AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
(( Interventi di modifica delle disposizioni previste    dagli     ))
(( articoli 3 e 3-bis    del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.    ))
(( 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio     ))
(( 1995, n. 35, e successive modificazioni.                        ))
 1. Al comma 3 dell'articolo  3-bis  del  decreto-legge  19  dicembre
1994,  n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995, n. 35, e successive modificazioni, le  parole:  "120  miliardi"
sono sostituite dalle seguenti: "135 miliardi".
  2.  Al  comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994,
n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio  1995,
n.  35,  e  successive  modificazioni, le parole: "180 miliardi" sono
sostituite dalle seguenti: "200 miliardi".
  3. All'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994,  n.  691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e
successive modificazioni, e' aggiunto in fine il seguente comma:
  "  3-bis.  Per  le  finalita' del presente articolo la Cassa per il
credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa e'  autorizzata
ad  utilizzare  anche  una  quota  dell'ammontare  massimo di lire 30
miliardi della somma di lire 200 miliardi stanziata dall'articolo  3,
comma 1, (( del presente decreto. )) ".
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in lire
35  miliardi,  si fa fronte mediante utilizzo delle risorse di cui al
comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994,  n.  691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e
successive modificazioni.
 
          Riferimenti normativi:
             - Il testo completo dell'art. 3-bis del D.L. n. 691/1994
          (Misure  urgenti  per  la  ricostruzione e la ripresa delle
          attivita' produttive nelle zone colpite  dalle  eccezionali
          avversita'  atmosferiche  e  dagli eventi alluvionali nella
          prima  decade  del  mese di novembre 1994), a seguito delle
          modifiche ed integrazioni  apportate  dagli  articoli  1  e
          1-ter del presente decreto, e' il seguente:  "Art. 3-bis. -
          1.  Alle imprese industriali, commerciali, artigianali e di
          servizi aventi sede nei territori di cui all'art. 1,  comma
          1,  e  dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali
          avversita' atmosferiche della  prima  decade  del  mese  di
          novembre  1994,  e'  assegnato un contributo pari al 30 per
          cento del valore dei  danni  sub/'ti  da  beni  immobili  e
          mobili,  nel limite massimo complessivo di lire 300 milioni
          per ciascuna impresa.   2. Ove per il  medesimo  danno  sia
          richiesto  il  finanziamento ai sensi degli articoli 2 e 3,
          il finanziamento stesso e' corrispondentemente ridotto.  3.
          Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la  spesa
          di  lire  135  miliardi  per  l'anno  1995.   3-bis. Per le
          finalita' del presente articolo la  Cassa  per  il  credito
          alle   imprese   artigiane   S.p.a.   -   Artigiancassa  e'
          autorizzata ad utilizzare anche  una  quota  dell'ammontare
          massimo  di  lire  30  miliardi  della  somma  di  lire 200
          miliardi stanziata  dall'art.  3,  comma  1,  del  presente
          decreto".   - Il testo completo dell'art. 3 del citato D.L.
          n. 691/1994, a  seguito  delle  modifiche  ed  integrazioni
          apportate dagli articoli 1 e 1-ter del presente decreto, e'
          il  seguente:    "Art. 3. - 1. Il fondo per il concorso nel
          pagamento degli  interessi  istituito  dall'art.  37  della
          legge  25  luglio  1952,  n.  949,  presso  la Cassa per il
          credito delle imprese artigiane S.p.a. -  Artigiancassa  e'
          incrementato  della  somma  di lire 200 miliardi per l'anno
          1995. Tale somma e' soggetta a gestione separata.    2.  Le
          disponibilita'  di  cui  al  comma  1  sono  destinate alla
          corresponsione   di   contributi   agli    interessi    sui
          finanziamenti  concessi dalle banche alle imprese artigiane
          aventi sede nelle regioni  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
          dichiarate   danneggiate   per  effetto  delle  eccezionali
          avversita' atmosferiche e degli  eventi  alluvionali  della
          prima decade del mese di novembre 1994.  3. I finanziamenti
          di  cui  al  comma  2 devono essere destinati al ripristino
          anche  migliorativo  degli  impianti  e   delle   strutture
          aziendali,  purche'  entro  il  limite  del valore dei beni
          danneggiati, nonche'  alla  ricostituzione  di  scorte.  La
          durata di detti finanziamenti non puo' superare dieci anni,
          comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due
          anni  e  di  un periodo massimo di rimborso di otto anni. I
          finanziamenti sono concessi nella misura massima del 95 per
          cento per il primo  miliardo  di  spesa  e  in  misura  non
          superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a lire
          3  miliardi.    4.  Il  tasso  di  interesse a carico delle
          imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui  al  presente
          articolo   e'   pari   al  tre  per  cento  nominale  annuo
          posticipato  a  decorrere  dall'inizio   del   periodo   di
          ammortamento    del    finanziamento.    Nel   periodo   di
          preammortamento l'onere per interessi rimane interamente  a
          carico  del fondo di cui al comma 1.  5. Le somme di cui al
          comma 1, sono altresi' finalizzate a ridurre al 3 per cento
          annuo  il  tasso di interesse dovuto dalle predette imprese
