IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  il  decreto ministeriale 12 dicembre 1994, con il quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
a partire dall'esercizio finanziario 1995;
  Visti i propri decreti del 23 ottobre 1995 che hanno  disposto  per
il 30 ottobre 1995 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a giorni
novantatre,    centottantatre,    e    trecentosessantasette    senza
l'indicazione del prezzo base di collocamento;
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre  1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
  Ritenuto  che  in  applicazione  dell'art. 2 del menzionato decreto
ministeriale 12 dicembre 1994 occorre indicare con apposito  decreto,
per   ogni   scadenza,   i   prezzi   risultanti  dall'asta  relativa
all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 ottobre 1995;
  Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta  dei  buoni
ordinari  del  Tesoro  per  l'emissione  del  30  ottobre  1995  sono
indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le  tre
tranches dei titoli emessi;
                              Decreta:
  Per  l'emissione  dei buoni ordinari del Tesoro del 30 ottobre 1995
il prezzo medio ponderato e' risultato pari a L. 97,31 per i B.O.T. a
novantatre giorni, a L. 94,73 per i B.O.T. a centottantatre giorni  e
a L. 89,80 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.
  La  spesa  per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del   tesoro   per   l'anno
finanziario  1996,  ammonta  a  L.  389.723.502.000  per  i  buoni  a
novantatre giorni con scadenza 31 gennaio 1996, a L.  816.373.790.000
per  i titoli a centottantatre giorni con scadenza 30 aprile 1996 e a
lire 1.729.915.462.500 per i titoli a  trecentossessantasette  giorni
con scadenza 31 ottobre 1996.
  A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.
  Il  prezzo  minimo  accoglibile  e' risultato pari a L. 96,96 per i
B.O.T. a novantatre giorni a L. 94,07 per i B.O.T.  a  centottantatre
giorni e a L. 88,65 per i B.O.T. a trecentossessantasette giorni.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato per il controllo all'Ufficio
centrale di ragioneria per i servizi  del  debito  pubblico  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 8 novembre 1995
                                        Il direttore generale: DRAGHI