IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE  INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante  disciplina
del  procedimento  di riconoscimento delle/a denominazione di origine
dei vini;
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  20  luglio
1970,  con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei  vini  "Colli  Orientali  del  Friuli"  ed  e'  stato
approvato  il  relativo  disciplinare  di produzione, successivamente
modificato con decreto del Presidente della Repubblica del  3  maggio
1989;
  Vista  la  domanda  presentata dagli interessati intesa ad ottenere
alcune modifiche del  disciplinare  di  produzione  dei  vini  "Colli
Orientali  del  Friuli",  corredata dal parere espresso dalla regione
Friuli-Venezia Giulia;
 Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini sulla citata domanda e la proposta di
modifica del disciplinare di produzione dei vini "Colli Orientali del
Friuli" formulata dal  Comitato  stesso,  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 183 del 7 agosto 1995;
  Vista l'istanza presentata da un interessato avverso il parere e la
proposta  di  disciplinare di produzione sopra citati, riguardante in
particolare la prevista obbligatorieta' dell'indicazione in etichetta
dell'annata di produzione delle uve;
  Considerato  che  il  citato  Comitato  ha  ritenuto  opportuno  di
respingere  l'istanza  sopra  detta non sussistendo i requisiti della
tradizionalita';
  Vista l'istanza  presentata  dalla  regione  Friuli-Venezia  Giulia
avverso  il  parere e la proposta di disciplinare di produzione sopra
citato, riguardante in particolare la richiesta di modifica di alcune
caratteristiche di alcune  tipologie  dei  vini  a  denominazione  di
origine controllata "Colli Orientali del Friuli";
  Vista   la   successiva   nota  con  la  quale  la  citata  regione
Friuli-Venezia Giulia ha ritirato la suddetta istanza;
  Ritenuto  pertanto   necessario   procedere   alla   modifica   del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata  "Colli  Orientali  del  Friuli",  in  conformita'  della
proposta formulata dal citato Comitato;
  Considerato  che  l'art.  4  del citato regolamento, concernente la
procedura per il riconoscimento  delle  denominazioni  di  origine  e
l'approvazione   dei  disciplinari  di  produzione,  prevede  che  le
modifiche ai disciplinari di produzione vengano approvate con decreto
del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  disciplinare  di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata "Colli Orientali del Friuli", approvato con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  del  20  luglio 1970 e successivamente
modificato con decreto del Presidente della Repubblica del  3  maggio
1989,  e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto
le cui misure entrano in vigore dalla vendemmia 1995.