IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;
  Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;
  Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;
  Visto l'art. 15, comma 3, della legge 11 marzo 1988,
n. 67;
  Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;
  Visto l'art. 11, comma 2, della legge 2 agosto 1989, n. 305;
  Visti i decreti del Ministro del tesoro 8  ottobre  1988  (Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1988) e del Ministro dell'universita'
e  della  ricerca scientifica e tecnologica 24 gennaio 1989 (Gazzetta
Ufficiale n. 80 del 6 aprile 1989);
 Visto il decreto del Ministro del tesoro  27  marzo  1993  (Gazzetta
Ufficiale n. 140 del 17 giugno 1993);
  Viste  le  delibere CIPI del 25 gennaio 1979 (Gazzetta Ufficiale n.
67 dell'8 marzo 1979), 11 giugno 1979 (Gazzetta Ufficiale n. 179  del
2  luglio  1979),  22  dicembre  1982 (Gazzetta Ufficiale n. 35 del 5
febbraio 1983) e 8 agosto 1984 (Gazzetta  Ufficiale  n.  290  del  20
ottobre  1984),  28  dicembre  1993  (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16
aprile 1994);
  Vista la delibera CIPI  del  27  ottobre  1988,  n.  502  (Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 21 novembre 1988);
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista  la  deliberazione  n.  281  del 29 aprile 1994 del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1994;
  Visto l'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995);
  Vista la legge 23 dicembre  1994,  n.  726  (Bilancio  dello  Stato
1995);
  Visto l'art. 3 della legge 29 marzo 1995, n. 95;
  Vista  la legge 7 aprile 1995, n. 104 (Gazzetta Ufficiale n. 89 del
15 aprile 1995)  di  conversione  dell'art.  6  del  decreto-legge  8
febbraio 1995, n. 32;
  Viste le disponibilita' del Fondo speciale ricerca applicata di cui
al   decreto  ministeriale  8  aprile  1995,  n.  268,  in  corso  di
registrazione;
  Vista la convenzione tra  il  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano;
  Visto    il    regolamento    di    funzionamento    del   Comitato
tecnico-scientifico  di  cui  all'art.  7  della  legge  n.  46/1982,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 141 del 25 maggio 1983, la
successiva modifica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24
aprile 1990 e il decreto ministeriale del 23 febbraio 1995, n. 254;
  Visto  il  decreto  7  febbraio  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 49 del 1 marzo 1994 con il quale il Ministro del tesoro
ha rideterminato il  tasso  di  interesse  da  applicare  al  credito
agevolato;
  Viste  le  note  14  marzo  1995  e  23  maggio  1995  con le quali
l'Istituto mobiliare italiano richiede l'autorizzazione a sostenere i
costi di liquidazione della societa' Tecno idro  meteo,  liquidazione
autorizzata con delibera del CIPI del 21 dicembre 1993;
  Viste le relazioni e le delibere trasmesse dall'I.M.I., relative ai
progetti di ricerca presentati dalle aziende, nonche' le proposte del
Comitato  tecnico-scientifico,  formulate nella riunione del 5 giugno
1995;
  Considerato che per tutti i progetti proposti per il  finanziamento
nella  predetta  riunione  esiste  od  e' in corso di acquisizione la
certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al  decreto
legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
  Ritenuto di ammettere al finanziamento i progetti considerati nella
presente delibera;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  I   seguenti  progetti  di  ricerca  applicata  sono  ammessi  agli
interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse,  nella  forma,
nella misura e con le modalita' per ciascuno indicate:
             Delibere relative al CTS del 5 giugno 1995
  Ditta:  ALENIA  ELSAG  SISTEMI  NAVALI  S.P.A. - Roma (classificata
grande impresa).
  Titolo  del  progetto:  sistemi  di   tracciamento   del   traffico
marittimo.
  Durata e data di inizio: 5 anni dal 1 febbraio 1994.
  Luogo di svolgimento e costo ammesso: eleggibile L. 8.706.000.000.
  Forme  finanziamento:  pratica n. 058732/46 - credito agevolato: L.
2.829.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della  legge  25  ottobre
1968,  n.  1089,  al  tasso  di  interesse  previsto  con decreto del
Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore  al
32,5% dei costi ammessi.
  Durata  intervento:  9  anni  di  ammortamento  oltre il periodo di
ricerca.
  Ammortamento:  in  18  rate  semestrali,   costanti,   posticipate,
comprensive  di  capitale  ed  interessi,  a  partire da non oltre la
seconda  scadenza  semestrale  successiva  alla  data  di   effettiva
conclusione della ricerca.
  Contributo   nella   spesa:  L.  2.829.000.000  concesso  ai  sensi
dell'art. 10 della legge 12  agosto  1977,  n.  675,  determinato  in
misura comunque non superiore al 32,5% dei costi ammessi.
  Garanzie:  come  da  deliberazione  MURST  29  aprile 1994, n. 281,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1994.
  Ditta:  DIADORA  S.P.A.  -   Caerano   di   San   Marco   (Treviso)
(classificata grande impresa).
  Titolo  del progetto: nuove calzature specialistiche sportive e per
il tempo libero.
  Durata e data di inizio: 4 anni e 1 mese dal 1 dicembre 1994.
