Visto  il Reg. (CEE) n. 1725/79 della Commissione del 26 luglio 1979,
relativo  alle modalita' di concessione degli aiuti al latte scremato
trasformato  in  alimenti  composti  e  al  latte scremato in polvere
destinato in particolare all'alimentazione dei vitelli, modificato da
ultimo dal Reg. (CE) n. 1585/95 del 30 giugno 1995;
Visto  il  Reg. (CEE) n. 1624/76 della Commissione del 2 luglio 1976,
recante  disposizioni particolari concernenti il pagamento dell'aiuto
comunitario al latte scremato in polvere, denaturato o trasformato in
alimenti  composti  per  animali  nel  territorio  di  un altro Stato
membro,  modificato  da  ultimo  dal  Reg.  (CEE)  n.  3733/92 del 22
dicembre 1992;
Visto  il  Reg.  (CEE)  n.  3398/91 della Commissione del 20 novembre
1991,  relativo  alla  vendita  mediante  gara  di  latte scremato in
polvere destinato alla fabbricazione di alimenti composti, modificato
da ultimo dal Reg. (CEE) n. 1756/93 del 30 giugno 1993;
Visto il Reg. (CEE) n. 3002/92 della Commissione del 16 ottobre 1992,
che stabilisce modalita' comuni per il controllo dell'utilizzazione o
della   destinazione   di   prodotti   provenienti   dall'intervento,
modificato da ultimo dal Reg. (CEE) n. 1938/93 del 19 luglio 1993;
Visto  il capitolo 12 del Reg. (CEE) n. 2454/93 della Commissione del
2  luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del Reg.
(CEE)  n.  2913/92  del  Consiglio  che istituisce il codice doganale
comunitario,   relativo   ai   documenti   da   utilizzare   ai  fini
dell'applicazione delle misure comunitarie che prevedono il controllo
dell'utilizzazione  o  destinazione delle merci, modificato da ultimo
dal Reg. (CEE) n. 3665/93 del 21 dicembre 1993;
Vista  la  legge  15  febbraio  1963,  n. 281, sulla disciplina della
preparazione e del commercio dei mangimi;
Vista  la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento
delle  competenze regionali e statali in materia agricola e forestale
e  l'istituzione  del  Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali e in particolare l'art. 2 che demanda al Ministero medesimo
la  predisposizione  degli  atti  necessari  per  l'attuazione  della
normativa comunitaria;
Visto  il  D.M.  20.08.1984 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  Italiana  n.  256  del  17  settembre 1984, modificato da
ultimo  dal  D.M. 3.02.1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  Italiana  n.  105 dell'8 agosto 1989, contenente norme di
applicazione  del  Reg.  (CEE)  n.  1725/79  della Commissione del 26
luglio 1979;
Vista   la   circolare   12   marzo   1992,   n.  24,  del  Ministero
dell'agricoltura  e  delle foreste, con la quale sono state impartite
le  disposizioni  di  applicazione  del  Reg.  (CEE) n. 3398/91 della
Commissione del 20 novembre 1991;
Viste   le   circolari   6   aprile   1993,   n.   8,  del  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste e 25 marzo 1994, n. 3, del Ministero
delle  risorse  agricole,  alimentari  e forestali, con le quali sono
state impartite disposizioni per la corretta applicazione delle nuove
norme  comunitarie relative al controllo sugli scambi intracomunitari
di prodotti del settore lattiero caseario provenienti dall'intervento
o  che  usufruiscono  di  aiuti  e  sono  vincolati  a destinazioni o
utilizzazioni particolari;
Considerato  che  Ë  necessario  fornire  alcune  precisazioni  sulle
procedure di controllo nonche' sulla tenuta della contabilita';
Considerato che, a seguito dell'intervenuta normativa comunitaria, si
rende  necessario  affidare  ad  un  unico organismo sia il controllo
sull'utilizzazione  del prodotto importato ai sensi del Reg. (CEE) n.
