IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica; Visto il decreto ministeriale 1 agosto 1995 concernente l'adozione dei nuovi modelli di dichiarazione di raccolta delle uve e produzione vino; Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute a decorrere dalla vendemmia 1995 le indicazioni geografiche tipiche dei vini da tavola prodotti in alcune regioni e province autonome e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione; Visti i pareri favorevoli espressi dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini riguardanti il riconoscimento a decorrere dalla vendemmia 1995 delle indicazioni geografiche tipiche dei vini da tavola prodotti nelle restanti regioni e province autonome e le proposte dei relativi disciplinari di produzione formulate dal suddetto Comitato; Considerato che in esecuzione dei citati pareri favorevoli del Comitato di cui sopra sono stati emanati e sono in corso di pubblicazione i decreti con i quali sono riconosciute a decorrere dalla vendemmia 1995 le indicazioni geografiche tipiche dei vini da tavola prodotti nelle restanti regioni e province autonome e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione; Considerato che non sono state ancora emanate le norme regolamentari sulla disciplina dell'iscrizione dei terreni vitati negli elenchi delle vigne e sulla tenuta dei detti elenchi di cui all'art. 15, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Considerato che non sono state ancora emanate le norme regolarmentari sulla disciplina dei termini e della modulistica concernente le dichiarazioni delle uve e sugli adempimenti demandati ai conduttori dei terreni vitati interessati di cui all'art. 16, comma 9, della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Tenuto conto che il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione del 13 e 14 novembre 1995, al fine di consentire agli interessati di poter realizzare con adeguati margini di tempo tutti gli adempimenti previsti per utilizzare a decorrere dalla vendemmia 1995 le indicazioni geografiche tipiche e quindi di poter presentare le denuncie delle uve destinate alla produzione di vini ad indicazione geografica tipica contestualmente alle denunce generali della produzione vitivinicola ai sensi dell'art. 16, comma 2, della citata legge 10 febbraio 1992, n. 164, ha espresso l'avviso che e' opportuno prorogare i termini previsti all'art. 3, comma 2, dei decreti di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche. Ritenuto pertanto, sulla base dell'avviso espresso dal Comitato suddetto, di dovere prorogare i termini per le denunce dei terreni vitati agli elenchi delle vigne e per le dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica previsti dai decreti di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche; Decreta: Art. 1. 1. Il termine previsto agli articoli 3 dei decreti di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini per la presentazione delle dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica della vendemmia 1995 e' prorogato alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazioni di raccolta delle uve e di produzione dei vini cosi' come fissata dall'art. 3 del decreto ministeriale 1 agosto 1995.