  Luogo  di  svolgimento  e  costo   ammesso:   non   eleggibile   L.
9.479.000.000.
  Forme  finanziamento:  pratica n. 059381/46 - credito agevolato: L.
5.687.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della  legge  25  ottobre
1968,  n.  1089,  al  tasso  di  interesse  previsto  con decreto del
Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore  al
60% dei costi ammessi.
  Durata  intervento:  8  anni  di  ammortamento  oltre il periodo di
ricerca.
  Ammortamento:  in  16  rate  semestrali,   costanti,   posticipate,
comprensive  di  capitale  ed  interessi,  a  partire da non oltre la
seconda  scadenza  semestrale  successiva  alla  data  di   effettiva
conclusione della ricerca.
  Garanzie:  come  da  deliberazione  MURST  29  aprile 1994, n. 281,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1994.
  Condizioni: il predetto intervento e' subordinato  all'acquisizione
della  certificazione  di  cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al
decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
  Ditta: FRATELLI BRANCA DISTILLERIE S.P.A.  -  Milano  (classificata
grande impresa).
  Titolo  del  progetto: innovazioni tecnologiche nella produzione di
liquori amari.
  Durata e data di inizio: 5 anni dal 1 settembre 1994.
  Luogo  di  svolgimento  e  costo   ammesso:   non   eleggibile   L.
4.312.000.000, eleggibile L.170.000.000, totale L. 4.482.000.000.
  Forme  finanziamento:  pratica n. 059212/46 - credito agevolato: L.
2.697.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della  legge  25  ottobre
1968,  n.  1089,  al  tasso  di  interesse  previsto  con decreto del
Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore  al
60%  per la quota non eleggibile, ed al 65%, per la quota eleggibile,
riferite ai costi ammessi.
  Durata intervento: 8 anni  di  ammortamento  oltre  il  periodo  di
ricerca.
  Ammortamento:   in   16  rate  semestrali,  costanti,  posticipate,
comprensive di capitale ed interessi,  a  partire  da  non  oltre  la
seconda   scadenza  semestrale  successiva  alla  data  di  effettiva
conclusione della ricerca.
  Garanzie: come da deliberazione  MURST  29  aprile  1994,  n.  281,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1994.
  Condizioni:  il predetto intervento e' subordinato all'acquisizione
della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n.  47  e  al
decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
  Ditta:  IDI  FARMACEUTICI  S.P.A.  -  Pomezia  (Roma) (classificata
grande impresa).
  Titolo del progetto: antineoplastici di estrazione vegetale.
  Durata e data di inizio: 6 anni dal 1 luglio 1993.
  Luogo  di  svolgimento  e  costo   ammesso:   non   eleggibile   L.
1.598.000.000, eleggibile L. 6.316.000.000, totale L. 7.914.000.000.
  Forme  finanziamento:  pratica n. 057896/46 - credito agevolato: L.
2.491.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della  legge  25  ottobre
1968,  n.  1089,  al  tasso  di  interesse  previsto  con decreto del
Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore  al
27,5%  per  la  quota  non  eleggibile,  ed  al  32,5%,  per la quota
eleggibile, riferite ai costi ammessi.
  Durata intervento: 8 anni  di  ammortamento  oltre  il  periodo  di
ricerca.
  Ammortamento:   in   16  rate  semestrali,  costanti,  posticipate,
comprensive di capitale ed interessi,  a  partire  da  non  oltre  la
seconda   scadenza  semestrale  successiva  alla  data  di  effettiva
conclusione della ricerca.
  Contributo   nella   spesa:  L.  2.491.000.000  concesso  ai  sensi
dell'art. 10 della legge 12  agosto  1977,  n.  675,  determinato  in
misura  comunque  non superiore al 27,5% per la quota non eleggibile,
ed al 32,5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.
  Garanzie: come da deliberazione  MURST  29  aprile  1994,  n.  281,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1994.
  Condizioni:  il predetto intervento e' subordinato all'acquisizione
della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n.  47  e  al
decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
  Ditta:   VILLA   SISTEMI  MEDICALI  S.P.A.  -  Buccinasco  (Milano)
(classificata grande impresa).
  Titolo del progetto: famiglia di impianti radiologici telecomandati
innovativi con tecnologia di azionamento non convenzionale.
  Durata e data di inizio: 3 anni e 9 mesi dall'8 novembre 1994.
  Luogo  di  svolgimento  e  costo   ammesso:   non   eleggibile   L.
2.644.000.000.
  Forme  finanziamento:  pratica n. 059356/46 - credito agevolato: L.
1.586.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della  legge  25  ottobre
1968,  n.  1089,  al  tasso  di  interesse  previsto  con decreto del
Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore  al
60% dei costi ammessi.
  Durata  intervento:  8  anni  di  ammortamento  oltre il periodo di
ricerca.
  Ammortamento:  in  16  rate  semestrali,   costanti,   posticipate,
comprensive  di  capitale  ed  interessi,  a  partire da non oltre la
seconda  scadenza  semestrale  successiva  alla  data  di   effettiva
conclusione della ricerca.
  Garanzie:  come  da  deliberazione  MURST  29  aprile 1994, n. 281,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1994.
  Condizioni: il predetto intervento e' subordinato  all'acquisizione
della  certificazione  di  cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47 e al
decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.