Ai   dirigenti   responsabili  dei
                                  sistemi      informativi      delle
                                  amministrazioni    centrali   dello
                                  Stato e  degli  enti  pubblici  non
                                  economici
      e, per conoscenza:
                                  Al  Dipartimento  per  la  funzione
                                  pubblica
                                  Al    Consiglio    di    Stato    -
                                  Segretariato generale
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  Alla   Ragioneria   generale  dello
                                  Stato
                                  Al  Provveditorato  generale  dello
                                  Stato
  Come e' noto, l'art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39,  stabilisce  l'obbligo,  per  le amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 1, dello stesso decreto, di richiedere il parere di
congruita' tecnico-economica di questa  autorita'  sugli  schemi  dei
contratti  concernenti  l'acquisizione  di beni e servizi relativi ai
sistemi informativi automatizzati.
  Al proposito, questa autorita', con proprie  circolari  n.  14/AIPA
del  2  aprile  1993,  CR/4/AIPA  del 24 marzo 1994 e CR/6/AIPA del 5
settembre 1994 - alle quali si rinvia  per  quanto  necessario  -  ha
diramato  istruzioni  e  chiarimenti  per  l'applicazione della nuova
normativa, con particolare riguardo alle modalita' di formulazione  e
di inoltro delle richieste di parere ex art. 8 citato.
  La  normativa  sopra richiamata ha subito ora una profonda modifica
per effetto degli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge 12  maggio
1995,  n.  163,  convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio
1995, n. 273, che hanno,  rispettivamente,  modificato  l'art.    17,
primo  comma,  e  l'art. 8 del ripetuto decreto legislativo n. 39 del
1993, nel senso che:
    a) la procedura semplificata, gia' prevista dal citato  art.  17,
comma  1,  per i progetti da avviare negli anni 1993 e 1994, e' stata
estesa anche ai progetti da avviare nel corso degli anni 1995 e 1996;
    b) il parere di congruita'  tecnico-economica  sugli  schemi  dei
contratti  concernenti  l'acquisizione  di beni e servizi relativi ai
sistemi informativi automatizzati, gia' previsto dall'art.  8  citato
senza  la  prefissazione  di  alcun limite di somma, e' ora stabilito
obbligatoriamente, a  regime,  "qualora  il  valore  lordo  di  detti
contratti  sia superiore al doppio dei limiti di somma previsti dagli
articoli 5, 6, 8 e 9 del regio decreto 18  novembre  1923,  n.  2440,
come risultanti da successive disposizioni".
  Nel  nuovo testo dell'art. 8, e' stata altresi' modificata anche la
procedura per la richiesta di parere al Consiglio di  Stato,  che  e'
ora   prevista   come   obbligatoria   -   ovviamente   per  le  sole
amministrazioni dello Stato gia' astrette dal vincolo in questione in
base alla  legge  di  contabilita'  generale  dello  Stato  -  per  i
contratti  (in  materia informatica) che superino i limiti come sopra
individuati.
  Cio'  premesso,  occorre precisare che l'ultima disposizione che ha
rivalutato i suddetti limiti di somma e' contenuta nell'art.  20  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994, recante, come e'
noto,  nuove  norme  per  la  semplificazione  ed accelerazione delle
procedure di spesa e contabili, la cui efficacia, peraltro, e'  stata
piu' volte differita da una serie di decreti-legge.
  Da  ultimo,  il  decreto-legge  28 agosto 1995, n. 359, all'art. 2,
aveva differito al 1 novembre 1995 l'entrata  in  vigore  del  citato
art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994.
  Sulla  Gazzetta  Ufficiale  del  28  ottobre 1995, n. 253, e' stata
infine pubblicata la legge 27 ottobre 1995, n. 436, di conversione di
tale decreto-legge.
  A seguito dell'entrata in vigore  delle  suddette  disposizioni,  a
decorrere dal 1 novembre 1995, i nuovi limiti di valore lordo oltre i
quali  deve essere richiesto il parere dell'autorita' sono, pertanto,
i seguenti:
   procedura negoziata (trattativa privata): 300 milioni;
   procedura ristretta (licitazione o appalto concorso): 600 milioni;
   procedura aperta (asta pubblica): 1.200 milioni.
  In via conclusiva, mentre si  confermano  le  istruzioni  contenute
nelle  precedenti circolari, in particolare in quella CR/6/AIPA del 5
settembre 1994, si precisa che, per quanto riguarda le richieste gia'
pervenute a questa autorita' e per le quali, alla data del 1 novembre
1995, non sia  ancora  intervenuto  il  relativo  parere,  le  stesse
saranno  restituite  alle amministrazioni richiedenti, in conformita'
ai principi che regolano gli effetti della sopravvenienza delle norme
sui  procedimenti  in  corso,  allorche'  non  risultino  superati  i
suddetti importi.
                                                   Il presidente: REY