IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica; Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche di alcuni vini da tavola prodotti nel territorio della regione Molise; Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994 contenente norme per la utilizzazione transitoria di indicazioni geografiche e relativi riferimenti aggiuntivi per i vini da tavola provenienti dalla vendemmia 1994; Viste le domande presentate dagli interessati intese ad ottenere il riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche "Samnium", "Osco" o "Terre degli Osci", "Rotae", "Molise", per i vini ed i mosti prodotti nelle rispettive zone di produzione della regione Molise; Considerato che i richiedenti il riconoscimento della indicazione geografica tipica "Samnium" hanno chiesto di sostituire tale denominazione con quella di "Osco" o "Terre degli Osci" in quanto la regione Campania si era opposta, per motivi di legittimita', alla utilizzazione della indicazione "Samnium" per i vini da tavola prodotti nel territorio della provincia di Campobasso, nella regione Molise, assumendo che tale eventuale uso generava confusione con la indicazione geografica tipica "Sannio beneventano" richiesta dalla regione Campania per i vini prodotti nel corrispondente territorio; Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente le richieste di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 1995; Visti i pareri espressi dal Comitato predetto sulle citate domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche sopra indicate riguardanti i vini prodotti nel territorio della regione Molise e le proposte, dallo stesso Comitato formulate, dei corrispondenti disciplinari di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 1995; Considerato che con successiva deliberazione il Comitato predetto aveva stabilito di non prevedere l'attribuzione di indicazioni geografiche tipiche a tutti i vini spumanti, sia gassificati che non gassificati, in attesa di definire sul piano della generalita' l'utilizzazione delle indicazioni geografiche tipiche per i vini spumanti non gassificati e che conseguentemente il parere favorevole espresso dal Comitato stesso circa l'attribuzione delle indicazioni geografiche tipiche ai vini spumanti deve intendersi superato nelle more della definizione della questione sopra specificata; Considerato che con successiva deliberazione il Comitato aveva stabilito di non prevedere limitazioni alle zone di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini da tavola tipici, ottenute nelle rispettive zone di produzione, per cui le operazioni di vinificazione possono effettuarsi anche al di fuori delle dette zone di produzione e che conseguentemente il parere espresso circa la delimitazione delle zone di vinificazione per ciascuna indicazione geografica tipica deve intendersi superato in quanto la vigente normativa, riportata in premessa, non prevede obblighi al riguardo; Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche sopra riportate ed all'approvazione dei rispettivi disciplinari di produzione in conformita' delle proposte formulate dal citato Comitato e delle successive deliberazioni integrative; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni di cui trattasi si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. 1. E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini "Osco" o "Terre degli Osci" prodotti nella regione Molise. 2. E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini "Rotae" prodotti nella regione Molise. 3. E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini "Molise" prodotti nella regione Molise.