AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. (( Interventi di modifica delle disposizioni previste dagli )) (( articoli 3 e 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. )) (( 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio )) (( 1995, n. 35, e successive modificazioni. )) 1. Al comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, le parole: "120 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "135 miliardi". 2. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, le parole: "180 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "200 miliardi". 3. All'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, e' aggiunto in fine il seguente comma: " 3-bis. Per le finalita' del presente articolo la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa e' autorizzata ad utilizzare anche una quota dell'ammontare massimo di lire 30 miliardi della somma di lire 200 miliardi stanziata dall'articolo 3, comma 1, (( del presente decreto. )) ". 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in lire 35 miliardi, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.
Riferimenti normativi: - Il testo completo dell'art. 3-bis del D.L. n. 691/1994 (Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994), a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate dagli articoli 1 e 1-ter del presente decreto, e' il seguente: "Art. 3-bis. - 1. Alle imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi aventi sede nei territori di cui all'art. 1, comma 1, e dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversita' atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994, e' assegnato un contributo pari al 30 per cento del valore dei danni sub/'ti da beni immobili e mobili, nel limite massimo complessivo di lire 300 milioni per ciascuna impresa. 2. Ove per il medesimo danno sia richiesto il finanziamento ai sensi degli articoli 2 e 3, il finanziamento stesso e' corrispondentemente ridotto. 3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 135 miliardi per l'anno 1995. 3-bis. Per le finalita' del presente articolo la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa e' autorizzata ad utilizzare anche una quota dell'ammontare massimo di lire 30 miliardi della somma di lire 200 miliardi stanziata dall'art. 3, comma 1, del presente decreto". - Il testo completo dell'art. 3 del citato D.L. n. 691/1994, a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate dagli articoli 1 e 1-ter del presente decreto, e' il seguente: "Art. 3. - 1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito dall'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, presso la Cassa per il credito delle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa e' incrementato della somma di lire 200 miliardi per l'anno 1995. Tale somma e' soggetta a gestione separata. 2. Le disponibilita' di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese artigiane aventi sede nelle regioni di cui all'art. 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversita' atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994. 3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, purche' entro il limite del valore dei beni danneggiati, nonche' alla ricostituzione di scorte. La durata di detti finanziamenti non puo' superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. I finanziamenti sono concessi nella misura massima del 95 per cento per il primo miliardo di spesa e in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a lire 3 miliardi. 4. Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo e' pari al tre per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento. Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del fondo di cui al comma 1. 5. Le somme di cui al comma 1, sono altresi' finalizzate a ridurre al 3 per cento annuo il tasso di interesse dovuto dalle predette imprese sui finanziamenti accordati dalle banche con i prestiti concessi alle banche stesse, dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. 6. Gli interventi del Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa sono estesi ai finanziamenti agevolati alle imprese artigiane ai sensi dei commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Per gli interventi del Fondo nessun onere e' posto a carico delle imprese beneficiarie. Ai fini di cui al presente comma la natura della garanzia del Fondo e' trasformata da sussidiaria a sostitutiva e la misura del relativo intervento e' fissata al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto. La concessione della garanzia sostitutiva e' deliberata dai comitati tecnici regionali unitamente al contributo in conto interessi di cui al comma 2. 7. Ai fini di cui al comma 6, la natura della garanzia del Fondo e' trasformata da sussidiaria ad integrativa e la misura del relativo intervento viene fissata all'80 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva condotte sui beni che eventualmente garantiscono il credito. Avviate le procedure di riscossione coattiva del credito, le banche possono chiedere l'intervento della garanzia del Fondo, che assicura la copertura dell'insolvenza nella misura massima del 50 per cento; la restante parte della garanzia e' conguagliata alla chiusura delle procedure stesse. 7-bis. La garanzia di cui al comma 6 e' cumulabile fino al cento per cento con altre forme di garanzia, ivi comprese quelle collettive e consortili. 7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia di cui al citato comma 6, previo utilizzo delle garanzie rilasciate dai Confidi ai sensi dell'art. 2-bis". - Il testo completo dell'art. 1 del citato D.L. n. 691/1994, e' il seguente: "Art. 1. - 1. Ai soggetti che alla data del 4 novembre 1994 risultavano proprietari di immobili, anche ad uso non abitativo, ubicati nell'ambito del territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1994, che siano andati distrutti o per i quali non vi sia possibilita' di ripristino per effetto degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, e' assegnato: a) limitatamente all'unita' immobiliare ad uso di residenza principale, un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione o per l'acquisto di un alloggio di civile abitazione con una superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unita' immobiliare distrutta e comunque non superiore, nel limite massimo, a 200 mq; b) per ogni altra unita' immobiliare ad uso abitativo, un contributo sino al 75 per cento della spesa. 1-bis. I relitti degli immobili distrutti o danneggiati per i quali i proprietari hanno richiesto i contributi a fondo perduto di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, per la ricostruzione in altro sito o per l'acquisto di un altro alloggio, sono demoliti ed acquisiti al patrimonio indisponibile dei comuni. 2. Ai soggetti indicati al comma 1 che, alla data del 4 novembre 1994, risultavano proprietari di beni immobili anche ad uso non abitativo, danneggiati anche limitatamente all'unica via di accesso, danneggiati dai predetti eventi alluvionali e' assegnato un contributo pari al 75 per cento della spesa necessaria per la riparazione dei danni. 3. Ai soggetti residenti nei comuni ricompresi nelle regioni di cui al comma 1 che, in conseguenza degli eventi alluvionali, abbiano subito la distruzione o la perdita o il danneggiamento di beni mobili e di beni mobili registrati e' assegnato un contributo commisurato al valore dei beni predetti nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare. 3-bis. I contributi previsti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, sono erogati dietro presentazione delle fatture relative ai lavori di riparazione eseguiti, ad eccezione di una quota pari al 20 per cento del loro ammontare per la quale e' ammessa la dimostrazione di spesa, mediante la presentazione di certificazione sottoscritta dai soggetti beneficiari, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con l'indicazione dell'importo. 4. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 900 miliardi per l'anno 1995 e lire 720 miliardi per l'anno 1996".