IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle/a denominazione di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1970, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Colli Orientali del Friuli" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1989; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere alcune modifiche del disciplinare di produzione dei vini "Colli Orientali del Friuli", corredata dal parere espresso dalla regione Friuli-Venezia Giulia; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini "Colli Orientali del Friuli" formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 1995; Vista l'istanza presentata da un interessato avverso il parere e la proposta di disciplinare di produzione sopra citati, riguardante in particolare la prevista obbligatorieta' dell'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve; Considerato che il citato Comitato ha ritenuto opportuno di respingere l'istanza sopra detta non sussistendo i requisiti della tradizionalita'; Vista l'istanza presentata dalla regione Friuli-Venezia Giulia avverso il parere e la proposta di disciplinare di produzione sopra citato, riguardante in particolare la richiesta di modifica di alcune caratteristiche di alcune tipologie dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Orientali del Friuli"; Vista la successiva nota con la quale la citata regione Friuli-Venezia Giulia ha ritirato la suddetta istanza; Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Orientali del Friuli", in conformita' della proposta formulata dal citato Comitato; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le modifiche ai disciplinari di produzione vengano approvate con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Orientali del Friuli", approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1970 e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1989, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore dalla vendemmia 1995.