Il Comitato nazionale per la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164, esaminate le domande intese ad ottenere il riconoscimento  delle
indicazioni  geografiche  tipiche  "Alto  Livenza",  "Delle Venezie",
"Venezia Giulia" per i vini da tavola  prodotti  nel  territorio  per
ciascuno  di  esso  indicato  e  ricadente  nell'ambito della regione
Friuli-Venezia  Giulia  e  per   quanto   concerne   le   indicazioni
geografiche  tipiche  "Alto Livenza" anche nell'ambito del territorio
della  regione  Veneto  e  "delle  Venezie"  anche  nell'ambito   del
territorio della provincia autonoma di Trento e della regione Veneto.
   Ritenuto  di  dover  accogliere  la  richiesta  della  indicazione
geografica  tipica  "Alto  Livenza"   per   i   territori   ricadenti
nell'ambito  della  regione  Friuli-Venezia  Giulia  e  della regione
Veneto  e  conseguentemente  di  prevedere   un'unica   proposta   di
disciplinare  di  produzione  che  per comodita' di uso dovra' essere
riportata in ciascun parere interessante le regioni predette.
   Ritenuto  di  dover  accogliere  la  richiesta  della  indicazione
geografica  tipica  "Delle  Venezie"  per i territori della provincia
autonoma   di   Trento,   della   regione   Veneto,   della   regione
Friuli-Venezia   Giulia  e  conseguentemente  di  prevedere  un'unica
proposta di disciplinare di  produzione  che  per  comodita'  di  uso
dovra'  essere  riportata  in  ciascun parere interessante le regioni
predette.
   Ritenuto  di  dover  accogliere  la  richiesta  della  indicazione
geografica  tipica  "Venezia Giulia" ma di riservare ad un successivo
parere integrativo la delimitazione della zona  di  produzione  delle
uve  per  l'ottinimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati
con la indicazione geografica tipica "Venezia Giulia" in  conseguenza
del  contrasto  sorto  tra  gli stessi interessati relativamente alla
legittimita' dell'inserimento della provincia di Pordenone e di tutta
o parte della provincia di Udine nella predetta zona di produzione.
   Ha espresso parere favorevole all'accoglimento  delle  domande  di
riconoscimento  delle  indicazioni  geografiche  tipiche  di  seguito
elencate "Alto Livenza", "Delle  Venezie",  "Venezia  Giulia"  ed  ha
proposto  i relativi disciplinari di produzione di seguito riportati,
con  l'omissione  sia  della  zona  di  produzione  delle   uve   per
l'ottenimento  dei  mosti  e dei vini atti ad essere designati con la
indicazione geografica tipica "Venezia Giulia" di cui all'art. 3  sia
della  indicazione  della  base  ampelografica  di cui all'art. 2 del
corrispondente disciplinare di produzione, per le quali omissioni  fa
riserva di ulteriore parere integrativo.
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   Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica
      "Alto Livenza" e del relativo disciplinare di produzione
                               Art. 1.
   La  indicazione  geografica  tipica "Alto Livenza", accompagnata o
meno dalle  specificazioni  previste  dal  presente  disciplinare  di
produzione,  e'  riservata  ai  mosti  e  ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La  indicazione  geografica  tipica "Alto Livenza" e' riservata ai
seguenti vini:
    bianchi, anche nella tipologia frizzante;
    rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
    rosati, anche nella tipologia frizzante.
   I vini ad indicazione geografica tipica  "Alto  Livenza"  bianchi,
rossi  e  rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu'  vitigni  raccomandati
e/o   autorizzati  rispettivamente  per  le  province  di  Treviso  e
Pordenone.
   La  indicazione  geografica   tipica   "Alto   Livenza"   con   la
specificazione  di  uno dei seguenti vitigni o del relativo sinonimo:
Chardonnay, I.M. 6.0.13,  Malvasia  (da  Malvasia  istriana),  Muller
Thurgau,  Pinot  bianco,  Pinot  grigio,  Prosecco,  Riesling renano,
Riesling  italico,  Sauvignon,  Tocai  italico,  Traminer,   Verdiso,
Verduzzo  (da  Verduzzo  Friulano  e/o Verduzzo Trevigiano), Cabernet
franc, Cabernet Sauvignon, Franconia, I.M. 2.15, Malbech,  Marzemino,
Merlot,  Pinot  nero,  Raboso  Piave,  Raboso  Veronese,  Refosco dal
peduncolo rosso, Tocai rosso, e' riservata ai vini  ottenuti  da  uve
provenienti  da  vigneti  composti, nell'ambito aziendale, per almeno
l'85% dai corrispondente vitigni.
   Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione  dei
mosti  e  vini  sopra  indicati,  le uve dei vitigni raccomandati e/o
autorizzati per le rispettive province di Treviso e  Pordenone,  fino
ad un massimo del 15%.
   I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica "Alto Livenza" con la
specificazione dei vitigni di cui al presente articolo possono essere
prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente  ai
vitigni a bacca rossa.
                               Art. 3.
   La  zona  di  produzione  delle  uve  atte a produrre i vini della
indicazione geografica tipica "Alto Livenza"  coincide  con  l'intero
territorio   amministrativo   dei   comuni  di:  Cordigneno,  Orsago,
Gaiarine,  Portobuffole',  Gorgo  al  Monticano,  Mansue',  Motta  di
Livenza  e Medusa di Livenza, in provincia di Treviso e dei comuni di
Brugnera, Caneva, Fontanafredda,  Pasiano  di  Pordenone,  Polcenigo,
Prati e Sacile, in provincia di Pordenone.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere   quelle
tradizionali della zona.
   La  produzione  massima  di  uva  per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini ad indicazione geografica tipica "Alto Livenza" bianco, rosso  e
rosato a tonnellate 16, anche con la specificazione del vitigno.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Alto Livenza", seguita o meno dal  riferimento  al
vitigno,  devono  assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico
naturale minimo previsto dalla vigente normativa.
                               Art. 5.
   Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche atte a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La resa massima dell'uva in vino finito, pronto  per  il  consumo,
non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.
                               Art. 6.
   I  vini ad indicazione geografica tipica "Alto Livenza", anche con
la specificazione del nome del vitigno, all'atto  dell'immissione  al
consumo  devono  avere  i titoli alcolometrici volumici totali minimi
previsti dalla vigente normativa.
                               Art. 7.
   Alla indicazione  geografica  tipica  "Alto  Livenza"  e'  vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente  disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno
il consumatore.
   Ai  sensi  dell'art.  7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164, l'indicazione  geografica  tipica  "Alto  Livenza"  puo'  essere
utilizzata  come  ricaduta  per  i  vini  ottenuti da uve prodotte da
vigneti,  coltivati  nell'ambito  del   territorio   delimitato   nel
precedente  art.  3,  ed  iscritti  negli Albi dei vigneti dei vini a
denominazione di origine, a condizione che i  vini  per  i  quali  si
intende  utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi,
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.
   Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica
      "Delle Venezie" e del relativo disciplinare di produzione
                               Art. 1.
   La indicazione geografica tipica "Delle  Venezie"  accompagnata  o
meno  dalle  specificazioni  previste  dal  presente  disciplinare di
produzione, e' riservata ai mosti  e  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La  indicazione  geografica tipica "Delle Venezie" e' riservata ai
seguenti vini:
    bianchi, anche nella tipologia frizzante;
    rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
    rosati, anche nella tipologia frizzante.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Delle  Venezie"  bianchi,
rossi  e  rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu'  vitigni  raccomandati
e/o autorizzati rispettivamente per la provincia di Trento, per tutte
le province della regione Veneto, per tutte le province della regione
Friuli-Venezia Giulia.
   Per   quanto   concerne   la  provincia  autonoma  di  Trento,  la
indicazione geografica tipica "Delle Venezie" con  la  specificazione
di uno dei seguenti vitigni:
    Chardonnay,  Pinot  grigio, Merlot, Cabernet e' riservata ai vini
ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti   composti,   nell'ambito
aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore
analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia
di Trento, fino ad un massimo del 15%.
   Per  quanto  concerne la regione Veneto, la indicazione geografica
tipica "delle Venezie" con la  specificazione  di  uno  dei  seguenti
vitigni:
    Chardonnay, Durella, Garganega, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malvasia
(da  Malvasia  istriana),  Moscato  bianco,  Moscato  giallo,  Muller
Thurgau, Pinella, Pinot  bianco,  Pinot  grigio,  Prosecco,  Riesling
renano,   Riesling   italico,  Sauvignon,  Tocai  italico  (da  Tocai
friulano), Traminer, Verdiso,  Verduzzo  (da  Verduzzo  friulano  e/o
Verduzzo  trevigiano), Vespaiola, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon,
Franconia, Incrocio M. 2.15, Malbech, Marzemino, Merlot, Pinot  nero,
Raboso  Piave,  Raboso  veronese,  Refosco  dal  peduncolo  rosso  e'
riservata ai vini ottenuti da uve  provenienti  da  vigneti  composti
nell'ambito   aziendale,   per  almeno  dall'85%  dal  corrispondente
vitigno.
   Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione  dei
mosti  e  vini  sopra  indicati,  le uve dei vitigni raccomandati e/o
autorizzati rispettivamente  per  ciascuna  provincia  della  regione
Veneto, fino ad un massimo del 15%.