          sui finanziamenti accordati dalle  banche  con  i  prestiti
          concessi  alle  banche  stesse,  dalla Cassa per il credito
          alle imprese artigiane  S.p.a.  -  Artigiancassa  ai  sensi
          dell'art.  41, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
          6. Gli interventi del Fondo centrale di garanzia  istituito
          ai  sensi  della  legge 14 ottobre 1964, n. 1068, presso la
          Cassa per  il  credito  alle  imprese  artigiane  S.p.a.  -
          Artigiancassa  sono  estesi ai finanziamenti agevolati alle
          imprese artigiane ai sensi dei commi 2, 3 e 5 del  presente
          articolo.  Per  gli  interventi  del  Fondo nessun onere e'
          posto a carico delle imprese beneficiarie. Ai fini  di  cui
          al  presente  comma  la  natura della garanzia del Fondo e'
          trasformata da sussidiaria a sostitutiva e  la  misura  del
          relativo  intervento  e'  fissata  al  100  per cento della
          perdita che le  banche  dimostrino  di  aver  sofferto.  La
          concessione  della  garanzia  sostitutiva e' deliberata dai
          comitati tecnici  regionali  unitamente  al  contributo  in
          conto  interessi  di  cui al comma 2.  7. Ai fini di cui al
          comma 6, la natura della garanzia del Fondo e'  trasformata
          da  sussidiaria  ad  integrativa  e  la misura del relativo
          intervento viene fissata all'80 per cento della perdita che
          le banche dimostrino di aver  sofferto  dopo  l'esperimento
          delle  procedure  di riscossione coattiva condotte sui beni
          che  eventualmente  garantiscono  il  credito.  Avviate  le
          procedure  di  riscossione  coattiva del credito, le banche
          possono chiedere l'intervento della garanzia del Fondo, che
          assicura la copertura dell'insolvenza nella misura  massima
          del  50  per  cento;  la  restante  parte della garanzia e'
          conguagliata alla chiusura delle procedure stesse.   7-bis.
          La  garanzia  di cui al comma 6 e' cumulabile fino al cento
          per cento con altre forme di garanzia, ivi comprese  quelle
          collettive  e consortili.  7-ter. Le disposizioni di cui ai
          commi 6 e 7 del presente articolo si applicano  a  tutti  i
          finanziamenti ammessi agli interventi del Fondo centrale di
          garanzia  di  cui  al citato comma 6, previo utilizzo delle
          garanzie rilasciate dai Confidi ai sensi dell'art.  2-bis".
          -  Il  testo  completo  dell'art.  1  del  citato  D.L.  n.
          691/1994, e' il seguente:  "Art. 1. - 1.  Ai  soggetti  che
          alla  data  del  4 novembre 1994 risultavano proprietari di
          immobili, anche ad uso non abitativo,  ubicati  nell'ambito
          del  territorio  delle  regioni individuate dal decreto del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri  10  novembre  1994
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre
          1994,  che  siano andati distrutti o per i quali non vi sia
          possibilita'  di  ripristino  per  effetto   degli   eventi
          alluvionali  della  prima decade del mese di novembre 1994,
          e' assegnato:
               a) limitatamente  all'unita'  immobiliare  ad  uso  di
          residenza  principale,  un  contributo a fondo perduto pari
          alla spesa per la ricostruzione  o  per  l'acquisto  di  un
          alloggio  di  civile  abitazione  con  una superficie utile
          abitabile corrispondente a quella  dell'unita'  immobiliare
          distrutta  e  comunque non superiore, nel limite massimo, a
          200 mq;
               b) per ogni altra unita' immobiliare ad uso abitativo,
          un contributo sino al 75 per cento della spesa.
          1-bis. I relitti degli immobili distrutti o danneggiati per
          i quali i proprietari hanno richiesto i contributi a  fondo
          perduto  di  cui  alla  lettera a) del comma 1 del presente
          articolo,  per  la  ricostruzione  in  altro  sito  o   per
          l'acquisto di un altro alloggio, sono demoliti ed acquisiti
          al  patrimonio  indisponibile  dei comuni.   2. Ai soggetti
          indicati al comma 1 che, alla data  del  4  novembre  1994,
          risultavano  proprietari  di beni immobili anche ad uso non
          abitativo, danneggiati anche limitatamente all'unica via di
          accesso, danneggiati dai  predetti  eventi  alluvionali  e'
          assegnato  un  contributo  pari al 75 per cento della spesa
          necessaria per la riparazione dei danni.   3.  Ai  soggetti
          residenti  nei  comuni  ricompresi  nelle regioni di cui al
          comma 1  che,  in  conseguenza  degli  eventi  alluvionali,
          abbiano   subito   la   distruzione   o  la  perdita  o  il
          danneggiamento di beni mobili e di beni  mobili  registrati
          e'  assegnato  un contributo commisurato al valore dei beni
          predetti nel limite massimo complessivo di lire 50  milioni
          per ciascun nucleo familiare.  3-bis. I contributi previsti
          dai  commi  1,  2  e  3 del presente articolo, sono erogati
          dietro presentazione delle fatture relative  ai  lavori  di
          riparazione  eseguiti, ad eccezione di una quota pari al 20
          per cento del loro ammontare per la  quale  e'  ammessa  la
          dimostrazione   di  spesa,  mediante  la  presentazione  di
          certificazione sottoscritta dai soggetti beneficiari,  resa
          ai   sensi   della   legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  con
          l'indicazione dell'importo.
             4. Per  l'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo  e'  autorizzata la spesa di lire 900 miliardi per
          l'anno 1995 e lire 720 miliardi per l'anno 1996".