IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Vista  la  legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione
del sistema di tesoreria unica per enti ed  organismi  pubblici,  che
all'art.  1  prevede  che  con decreto del Ministero del tesoro viene
fissato il tasso di interesse da corrispondere  sulle  somme  versate
nelle  contabilita' speciali fruttifere in una misura compresa tra il
valore dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali
di risparmio e quello previsto per i  buoni  ordinari  del  tesoro  a
scadenza trimestrale;
  Visto  il  decreto  ministeriale del 6 agosto 1993 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 1993 che  ha  fissato  nella
misura  dell'8%  lordo  il  tasso di interesse da corrispondere sulle
predette contabilita' speciali fruttifere;
  Visto il decreto interministeriale 13 ottobre 1995 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 255 dell'11 ottobre  1995  che  riduce  di  due
punti  il  saggio  di  interesse  da corrispondere per i depositi sui
libretti postali di risparmio liberi e vincolati;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Ritenuta  la  necessita'  e  l'urgenza  di  adeguare  il  tasso  di
interesse  sulle contabilita' speciali di cui sopra in relazione alla
discesa del valore dell'interesse sul risparmio postale;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il tasso di interesse annuo posticipato da corrispondere, ai  sensi
dell'art.  1,  terzo  comma,  della  legge  n.  720/1984, sulle somme
depositate  nelle  contabilita'  speciali  fruttifere  relative  alle
entrate  proprie degli enti ed organismi pubblici, e' stabilito nella
misura del 6% lordo, con decorrenza dal 1 dicembre 1995.
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 22 novembre 1995
                                        Il direttore generale: DRAGHI