IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'art. 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, con
il quale e' stato stabilito che il limite di 100 milioni di  lire  di
cui  ai  commi  1  e  2  dello stesso art. 1, deve essere annualmente
adeguato nella stessa misura della variazione percentuale del  valore
medio  dell'indice  dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
di impiegati relativo al periodo di  dodici  mesi  terminante  il  31
agosto  di  ciascun anno rispetto al valore medio del medesimo indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  14
dicembre  1993,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre
1993, n. 299, con il quale detto limite  e'  stato  elevato,  per  il
periodo  d'imposta  1992,  a  lire  105,3  milioni  e, per il periodo
d'imposta in corso alla  data  del  14  dicembre  1993,  a  lire  110
milioni, nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24  novembre  1994  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19
dicembre 1994, con il  quale  detto  limite  e'  stato  ulteriormente
elevato  per  il periodo d'imposta in corso alla data del 24 novembre
1994, a lire 114,510 milioni;
  Visto che occorre procedere all'adeguamento medesimo  a  far  tempo
dal mese di settembre 1995;
  Vista  la  lettera  del  18  settembre 1995 con la quale l'Istituto
nazionale di statistica ha comunicato che la  variazione  percentuale
del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai  e  di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante
al 31 agosto 1995 rispetto al medesimo valore riferito al periodo  di
dodici mesi terminante al 31 agosto 1994 e' pari al 4,7 per cento;
  Considerato   che  si  deve  procedere  alla  determinazione  nelle
predette misure del soprarichiamato adeguamento;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 novembre 1995;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il  limite  di 100 milioni di lire stabilito nell'art. 1, commi 1 e
2, della legge 16 dicembre 1991,  n.  398,  che,  per  effetto  della
variazione  percentuale  relativa  ai  periodi  settembre 1991-agosto
1992, settembre 1992-agosto 1993  e  settembre  1993-agosto  1994  e'
stato  elevato,  rispettivamente, a lire 105,3 milioni per il periodo
d'imposta 1992, a lire 110 milioni per il periodo d'imposta 1993,  ed
a   lire   114,510   milioni   per  il  periodo  d'imposta  1994,  e'
ulteriormente elevato, per il periodo d'imposta in  corso  alla  data
del presente decreto, a L. 119.892.000.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 7 novembre 1995
                                                  Il Presidente: DINI
Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1995
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 80