IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE  INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante  disciplina
del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei
vini;
  Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per
la designazione e presentazione dei vini da  tavola  con  indicazione
geografica;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5  agosto  1982  contenente norme
concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la  designazione  dei
vini da tavola con indicazione geografica;
  Visto  il  decreto  ministeriale  9  dicembre 1983 contenente norme
integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;
  Visto il decreto ministeriale 1 agosto 1995 concernente  l'adozione
dei nuovi modelli di dichiarazione di raccolta delle uve e produzione
vino;
  Visti  i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute a
decorrere dalla vendemmia 1995 le indicazioni geografiche tipiche dei
vini da tavola prodotti in alcune regioni e province autonome e  sono
stati approvati i relativi disciplinari di produzione;
  Visti  i  pareri  favorevoli espressi dal Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di  origine  e  delle
indicazioni    geografiche    tipiche   dei   vini   riguardanti   il
riconoscimento a decorrere dalla  vendemmia  1995  delle  indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini  da  tavola  prodotti  nelle restanti
regioni e province autonome e le proposte dei  relativi  disciplinari
di produzione formulate dal suddetto Comitato;
  Considerato  che  in  esecuzione  dei  citati pareri favorevoli del
Comitato di  cui  sopra  sono  stati  emanati  e  sono  in  corso  di
pubblicazione  i  decreti  con  i quali sono riconosciute a decorrere
dalla vendemmia 1995 le indicazioni geografiche tipiche dei  vini  da
tavola  prodotti  nelle  restanti  regioni e province autonome e sono
stati approvati i relativi disciplinari di produzione;
  Considerato  che  non  sono   state   ancora   emanate   le   norme
regolamentari  sulla  disciplina  dell'iscrizione  dei terreni vitati
negli elenchi delle vigne e sulla tenuta dei  detti  elenchi  di  cui
all'art. 15, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
  Considerato   che   non   sono   state   ancora  emanate  le  norme
regolarmentari sulla  disciplina  dei  termini  e  della  modulistica
concernente  le dichiarazioni delle uve e sugli adempimenti demandati
ai conduttori dei terreni vitati  interessati  di  cui  all'art.  16,
comma 9, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
  Tenuto  conto  che  il  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini  nella  riunione del 13 e 14 novembre
1995, al fine di consentire agli interessati di poter realizzare  con
adeguati   margini  di  tempo  tutti  gli  adempimenti  previsti  per
utilizzare  a  decorrere  dalla   vendemmia   1995   le   indicazioni
geografiche  tipiche  e  quindi di poter presentare le denuncie delle
uve destinate alla  produzione  di  vini  ad  indicazione  geografica
tipica   contestualmente   alle  denunce  generali  della  produzione
vitivinicola ai sensi dell'art. 16, comma 2, della  citata  legge  10
febbraio  1992,  n.  164,  ha  espresso  l'avviso  che  e'  opportuno
prorogare i termini previsti all'art. 3,  comma  2,  dei  decreti  di
riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche.
  Ritenuto  pertanto,  sulla  base  dell'avviso espresso dal Comitato
suddetto, di dovere prorogare i termini per le  denunce  dei  terreni
vitati  agli  elenchi  delle  vigne  e per le dichiarazioni delle uve
destinate alla produzione dei vini ad indicazione  geografica  tipica
previsti  dai decreti di riconoscimento delle indicazioni geografiche
tipiche;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  termine  previsto  agli   articoli   3   dei   decreti   di
riconoscimento  delle indicazioni geografiche tipiche dei vini per la
presentazione delle dichiarazioni delle uve destinate alla produzione
dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica  della  vendemmia
1995  e'  prorogato  alla data di scadenza per la presentazione della
dichiarazioni di raccolta delle uve e di produzione  dei  vini  cosi'
come fissata dall'art. 3 del decreto ministeriale 1 agosto 1995.