LA CONFERENZA PERMANENTE
                     PER I RAPPORTI TRA LO STATO
                  LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
                         DI TRENTO E BOLZANO
  Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che
ha stabilito, tra l'altro, che a decorrere dal  1  gennaio  1994  gli
interventi  in  materia  di  restauro e di manutenzione straordinaria
degli  immobili   non   statali   che   interessano   il   patrimonio
storico-artistico  delle  regioni  e  di  altri soggetti, di cui alla
legge 14 marzo 1968, n. 292,  finanziati  con  gli  stanziamenti  del
capitolo  n. 8701 dello stato di previsione della spesa del Ministero
dei lavori pubblici, si intendono  di  competenza  regionale  e  che,
pertanto,    gli   stanziamenti   di   tale   capitolo   confluiscono
dall'anzidetta data, previa riduzione del 15%, nel capitolo  n.  7081
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del  bilancio  e  della
programmazione economica denominato "Fondo per il  finanziamento  dei
programmi  regionali  di  sviluppo"  di cui all'art. 9 della legge 16
maggio 1970, n. 281;
  Visto il citato art. 12,  comma  3,  che  ha  attribuito  a  questa
Conferenza permanente la competenza ad indicare criteri direttivi per
l'esercizio  delle  trasferite  competenze  e  per  il  riparto degli
stanziamenti, fermi restando  gli  obiettivi  stabiliti  dalla  sopra
richiamata  legge  n.  292/1968,  nonche'  la competenza a verificare
periodicamente l'attuazione degli obiettivi stessi;
  Rilevato in particolare che il ripetuto art.  12,  comma  3,  della
legge  n.  537/1993  ha previsto che questa Conferenza permanente, in
caso di mancato perseguimento degli  obiettivi  in  parola,  promuova
intese  correttive con le regioni e le province autonome interessate,
anche ai fini della previsione di un termine,  trascorso  inutilmente
il  quale, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo', con proprio
decreto, sospendere l'erogazione delle somme non utilizzate;
  Vista la propria deliberazione adottata in data  13  ottobre  1994,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 279
del 29 novembre 1994, con la quale questa  Conferenza  permanente  ha
indicato i criteri direttivi di cui al citato art. 12, comma 3, della
legge n. 537/1993 in materia di restauro e straordinaria manutenzione
degli immobili in argomento;
  Visto  in  particolare  il  punto  4  dei  citati criteri direttivi
adottati in data 13 ottobre 1994 che prevede,  tra  l'altro,  che  le
regioni  e  le  province autonome, entro il 28 febbraio di ogni anno,
approvino il programma degli interventi da  realizzare  con  oneri  a
carico  dei  fondi individuati e ripartiti dai criteri medesimi e che
detti programmi siano trasmessi, entro il successivo 31  marzo,  alla
segreteria di questa Conferenza;
  Visto  il  punto  10  dei sopra richiamati criteri direttivi del 13
ottobre 1994 che prevede che, per l'anno 1994, tutti i termini di cui
ai criteri medesimi siano prorogati di nove mesi;
  Vista la nota prot. n. 1363/CP5 del 4 novembre 1995 con la quale la
Conferenza  dei  presidenti  delle regioni e delle province autonome,
stante il prolungarsi dei tempi necessari  al  rinnovo  degli  organi
regionali  a  seguito  delle  elezioni  amministrative,  ha  avanzato
richiesta di protrazione al 15 novembre 1995 dei termini previsti dal
punto 4 dei criteri direttivi adottati in data 13 ottobre 1994 per la
approvazione e la  trasmissione  alla  segreteria  di  questa  stessa
Conferenza   dei   programmi   degli  interventi  di  restauro  e  di
manutenzione straordinaria degli immobili non statali che interessano
il patrimonio storico artistico delle regioni e di altri soggetti  di
cui alla legge n. 292/1968;
  Ritenuta  l'opportunita' di prevedere, per l'anno 1995, una proroga
dei termini di presentazione alla segreteria di questa Conferenza dei
sopra richiamati programmi;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Le regioni e le province autonome che, entro i termini di cui al
punto 4 dei criteri direttivi adottati da questa Conferenza  in  data
13 ottobre 1994, non hanno provveduto ad approvare il programma degli
interventi  in  materia  di  restauro e di manutenzione straordinaria
degli  immobili   non   statali   che   interessano   il   patrimonio
storicoartistico delle regioni e di altri soggetti, di cui alla legge
14  marzo  1968,  n.  292,  ovvero  ad  approvare  e trasmettere alla
segreteria di questa Conferenza i medesimi programmi, fanno pervenire
gli stessi, regolarmente approvati, alla citata  segreteria  entro  e
non oltre il 15 novembre 1995.
  2.  Il  presente  atto  e' trasmesso al Dipartimento per gli affari
regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri perche', per il
tramite dei commissari del Governo, sia  trasmesso  alle  regioni  ed
alle province autonome interessate.
  3. Il presente atto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 novembre 1995
                                              Il Presidente: FRATTINI
Il segretario: CARPANI