IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato, come modificato dall'art.  1  del
decreto-legge 8 novembre 1995, n. 462, che istituisce presso la Banca
d'Italia  un conto denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato";
  Visto, in particolare, l'art. 4, in forza del quale i  conferimenti
al  Fondo  per  l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato sono impiegati
nell'acquisto dei titoli di Stato  o  nel  rimborso  dei  titoli  che
vengono a scadere dal 1 gennaio 1995;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del  tesoro  24 febbraio 1994, e
successive modificazioni, che disciplina  i  mercati  dei  titoli  di
Stato;
  Visto   l'art.   9  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  149,
convertito, con modificazioni, con legge 19 luglio 1993, n. 237,  che
attribuisce  al  Ministro  del tesoro la facolta' di determinare ogni
caratteristica, condizione e modalita'  di  emissione  di  titoli  di
Stato;
  Dovendosi  provvedere  in  merito,  e  considerata la necessita' di
definire le modalita' con cui potranno  essere  utilizzate  le  somme
disponibili sul conto sopra menzionato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le somme disponibili sul conto detenuto dal Ministero del tesoro
presso  la  Banca  d'Italia  denominato "Fondo per l'ammortamento dei
titoli  di  Stato",  di  seguito  denominato  Fondo,  possono  essere
utilizzate per le seguenti finalita':
    a) acquisto di titoli di Stato in circolazione;
    b) rimborso di titoli di Stato in scadenza.
  2.  Le operazioni di acquisto di cui alla lettera a) del precedente
comma 1 possono essere effettuate secondo le seguenti modalita':
    a) tramite incarico, conferito dal Ministro del tesoro alla Banca
d'Italia o ad altri intermediari, individuati tra gli specialisti  in
titoli di Stato di cui all'art. 4 del decreto del Ministro del tesoro
24 febbraio 1994, con l'indicazione del prezzo massimo accoglibile;
    b)  tramite asta competitiva riservata agli operatori specialisti
in titoli di Stato di cui alla lettera a), che intervengono per conto
proprio e della clientela.
  3. Con le disponibilita' del Fondo sara' sostenuto il  costo  delle
operazioni  di acquisto di cui al comma precedente. Il suddetto costo
comprende il valore del titolo, le eventuali spese ed oneri accessori
all'acquisto e gli eventuali  dietimi  di  interessi  maturati  sulla
cedola in corso di godimento.
  4.  I titoli interessati dalle operazioni di acquisto e di rimborso
devono risultare depositati nella gestione centralizzata della  Banca
d'Italia.
  5.   Con   specifici   accordi   saranno  disciplinati  i  rapporti
conseguenti fra  il  Ministero  del  tesoro,  la  Banca  d'Italia  e,
eventualmente, gli operatori specialisti in titoli di Stato.