   Per   quanto   concerne   la  regione  Friuli-Venezia  Giulia,  la
indicazione geografica tipica "Delle Venezie", con la  specificazione
di uno dei seguenti vitigni:
   Provincia di Udine:
    Cabernet  franc,  Cabernet  Sauvignon,  Malvasia,  Merlot, Muller
Thurgau, Pignolo, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot  nero,  Prosecco,
Refosco  nostrano,  Refosco  dal  peduncolo  rosso,  Ribolla  gialla,
Riesling  italico,   Riesling   renano,   Sauvignon,   Schioppettino,
Tazzelenghe,  Tocai  friulano, Traminer aromatico, Verduzzo friulano,
Chardonnay,  Franconia,  Gamay,  Incrocio  Manzoni  6.0.13,   Moscato
giallo, Moscato rosa, Sylvaner verde.
   Provincia di Pordenone:
    Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Malvasia istriana, Marzemino,
Merlot,  Pinot  bianco,  Pinot  grigio, Pinot nero, Prosecco, Refosco
nostrano, Refosco  dal  peduncolo  rosso,  Ribolla  gialla,  Riesling
italico,   Riesling   renano,  Sauvignon,  Tocai  friulano,  Traminer
aromatico,  Verduzzo  friulano,  Chardonnay,  Forgiarin,   Franconia,
Incrocio  Manzoni  6.0.13,  Malbech,  Moscato  giallo,  Moscato rosa,
Muller Thurgau, Raboso  piave,  Raboso  veronese,  Sciaglin,  Ucelut,
Verduzzo trevigiano.
   Provincia di Gorizia:
    Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Franconia, Malvasia istriana,
Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Refosco dal peduncolo
rosso,  Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon,
Sylvaner verde, Terrano, Tocai friulano, Traminer aromatico, Verduzzo
friulano,  Chardonnay,  Incrocio  Manzoni  6.0.13,  Moscato   giallo,
Moscato rosa, Muller Thurgau, Schioppettino.
   Provincia di Trieste:
    Garganega,  Malvasia  istriana,  Malvasia  lunga (o del Chianti),
Merlot, Pinot nero, Prosecco, Refosco dal peduncolo rosso, Sauvignon,
Semillon, Terrano, Chardonnay, Piccola nera, Pinot bianco,  Vitouska,
e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore
analogo,   non   aromatici,   raccomandati  e/o  autorizzati  per  le
rispettive province sopra indicate, fino ad un massimo del 15%.
   I vini ad indicazione geografica tipica  "delle  Venezie"  con  la
specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono
essere   prodotti   anche   nelle   tipologie  frizzante  e  novello,
limitatamente ai vitigni a bacca rossa.
                               Art. 3.
   La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e  dei
vini  designati  con la indicazione geografica tipica "delle Venezie"
comprende:
   Per la provincia autonoma di Trento:
    l'intero territorio amministrativo dei comuni di:  Ala,  Albiano,
Aldeno,  Arco, Avio, Besenello, Bleggio inferiore, Bleggio superiore,
Borgo Valsugana, Brentonico, Calavino, Caldonazzo, Calliano, Carzano,
Castelnuovo, Cavedine, Cembra, Cimego,  Cimone,  Civezzano,  Condino,
Daone,  Dorsino,  Drena,  Dro,  Faedo, Faver, Fiave', Garniga, Giovo,
Isera, Ivano Fracena, Lasino, Lavis, Levico, Lisignago,  Mezzocorona,
Mezzolombardo,  Mori,  Nago-Torbole,  Nave  S. Rosso, Nogaredo, Nomi,
Novaledo, Ospedaletto, Padergnone, Pergine, Pomarolo, Riva del Garda,
Roncegno,  Rovere  della  Luna,  Rovereto,  S.   Michele   all'Adige,
Scurelle,  Segonzano, Spera, Stenico, Storo, Strigno, Telve, Telve di
sopra, Tenna, Tenno, Terlago, Terragnolo,  Ton,  Trambileno,  Trento,
Valda,   Vallarsa,  Vezzano,  Vigolo  Vattaro,  Villa  Agnedo,  Villa
Lagarina, Volano, Zambana.
   Per la regione Veneto:
    l'intero territorio amministrativo  delle  province  di  Belluno,
Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.
   Per la regione Friuli-Venezia Giulia:
    l'intero  territorio  amministrativo delle province di Pordenone,
Udine, Gorizia e Trieste.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione  dei  mosti  e  dei  vini  di cui all'art. 2 devono essere
quelle tradizionali della zona.
