Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminate le domande intese ad ottenere il riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche "Alto Livenza", "Delle Venezie", "Venezia Giulia" per i vini da tavola prodotti nel territorio per ciascuno di esso indicato e ricadente nell'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia e per quanto concerne le indicazioni geografiche tipiche "Alto Livenza" anche nell'ambito del territorio della regione Veneto e "delle Venezie" anche nell'ambito del territorio della provincia autonoma di Trento e della regione Veneto. Ritenuto di dover accogliere la richiesta della indicazione geografica tipica "Alto Livenza" per i territori ricadenti nell'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto e conseguentemente di prevedere un'unica proposta di disciplinare di produzione che per comodita' di uso dovra' essere riportata in ciascun parere interessante le regioni predette. Ritenuto di dover accogliere la richiesta della indicazione geografica tipica "Delle Venezie" per i territori della provincia autonoma di Trento, della regione Veneto, della regione Friuli-Venezia Giulia e conseguentemente di prevedere un'unica proposta di disciplinare di produzione che per comodita' di uso dovra' essere riportata in ciascun parere interessante le regioni predette. Ritenuto di dover accogliere la richiesta della indicazione geografica tipica "Venezia Giulia" ma di riservare ad un successivo parere integrativo la delimitazione della zona di produzione delle uve per l'ottinimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Venezia Giulia" in conseguenza del contrasto sorto tra gli stessi interessati relativamente alla legittimita' dell'inserimento della provincia di Pordenone e di tutta o parte della provincia di Udine nella predetta zona di produzione. Ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche di seguito elencate "Alto Livenza", "Delle Venezie", "Venezia Giulia" ed ha proposto i relativi disciplinari di produzione di seguito riportati, con l'omissione sia della zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica "Venezia Giulia" di cui all'art. 3 sia della indicazione della base ampelografica di cui all'art. 2 del corrispondente disciplinare di produzione, per le quali omissioni fa riserva di ulteriore parere integrativo. ------------ Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica "Alto Livenza" e del relativo disciplinare di produzione Art. 1. La indicazione geografica tipica "Alto Livenza", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Alto Livenza" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante. I vini ad indicazione geografica tipica "Alto Livenza" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Treviso e Pordenone. La indicazione geografica tipica "Alto Livenza" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni o del relativo sinonimo: Chardonnay, I.M. 6.0.13, Malvasia (da Malvasia istriana), Muller Thurgau, Pinot bianco, Pinot grigio, Prosecco, Riesling renano, Riesling italico, Sauvignon, Tocai italico, Traminer, Verdiso, Verduzzo (da Verduzzo Friulano e/o Verduzzo Trevigiano), Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Franconia, I.M. 2.15, Malbech, Marzemino, Merlot, Pinot nero, Raboso Piave, Raboso Veronese, Refosco dal peduncolo rosso, Tocai rosso, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondente vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di Treviso e Pordenone, fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica "Alto Livenza" con la specificazione dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa. Art. 3. La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini della indicazione geografica tipica "Alto Livenza" coincide con l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Cordigneno, Orsago, Gaiarine, Portobuffole', Gorgo al Monticano, Mansue', Motta di Livenza e Medusa di Livenza, in provincia di Treviso e dei comuni di Brugnera, Caneva, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Polcenigo, Prati e Sacile, in provincia di Pordenone. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Alto Livenza" bianco, rosso e rosato a tonnellate 16, anche con la specificazione del vitigno. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Alto Livenza", seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Alto Livenza", anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Alto Livenza" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Alto Livenza" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica "Delle Venezie" e del relativo disciplinare di produzione Art. 1. La indicazione geografica tipica "Delle Venezie" accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Delle Venezie" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante. I vini ad indicazione geografica tipica "Delle Venezie" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per la provincia di Trento, per tutte le province della regione Veneto, per tutte le province della regione Friuli-Venezia Giulia. Per quanto concerne la provincia autonoma di Trento, la indicazione geografica tipica "Delle Venezie" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Chardonnay, Pinot grigio, Merlot, Cabernet e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Trento, fino ad un massimo del 15%. Per quanto concerne la regione Veneto, la indicazione geografica tipica "delle Venezie" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Chardonnay, Durella, Garganega, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malvasia (da Malvasia istriana), Moscato bianco, Moscato giallo, Muller Thurgau, Pinella, Pinot bianco, Pinot grigio, Prosecco, Riesling renano, Riesling italico, Sauvignon, Tocai italico (da Tocai friulano), Traminer, Verdiso, Verduzzo (da Verduzzo friulano e/o Verduzzo trevigiano), Vespaiola, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Franconia, Incrocio M. 2.15, Malbech, Marzemino, Merlot, Pinot nero, Raboso Piave, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale, per