Visto il Reg. (CEE) n. 1725/79 della Commissione del 26 luglio 1979, relativo alle modalita' di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato in particolare all'alimentazione dei vitelli, modificato da ultimo dal Reg. (CE) n. 1585/95 del 30 giugno 1995; Visto il Reg. (CEE) n. 1624/76 della Commissione del 2 luglio 1976, recante disposizioni particolari concernenti il pagamento dell'aiuto comunitario al latte scremato in polvere, denaturato o trasformato in alimenti composti per animali nel territorio di un altro Stato membro, modificato da ultimo dal Reg. (CEE) n. 3733/92 del 22 dicembre 1992; Visto il Reg. (CEE) n. 3398/91 della Commissione del 20 novembre 1991, relativo alla vendita mediante gara di latte scremato in polvere destinato alla fabbricazione di alimenti composti, modificato da ultimo dal Reg. (CEE) n. 1756/93 del 30 giugno 1993; Visto il Reg. (CEE) n. 3002/92 della Commissione del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalita' comuni per il controllo dell'utilizzazione o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento, modificato da ultimo dal Reg. (CEE) n. 1938/93 del 19 luglio 1993; Visto il capitolo 12 del Reg. (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del Reg. (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, relativo ai documenti da utilizzare ai fini dell'applicazione delle misure comunitarie che prevedono il controllo dell'utilizzazione o destinazione delle merci, modificato da ultimo dal Reg. (CEE) n. 3665/93 del 21 dicembre 1993; Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e in particolare l'art. 2 che demanda al Ministero medesimo la predisposizione degli atti necessari per l'attuazione della normativa comunitaria; Visto il D.M. 20.08.1984 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 256 del 17 settembre 1984, modificato da ultimo dal D.M. 3.02.1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 105 dell'8 agosto 1989, contenente norme di applicazione del Reg. (CEE) n. 1725/79 della Commissione del 26 luglio 1979; Vista la circolare 12 marzo 1992, n. 24, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con la quale sono state impartite le disposizioni di applicazione del Reg. (CEE) n. 3398/91 della Commissione del 20 novembre 1991; Viste le circolari 6 aprile 1993, n. 8, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e 25 marzo 1994, n. 3, del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con le quali sono state impartite disposizioni per la corretta applicazione delle nuove norme comunitarie relative al controllo sugli scambi intracomunitari di prodotti del settore lattiero caseario provenienti dall'intervento o che usufruiscono di aiuti e sono vincolati a destinazioni o utilizzazioni particolari; Considerato che Ë necessario fornire alcune precisazioni sulle procedure di controllo nonche' sulla tenuta della contabilita'; Considerato che, a seguito dell'intervenuta normativa comunitaria, si rende necessario affidare ad un unico organismo sia il controllo sull'utilizzazione del prodotto importato ai sensi del Reg. (CEE) n. 1624/76 che l'espletamento delle procedure necessarie per lo svincolo o l'incameramento delle relative cauzioni; Considerato che Ë opportuno affidare il rilascio dei riconoscimenti o delle autorizzazioni alle regioni competenti in relazione all'ubicazione degli stabilimenti interessati; Considerato che, data la complessita' e la molteplicita' delle integrazioni e modifiche da apportare al citato D.M. 20.08.1984, Ë opportuno procedere per maggiore chiarezza ad una nuova formulazione del provvedimento che includa tutte le precedenti disposizioni in materia; Decreta: Articolo 1. 1. Le imprese che intendono usufruire di aiuti ai sensi del Reg. (CEE) n. 1725/79, in appresso denominato "regolamento", per il latte scremato in polvere denaturato conformemente all'art. 2 del regolamento, per il latte scremato o il latte scremato in polvere utilizzati nella fabbricazione di alimenti composti di cui all'art. 4, paragrafo 1, del regolamento, nonche' le imprese che intendono fabbricare le miscele di cui all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento e le imprese che intendono importare o utilizzare latte scremato in polvere ai sensi del Reg. (CEE) n. 1624/76 o del Reg. (CEE) n. 3398/91, devono attenersi alle disposizioni del presente decreto. 2. Gli alimenti composti, fabbricati ai sensi del regolamento, devono rispondere ai requisiti dell'art.4, paragrafo 1, del regolamento e contenere, per 100 Kg. di prodotto finito, non piu' di 70 Kg. di latte scremato in polvere. 3. Possono utilizzare latte scremato o latte scremato in polvere come tale, anche incorporati in una miscela, per la fabbricazione di alimenti composti, solo le imprese riconosciute ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. 4. Le imprese riconosciute ai sensi dell'art. 3 del presente decreto possono utilizzare, ai fini della denaturazione, solo latte scremato in polvere come tale. 5. Le imprese riconosciute ai sensi dell'art. 4 del presente decreto possono utilizzare, ai fini della fabbricazione delle miscele, solo latte scremato o latte scremato in polvere allo stato originario fabbricato nella Comunita' o cosi' importato. 6. Nel quadro dell'applicazione dei Regg. (CEE) n. 1624/76 e n. 3398/91 possono ricevere da altri Paesi membri latte scremato in polvere come tale o incorporato in una miscela, solo le imprese riconosciute ai sensi dell'art. 2 o dell'art. 5 del presente decreto. 7. Le imprese riconosciute ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente decreto possono ricevere da altri Paesi membri, nel quadro dell'applicazione dei Regg. (CEE) n. 1624/76 e n. 3398/91, latte scremato in polvere come tale. 8. Gli alimenti composti di cui al presente decreto, fatte salve le disposizioni dell'art. 5 del regolamento e le disposizioni della direttiva 79/373/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, sono condizionati conformemente alle disposizioni dell'art. 4, paragrafo 2 del regolamento. 9. Le indicazioni previste all'art. 4, paragrafo 2, secondo comma del regolamento possono essere riportate su apposito cartellino abbinato al sistema di chiusura, a condizione che sul sacco ovvero negli imballaggi o recipienti chiusi contenenti gli alimenti composti sia stampata in modo indelebile la seguente dicitura: "Reg. (CEE) n. 1725/79 - alimento composto per animali contente latte scremato in polvere", nonche' una iscrizione che consenta di individuare l'impresa che beneficia dell'aiuto. 10. Tale iscrizione puo' essere redatta in codice e in tal caso comprende la prima lettera del nome del paese di origine. 11. L'aggiunta di 2 Kg. di amido prevista all'art. 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino del regolamento puo' essere ottenuta anche attraverso l'utilizzazione di farine di cereali in quantita' tale da assicurare sempre la presenza, nel mangime finito, di almeno 2 Kg. di amido. 12. Le farine di cereali utilizzate devono essere costituite, per almeno il 70%, da particelle non superiori a 300 micron.