IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                   RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;
  Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;
  Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;
  Vista  la  legge  17 febbraio 1982, n. 46, e successive modifiche e
integrazioni;
  Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22;
  Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;
  Viste le delibere CIPI del 25 gennaio 1979 (Gazzetta  Ufficiale  n.
67  dell'8 marzo 1979), 11 giugno 1979 (Gazzetta Ufficiale n. 179 del
2 luglio 1979), 22 dicembre 1982 (Gazzetta  Ufficiale  n.  35  del  5
febbraio  1983),  8  agosto  1984  (Gazzetta  Ufficiale n. 290 del 20
ottobre 1984), 9 luglio 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1  agosto
1987)  e  28  dicembre  1993  (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
1994);
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;
  Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
373, e in particolare l'art. 2, comma 5;
 Vista la deliberazione n. 281  del  29  aprile  1994  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1994, n. 109;
  Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995);
  Vista  la  legge  23  dicembre  1994,  n. 726 (Bilancio dello Stato
1995);
  Vista la legge n. 104 del 7 aprile 1995 (Gazzetta Ufficiale del  15
aprile  1995) di conversione dell'art. 6 del decreto-legge 8 febbraio
1995 n. 32;
  Viste le disponibilita' del Fondo speciale ricerca applicata di cui
al decreto ministeriale 8 aprile 1995, n. 268;
  Vista la convenzione tra  il  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano;
  Visto   il  decreto  7  febbraio  1994  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 49 del 1 marzo 1994 con il quale il Ministro del  tesoro
ha  rideterminato  il  tasso  di  interesse  da  applicare al credito
agevolato;
  Visto  l'accordo  di  cooperazione  internazionale  sull'Iniziativa
Eureka;
  Viste  le  approvazioni, intervenute in sede internazionale Eureka,
dei progetti a  partecipazione  italiana,  per  i  quali  sono  state
presentate  le  richieste  di  finanziamento  ai sensi della legge n.
22/1987;
  Viste le  relazioni  trasmesse  dall'Istituto  mobiliare  italiano,
relative  ai  progetti  di  ricerca  di  cooperazione  internazionale
presentati dalle  aziende,  nonche'  le  proposte  della  commissione
tecnico-consultiva formulate nella riunione del 25 maggio 1995;
  Considerato  che  non  sussistono  le  motivazioni per la riduzione
della percentuale di  intervento  introdotta  con  direttiva  del  22
ottobre  1993  in  quanto  le  disponibilita'  finanziarie  risultano
adeguate;
  Considerato che le attivita' di ricerca discendono da  progetti  di
cooperazione  approvati nelle competenti sedi internazionali e devono
essere sviluppate nel rispetto di programmi temporalmente  concordati
con i partner degli altri paesi;
  Considerato  pertanto  che,  per non pregiudicare la partecipazione
delle aziende italiane ad alcuni progetti, e per  non  vanificare  le
legittime  aspettative  discendenti  dalla  avvenuta approvazione dei
progetti  stessi,  e'  necessario  derogare  allo   stato,   in   via
eccezionale,  al  disposto  di cui al punto 5.4.1 della deliberazione
CIPI del 22 dicembre 1982;
  Considerato che gli interventi a favore di  attivita'  di  ricerca,
che   superano   i  limiti  fissati  dalle  disposizioni  comunitarie
(progetto di importo superiore a 30 Mecu  e  relativa  partecipazione
dello   Stato   membro   superiore   a   4  Mecu),  sono  subordinati
all'approvazione della Commissione CE;
  Considerato che per tutti i progetti proposti per il  finanziamento
nella  predetta  riunione  esiste  o  e'  in corso di acquisizione la
certificazione di cui alla legge 17  gennaio  1994,  n.    47,  e  al
decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
  Ritenuto di ammettere al finanziamento i progetti considerati nella
presente deliberazione;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  Per i seguenti progetti:
   EU  14  -  SINAPSE, presentato da CSEA - Consorzio per lo sviluppo
dell'elettronica S.c.p.a. (prat. 50849);
   EU 674 - AMAL, presentato da CISE S.p.a.  e  ISMES  S.p.a.  (prat.
57602  e 57603), la eseguibilita' delle delibere di cui al successivo
art. 2 non e' subordinata, in deroga  alla  disposizione  di  cui  al
punto  5.4.1  della delibera CIPI 22 dicembre 1982, alla sussistenza,
alla data della presente delibera, di attivita'  ancora  da  svolgere
che   possano   ritenersi   rilevanti  per  gli  aspetti  sostanziali
dell'intera ricerca.