IL RETTORE
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'Istruzione  superiore
approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592, e successive
modificazioni;
  Visto il  regio  decreto  20  giugno  1935,  n.  1071,  concernente
modifiche  e aggiornamenti al testo unico delle legge sull'istruzione
superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto  30  settembre  1938,  n.  1652,  contenente
disposizioni  sull'ordinamento  didattico  universitario  e succesive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, sul riordinamento della docenza universitaria e relativa  fascia
di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Visto  l'art.  11  della legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la
riforma degli ordinamenti didattici universitari;
  Visto il decreto ministeriale  23  luglio  1993,  pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   118   del   23  maggio  1994,  contenente
modificazioni all'Ordinamento didattico  universitario  relativamente
al diploma universitario in servizio sociale. (Tabella XLIV);
  Viste  le  proposte formulate al Ministero dell'univerista' e della
ricerca scientifica e tecnologica  dalle  autorita'  accademiche  con
nota n. 1233 del 31 maggio 1995;
  Vista  la  nota  ministeriale n. 1053 del 18 giugno 1995 inviata al
Consiglio  universitario  nazionale,  con  la  quale   il   Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e tecnologica propone
che venga depennato il comma 3 dell'art.  3  del  testo  del  diploma
universitario presentato all'ateneo di Cagliari;
  Udito  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale,  nella  seduta  del  27  ottobre  1995  in   merito   alla
trasformazione  della  scuola diretta a fini speciali per "assistenti
sociali" in diploma universitario in "servizio sociale";
  Riconosciuta la particolare necessita'  di  approvare  la  modifica
proposta  in  deroga  al  termine  triennale  di cui all'ultimo comma
dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari  e'  modificato
come segue:
                               Art. 1.
  Gli  articoli  dal n. 472 al n. 479, relativi alla scuola diretta a
fini speciali per "assistenti sociali" sono soppressi.