Con decreto ministeriale 17 novembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fidia Research Sud, con sede in Siracusa e unita' di Siracusa, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, dal 4 luglio 1995 al 3 gennaio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche', all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 17 novembre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Temesa, con sede in S. Gregorio (Reggio Calabria) e unita' di S. Gregorio (Reggio Calabria), per il periodo dal 1 giugno 1995 al 30 novembre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 1 dicembre 1995 al 31 maggio 1996. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 17 novembre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Carbosulcis, con sede in Gonnessa (Cagliari) e unita' di Monte Sinni (Cagliari), per il periodo dal 5 luglio 1995 al 4 gennaio 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 5 gennaio 1996 al 4 luglio 1996. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 17 novembre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Meditele Impianti, con sede in Catania e unita' di Catania, per il periodo dal 19 luglio 1995 al 18 gennaio 1996 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 19 gennaio 1996 al 18 luglio 1996. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 17 novembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CO.E.M., con sede in Catania e unita' di Catania, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 29 marzo 1994 al 28 settembre 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16139 del 21 novembre 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 29 settembre 1994 al 28 marzo 1995. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16418 del 28 dicembre 1994. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 17 novembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Oreb, con sede in Tito (Potenza) e unita' di Tito (Potenza), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 marzo 1995 al 31 agosto 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 1 settembre 1995 al 28 febbraio 1996. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 17 novembre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Beniconf, con sede in Castrovillari (Cosenza) e unita' di Castrovillari (Cosenza), per il periodo dal 26 aprile 1995 al 25 ottobre 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 26 ottobre 1995 al 25 aprile 1996. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 17 novembre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Saldotecnica, con sede in Siracusa e unita' della zona industriale di Siracusa, per il periodo dal 7 febbraio 1995 al 6 agosto 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 7 agosto 1995 al 6 febbraio 1996. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 17 novembre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Saldotecnica, con sede in Siracusa e unita' di Catania, per il periodo dal 1 marzo 1995 al 31 agosto 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 1 settembre 1995 al 28 febbraio 1996. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 17 novembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Sar.Co.M.I., con sede in Sarroch (Cagliari) e unita' di Sarroch (Cagliari), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 18 febbraio 1994 al 17 agosto 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16927 del 25 febbraio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 18 agosto 1994 al 17 febbraio 1995. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 16927 del 25 febbraio 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 17 novembre 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, e' prorogata, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Tecnoserre Mediterranea, con sede in Alghero (Sassari) e unita' di Alghero (Sassari), per il periodo dal 21 ottobre 1994 al 20 aprile 1995 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 21 aprile 1995 al 20 ottobre 1995. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80 per cento del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 1-bis, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 17 novembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siracusana Navalmeccanica, con sede in Siracusa e unita' di Cantieri delle zone industriali di Siracusa, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 17 novembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T. Societa' Italiana Tabacchi, con sede in Chieti e unita' di Pianella, frazione Cerratina (Pesaro), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 23 agosto 1995 al 22 febbraio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 23 febbraio 1996 al 22 agosto 1996. Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 17 novembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sadam Meccanica, con sede in Bologna e unita' di Montecosaro (Macerata), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 novembre 1994 al 31 dicembre 1994. La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 17 novembre 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartacartex, con sede in Cittaducale (Rieti) e unita' di Santa Rufina di Cittaducale (Rieti), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 24 marzo 1995 al 23 settembre 1995. La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. Con decreto ministeriale 17 novembre 1995, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla S.p.a. Impresa Dicorato (Gruppo Dicorato), con sede in Trani (Bari) e unita' del comprensorio di Bari, comprensorio di Foggia, comprensorio di Matera, comprensorio di Potenza, comprensorio di Savona e comprensorio di Taranto, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 21 marzo 1995 al 20 settembre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 21 settembre 1995 al 20 marzo 1996, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 17 novembre 1995, in favore dei lavoratori edili rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3, comma 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451 e dipendenti dalla S.p.a. Engineering (Gruppo Dicorato), con sede in Trani (Bari) e unita' di Canosa (Bari) e Foggia, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 21 marzo 1995 al 20 settembre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 21 settembre 1995 al 20 marzo 1996, con pari diminuzione della durata del trattamento speciale di disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento del periodo di integrazione salariale cosi' concesso. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 17 novembre 1995, e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Sar. di Sassari, di cui al richiamato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 aprile 1995, e nei limiti del contingente dallo stesso fissati, per il periodo dal 6 gennaio 1995 al 5 gennaio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.