IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 100;
  Visto il regio decreto-legge 10  novembre  1923,  n.  2440,  ed  il
relativo  regolamento  approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n.
827, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748;
  Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  il  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,   come
successivamente modificato;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 gennaio
1995,  con  il quale sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla
grazia e giustizia l'avv. Edilberto  Ricciardi  ed  il  dott.  Donato
Marra;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 ottobre
1995,  con  il  quale  e'  stato  conferito  l'incarico di reggere ad
interim  il  Ministero  di  grazia  e  giustizia  al  Presidente  del
Consiglio del Ministri dott. Lamberto Dini;
  Ritenuta  la  esigenza  del  conferimento  della  delega  di talune
competenze del Ministro ai Sottosegretari come sopra citati;
  Ritenuta l'opportunita' di rivedere e modificare le deleghe di  cui
al decreto ministeriale 20 ottobre 1995;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I Sottosegretari di Stato, ai fini della attuazione degli indirizzi
indicati dal Ministro, sono delegati a rispondere alle interrogazioni
e alle interpellanze parlamentari e ad intervenire presso le Camere e
relative  commissioni  per  il  compimento di attivita' richieste dai
lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di  attendervi
personalmente.