della  regione  Sardegna,
approvato  con  la  legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come
sostituito dall'art. 1 della legge 13 aprile 1983,  n.  122,  recante
norme  per  il coordinamento della finanza della regione medesima con
la riforma tributaria;
   Considerato che, ai sensi del menzionato art. 8, lettera g), dello
statuto sardo, come sopra  sostituito,  alla  regione  Sardegna  deve
essere  devoluta una quota dell'imposta sul valore aggiunto, riscossa
nel territorio regionale, relativa sia agli scambi interni  sia  alle
importazioni, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-
bis  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, da  determinarsi  per  ciascun  anno
finanziario,  d'intesa tra lo Stato e la regione stessa, in relazione
alle spese necessarie ad adempiere le normali funzioni regionali;
  Visto l'art. 38 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19
maggio  1949,  n.  250,  recante  norme  di  attuazione dello statuto
citato, il quale stabilisce che la quota  variabile  del  tributo  da
devolvere alla regione Sardegna, ai sensi del richiamato art. 8 dello
statuto  regionale,  deve  essere fissata annualmente con decreto dei
Ministri del tesoro e delle  finanze,  d'accordo  con  il  Presidente
della  stessa  regione, ovvero, in caso di disaccordo, e' fissata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Considerato che in  ordine  alla  determinazione  della  menzionata
quota  variabile non e' stato raggiunto l'accordo previsto dal citato
art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19  maggio  1949,
n.  250,  tra  i  Ministri del tesoro e delle finanze e il presidente
della regione e che, pertanto, la quota deve essere  determinata  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Ritenuto  che  l'ammontare  della  somma  da devolvere alla regione
Sardegna, quale quota dell'imposta sul  valore  aggiunto  per  l'anno
1993,  non  puo'  essere  superiore  a quella di lire 303.606 milioni
corrisposta alla stessa regione per l'anno 1992, a causa  di  vincoli
posti  dalla  manovra  finanziaria  per  l'anno  1993  in  materia di
contenimento della spesa pubblica;
  Considerato  che  l'imposta  sul  valore  aggiunto   riscossa   nel
territorio  della Sardegna, relativa sia agli scambi interni sia alle
importazioni, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-
bis del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  633,  e
successive   modificazioni,   e'   stata,   nell'anno   1993,  di  L.
1.117.708.343.969, come da comunicazioni  dei  competenti  uffici  di
Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari;
  Ritenuto  che  la  somma  da devolvere alla regione Sardegna, quale
quota dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno  1993,  dovra'  far
carico  al  capitolo 5965 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1995, il cui  stanziamento  viene,  con
decreto  del  Ministro  del  tesoro,  elevato mediante corrispondente
riduzione del fondo per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle
regioni a statuto speciale iscritto al capitolo 6771 del citato stato
di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno 1995;
                               Decreta
                               Art. 1.
  Alla  regione  Sardegna e' attribuita, per l'anno finanziario 1993,
ai  sensi  dell'art.  8  dello  statuto  regionale,  come  sostituito
dall'art.   1   della  legge  13  aprile  1983,  n.  122,  una  quota
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  riscossa  nel  territorio  della
regione  pari  al  27,16325  per  cento  della  precitata somma di L.
1.117.708.343.969.