1624/76 che l'espletamento delle procedure necessarie per lo svincolo
o l'incameramento delle relative cauzioni;
Considerato che Ë opportuno affidare il rilascio dei riconoscimenti o
delle   autorizzazioni   alle   regioni   competenti   in   relazione
all'ubicazione degli stabilimenti interessati;
Considerato  che,  data  la  complessita'  e  la  molteplicita' delle
integrazioni  e  modifiche  da apportare al citato D.M. 20.08.1984, Ë
opportuno  procedere per maggiore chiarezza ad una nuova formulazione
del  provvedimento  che  includa  tutte le precedenti disposizioni in
materia;

                              Decreta:
                             Articolo 1.

1.  Le  imprese  che  intendono  usufruire di aiuti ai sensi del Reg.
(CEE)  n. 1725/79, in appresso denominato "regolamento", per il latte
scremato   in   polvere   denaturato  conformemente  all'art.  2  del
regolamento,  per  il  latte  scremato o il latte scremato in polvere
utilizzati  nella  fabbricazione di alimenti composti di cui all'art.
4,  paragrafo  1,  del  regolamento, nonche' le imprese che intendono
fabbricare le miscele di cui all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento
e  le  imprese che intendono importare o utilizzare latte scremato in
polvere  ai  sensi  del  Reg.  (CEE)  n.  1624/76 o del Reg. (CEE) n.
3398/91, devono attenersi alle disposizioni del presente decreto.
2. Gli alimenti composti, fabbricati ai sensi del regolamento, devono
rispondere  ai  requisiti  dell'art.4, paragrafo 1, del regolamento e
contenere,  per  100  Kg.  di  prodotto finito, non piu' di 70 Kg. di
latte scremato in polvere.
3. Possono utilizzare latte scremato o latte scremato in polvere come
tale,  anche  incorporati  in  una  miscela,  per la fabbricazione di
alimenti  composti, solo le imprese riconosciute ai sensi dell'art. 2
del presente decreto.
4.  Le imprese riconosciute ai sensi dell'art. 3 del presente decreto
possono  utilizzare, ai fini della denaturazione, solo latte scremato
in polvere come tale.
5.  Le imprese riconosciute ai sensi dell'art. 4 del presente decreto
possono  utilizzare,  ai fini della fabbricazione delle miscele, solo
latte  scremato  o  latte  scremato  in polvere allo stato originario
fabbricato nella Comunita' o cosi' importato.
6.  Nel  quadro  dell'applicazione  dei  Regg.  (CEE) n. 1624/76 e n.
3398/91  possono  ricevere  da  altri  Paesi membri latte scremato in
polvere  come  tale  o  incorporato  in  una miscela, solo le imprese
riconosciute ai sensi dell'art. 2 o dell'art. 5 del presente decreto.
7. Le imprese riconosciute ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente
decreto   possono   ricevere   da  altri  Paesi  membri,  nel  quadro
dell'applicazione  dei  Regg.  (CEE)  n.  1624/76 e n. 3398/91, latte
scremato in polvere come tale.
8.  Gli  alimenti composti di cui al presente decreto, fatte salve le
disposizioni  dell'art.  5  del  regolamento  e le disposizioni della
direttiva   79/373/CEE   del   Consiglio  del  2  aprile  1979,  sono
condizionati conformemente alle disposizioni dell'art. 4, paragrafo 2
del regolamento.
9. Le indicazioni previste all'art. 4, paragrafo 2, secondo comma del
regolamento  possono essere riportate su apposito cartellino abbinato
al  sistema  di  chiusura,  a  condizione  che sul sacco ovvero negli
imballaggi  o  recipienti chiusi contenenti gli alimenti composti sia
stampata  in  modo  indelebile  la  seguente dicitura: "Reg. (CEE) n.
1725/79  -  alimento  composto per animali contente latte scremato in
polvere",   nonche'   una  iscrizione  che  consenta  di  individuare
l'impresa che beneficia dell'aiuto.
10.  Tale  iscrizione  puo'  essere  redatta  in codice e in tal caso
comprende la prima lettera del nome del paese di origine.
11.  L'aggiunta  di  2 Kg. di amido prevista all'art. 4, paragrafo 1,
lettera a), primo trattino del regolamento puo' essere ottenuta anche
attraverso  l'utilizzazione di farine di cereali in quantita' tale da
assicurare sempre la presenza, nel mangime finito, di almeno 2 Kg. di
amido.
12.  Le  farine  di  cereali utilizzate devono essere costituite, per
almeno il 70%, da particelle non superiori a 300 micron.