   La produzione massima di uva per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini   ad   indicazione  geografica  tipica  "delle  Venezie",  nelle
tipologie bianco, rosso e rosato, anche  con  la  specificazione  del
vitigno  a  tonnellate  19,5 ad eccezione dei vitigni Cabernet franc,
Chardonnay, Incrocio Manzoni  6.0.13,  Pinot  bianco,  Pinot  grigio,
Pinot  nero,  Riesling  renano, Sauvignon per i quali non deve essere
superiore a tonnellate 16.
   Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini   ad   indicazione
geografica tipica "delle Venezie" devono assicurare ai vini il titolo
alcolometrico   volumico   naturale  minimo  previsto  dalla  vigente
normativa.
                               Art. 5.
   Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La  resa  massima  dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.
                               Art. 6.
   I  vini  ad  indicazione  geografica tipica "delle Venezie", con o
senza la specificazione  del  vitigno,  all'atto  dell'immissione  al
consumo  devono  avere  i titoli alcolometrici volumici totali minimi
previsti dalla vigente normativa.
                               Art. 7.
   Alla indicazione geografica  tipica  "delle  Venezie"  e'  vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente  disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'  tuttavia  consentito  l'uso  di   indicazioni   che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno
il consumatore.
   Ai  sensi  dell'art.  7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164, l'indicazione geografica  tipica  "delle  Venezie"  puo'  essere
utilizzata  come  ricaduta  per  i  vini  ottenuti da uve prodotte da
vigneti,  coltivati  nell'ambito  del   territorio   delimitato   nel
precedente  art.  3,  ed  iscritti  negli Albi dei vigneti dei vini a
denominazione di origine, a condizione che i  vini  per  i  quali  si
intende  utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi,
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.
------------
   Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica
     "Venezia Giulia" e del relativo disciplinare di produzione
                               Art. 1.
   La indicazione geografica tipica "Venezia Giulia"  accompagnata  o
meno  dalle  specificazioni  previste  dal  presente  disciplinare di
produzione, e' riservata ai mosti  e  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La  indicazione geografica tipica "Venezia Giulia" e' riservata ai
seguenti vini:
    bianchi, anche nella tipologia frizzante;
    rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
    rosati, anche nella tipologia frizzante.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Venezia Giulia"  bianchi,
rossi  e  rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu'  vitigni  raccomandati
e/o  autorizzati rispettivamente per le province di cui al successivo
art. 3.
   La  indicazione  geografica  tipica  "Venezia   Giulia"   con   la
specificazione   di   uno   dei  seguenti  vitigni  raccomandati  e/o
autorizzati per le corrispondenti province di cui al comma precedente
e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vitigni composti,
nell'ambito aziendale, per almeno l'85% del corrispondente vitigno.
   Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione  dei
mosti  e  vini  sopra  indicati,  le uve dei vitigni raccomandati e/o
autorizzati rispettivamente per le province, fino ad  un  massimo  di
del 15%.
   I  vini  ad  indicazione geografica tipica "Venezia Giulia" con la
specificazione di uno  dei  vitigni  di  cui  al  presente  articolo,
possono  essere  prodotti  anche nelle tipologie frizzante e novello,
limitatamente ai vitigni a bacca rossa.
                               Art. 3.
   La  zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei
vini designati con la indicazione geografica tipica "Venezia  Giulia"
comprende  il  territorio che verra' delimitato con successivo parere
integrativo.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione  dei  mosti  e  dei  vini  di cui all'art. 2 devono essere
quelle tradizionali della zona.
   La produzione massima di uva per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini   ad  indicazione  geografica  tipica  "Venezia  Giulia",  nelle
tipologie bianco, rosso e rosato, anche  con  la  specificazione  del
vitigno a tonnellate 16.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Venezia  Giulia"  devono  assicurare  ai  vini  il
titolo  alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente
normativa.
                               Art. 5.
   Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
   La  resa  massima  dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino.
                               Art. 6.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Venezia  Giulia",  con  o
senza  la  specificazione  del  vitigno,  all'atto dell'immissione al
consumo devono avere i titoli alcolometrici  volumici  totali  minimi
previsti dalla vigente normativa.
                               Art. 7.
   Alla  indicazione  geografica  tipica  "Venezia Giulia" e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
   Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10  febbraio  1992,  n.
164,  l'indicazione  geografica  tipica  "Venezia Giulia" puo' essere
utilizzata come ricaduta per i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte  da
vigneti,   coltivati   nell'ambito   del  territorio  delimitato  nel
precedente art. 3, ed iscritti negli Albi  dei  vigneti  dei  vini  a
denominazione  di  origine,  a  condizione  che i vini per i quali si
intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui  trattasi,
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.