almeno dall'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per ciascuna provincia della regione Veneto, fino ad un massimo del 15%. Per quanto concerne la regione Friuli-Venezia Giulia, la indicazione geografica tipica "Delle Venezie", con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Provincia di Udine: Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Malvasia, Merlot, Muller Thurgau, Pignolo, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Prosecco, Refosco nostrano, Refosco dal peduncolo rosso, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Schioppettino, Tazzelenghe, Tocai friulano, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, Chardonnay, Franconia, Gamay, Incrocio Manzoni 6.0.13, Moscato giallo, Moscato rosa, Sylvaner verde. Provincia di Pordenone: Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Malvasia istriana, Marzemino, Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Prosecco, Refosco nostrano, Refosco dal peduncolo rosso, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Tocai friulano, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, Chardonnay, Forgiarin, Franconia, Incrocio Manzoni 6.0.13, Malbech, Moscato giallo, Moscato rosa, Muller Thurgau, Raboso piave, Raboso veronese, Sciaglin, Ucelut, Verduzzo trevigiano. Provincia di Gorizia: Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Franconia, Malvasia istriana, Merlot, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Refosco dal peduncolo rosso, Ribolla gialla, Riesling italico, Riesling renano, Sauvignon, Sylvaner verde, Terrano, Tocai friulano, Traminer aromatico, Verduzzo friulano, Chardonnay, Incrocio Manzoni 6.0.13, Moscato giallo, Moscato rosa, Muller Thurgau, Schioppettino. Provincia di Trieste: Garganega, Malvasia istriana, Malvasia lunga (o del Chianti), Merlot, Pinot nero, Prosecco, Refosco dal peduncolo rosso, Sauvignon, Semillon, Terrano, Chardonnay, Piccola nera, Pinot bianco, Vitouska, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province sopra indicate, fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie" con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica "delle Venezie" comprende: Per la provincia autonoma di Trento: l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Bleggio inferiore, Bleggio superiore, Borgo Valsugana, Brentonico, Calavino, Caldonazzo, Calliano, Carzano, Castelnuovo, Cavedine, Cembra, Cimego, Cimone, Civezzano, Condino, Daone, Dorsino, Drena, Dro, Faedo, Faver, Fiave', Garniga, Giovo, Isera, Ivano Fracena, Lasino, Lavis, Levico, Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nave S. Rosso, Nogaredo, Nomi, Novaledo, Ospedaletto, Padergnone, Pergine, Pomarolo, Riva del Garda, Roncegno, Rovere della Luna, Rovereto, S. Michele all'Adige, Scurelle, Segonzano, Spera, Stenico, Storo, Strigno, Telve, Telve di sopra, Tenna, Tenno, Terlago, Terragnolo, Ton, Trambileno, Trento, Valda, Vallarsa, Vezzano, Vigolo Vattaro, Villa Agnedo, Villa Lagarina, Volano, Zambana. Per la regione Veneto: l'intero territorio amministrativo delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza. Per la regione Friuli-Venezia Giulia: l'intero territorio amministrativo delle province di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie", nelle tipologie bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno a tonnellate 19,5 ad eccezione dei vitigni Cabernet franc, Chardonnay, Incrocio Manzoni 6.0.13, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling renano, Sauvignon per i quali non deve essere superiore a tonnellate 16. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie" devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "delle Venezie", con o senza la specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "delle Venezie" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "delle Venezie" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare. ------------ Proposta di riconoscimento della indicazione geografica tipica "Venezia Giulia" e del relativo disciplinare di produzione Art. 1. La indicazione geografica tipica "Venezia Giulia" accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. Art. 2. La indicazione geografica tipica "Venezia Giulia" e' riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante. I vini ad indicazione geografica tipica "Venezia Giulia" bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o piu' vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di cui al successivo art. 3. La indicazione geografica tipica "Venezia Giulia" con la specificazione di uno dei seguenti vitigni raccomandati e/o autorizzati per le corrispondenti province di cui al comma precedente e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vitigni composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% del corrispondente vitigno. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province, fino ad un massimo di del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica "Venezia Giulia" con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello, limitatamente ai vitigni a bacca rossa. Art. 3. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con la indicazione geografica tipica "Venezia Giulia" comprende il territorio che verra' delimitato con successivo parere integrativo. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Venezia Giulia", nelle tipologie bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno a tonnellate 16. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Venezia Giulia" devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa. Art. 5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino. Art. 6. I vini ad indicazione geografica tipica "Venezia Giulia", con o senza la specificazione del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i titoli alcolometrici volumici totali minimi previsti dalla vigente normativa. Art. 7. Alla indicazione geografica tipica "Venezia Giulia" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica "Venezia Giulia" puo' essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.