IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, concernente modifiche e aggiornamenti al testo unico delle legge sull'istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, contenente disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e succesive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Visto l'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 1994, contenente modificazioni all'Ordinamento didattico universitario relativamente al diploma universitario in servizio sociale. (Tabella XLIV); Viste le proposte formulate al Ministero dell'univerista' e della ricerca scientifica e tecnologica dalle autorita' accademiche con nota n. 1233 del 31 maggio 1995; Vista la nota ministeriale n. 1053 del 18 giugno 1995 inviata al Consiglio universitario nazionale, con la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica propone che venga depennato il comma 3 dell'art. 3 del testo del diploma universitario presentato all'ateneo di Cagliari; Udito il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 27 ottobre 1995 in merito alla trasformazione della scuola diretta a fini speciali per "assistenti sociali" in diploma universitario in "servizio sociale"; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari e' modificato come segue: Art. 1. Gli articoli dal n. 472 al n. 479, relativi alla scuola diretta a fini speciali per "assistenti sociali" sono soppressi.