IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE  INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante  disciplina
del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei
vini;
  Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per
la designazione e presentazione dei vini da  tavola  con  indicazione
geografica;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5  agosto  1982  contenente norme
concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la  designazione  dei
vini da tavola con indicazione geografica;
  Visto  il  decreto  ministeriale  9  dicembre 1983 contenente norme
integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;
  Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le
indicazioni  geografiche  di  alcuni  vini  da  tavola  prodotti  nel
territorio della regione Molise;
  Visto  il decreto ministeriale 21 ottobre 1994 contenente norme per
la utilizzazione transitoria di indicazioni  geografiche  e  relativi
riferimenti  aggiuntivi  per  i  vini  da  tavola  provenienti  dalla
vendemmia 1994;
  Viste le domande presentate dagli interessati intese ad ottenere il
riconoscimento  delle  indicazioni  geografiche  tipiche   "Samnium",
"Osco" o "Terre degli Osci", "Rotae", "Molise", per i vini ed i mosti
prodotti nelle rispettive zone di produzione della regione Molise;
  Considerato  che  i richiedenti il riconoscimento della indicazione
geografica  tipica  "Samnium"  hanno  chiesto  di   sostituire   tale
denominazione  con quella di "Osco" o "Terre degli Osci" in quanto la
regione Campania si era opposta, per  motivi  di  legittimita',  alla
utilizzazione  della  indicazione  "Samnium"  per  i  vini  da tavola
prodotti nel territorio della provincia di Campobasso, nella  regione
Molise,  assumendo  che tale eventuale uso generava confusione con la
indicazione geografica tipica "Sannio  beneventano"  richiesta  dalla
regione Campania per i vini prodotti nel corrispondente territorio;
 Visto  il  parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche  tipiche dei vini inerente le richieste di riconoscimento
delle indicazioni geografiche  tipiche  dei  vini,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 1995;
  Visti  i pareri espressi dal Comitato predetto sulle citate domande
di  riconoscimento  delle  indicazioni  geografiche   tipiche   sopra
indicate  riguardanti  i  vini  prodotti nel territorio della regione
Molise  e  le  proposte,  dallo  stesso   Comitato   formulate,   dei
corrispondenti  disciplinari di produzione, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 257 del 3 novembre 1995;
  Considerato  che  con successiva deliberazione il Comitato predetto
aveva  stabilito  di  non  prevedere  l'attribuzione  di  indicazioni
geografiche  tipiche a tutti i vini spumanti, sia gassificati che non
gassificati, in  attesa  di  definire  sul  piano  della  generalita'
l'utilizzazione  delle  indicazioni  geografiche  tipiche  per i vini
spumanti non gassificati e che conseguentemente il parere  favorevole
espresso  dal  Comitato stesso circa l'attribuzione delle indicazioni
geografiche tipiche ai vini spumanti deve intendersi  superato  nelle
more della definizione della questione sopra specificata;
  Considerato  che  con  successiva  deliberazione  il Comitato aveva
stabilito di non prevedere limitazioni  alle  zone  di  vinificazione
delle  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini  da tavola tipici,
ottenute nelle rispettive zone di produzione, per cui  le  operazioni
di  vinificazione  possono  effettuarsi anche al di fuori delle dette
zone di produzione e che conseguentemente il parere espresso circa la
delimitazione delle zone di vinificazione  per  ciascuna  indicazione
geografica  tipica  deve  intendersi  superato  in  quanto la vigente
normativa, riportata in premessa, non prevede obblighi al riguardo;
  Ritenuto pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento  delle
indicazioni  geografiche  tipiche sopra riportate ed all'approvazione
dei  rispettivi  disciplinari  di  produzione  in  conformita'  delle
proposte   formulate   dal   citato   Comitato   e  delle  successive
deliberazioni integrative;
  Considerato che l'art. 4  del  citato  regolamento  concernente  la
procedura  per  il  riconoscimento  delle  denominazioni di origine e
l'approvazione dei disciplinari  di  produzione  prevede  che  per  i
riconoscimenti  e  le  approvazioni  di  cui trattasi si provveda con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini  "Osco"
o "Terre degli Osci" prodotti nella regione Molise.
  2. E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini "Rotae"
prodotti nella regione Molise.
  3.   E'  riconosciuta  l'indicazione  geografica  tipica  dei  vini
"Molise" prodotti nella regione Molise.