IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE E CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il comma 26 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che prevede, con effetto dal 1 gennaio 1996, l'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, attraverso l'iscrizione in apposita gestione separata presso l'INPS, in favore dei soggetti che svolgono abitualmente, ancorche' non in via esclusiva, le attivita' di cui all'art. 49, comma 1 e comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 9l7, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dei soggetti che svolgono l'attivita' di incaricato alla vendita a domicilio, di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426; Visti i commi 27, 28 e 29 del predetto art. 2, che disciplinano i contenuti del connesso obbligo contributivo, con riferimento alla qualificazione del reddito, alla misura percentuale della relativa contribuzione, nonche' agli adempimenti che ai fini della predetta iscrizione fanno carico ai lavoratori ed ai committenti dell'attivita' espletata; Visto il comma 30 del piu' volte richiamato art. 2, che deferisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, il compito di definire modalita' e termini per il versamento del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la natura dell'attivita' espletata, il riparto del medesimo tra lavoratore e committente, e che stabilisce le sanzioni applicabili in caso di insufficiente, omesso o tardivo versamento del contributo alla gestione di pertinenza; Ritenuto di individuare nelle attivita' di cui al comma 2, lettera a), del citato art. 49 ed in quella prevista dall'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, gli elementi oggettivi di caratterizzazione idonei a configurarne la coerenza con il criterio di ripartizione del contributo, previsto dal suddetto comma 30; Decreta: Art. 1. 1. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 e nell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi comunque denominati per le prestazioni inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 9l7, e successive modificazioni e integrazioni, ivi compresi i rapporti dei lavoratori contemplati all'art. 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, devono versare alla gestione separata di cui al comma 26 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, un importo pari al 10 per cento dell'ammontare netto del compenso determinato ai sensi dell'art. 50, comma 8, del predetto testo unico. Tale versamento deve essere effettuato entro il 20 del mese successivo a quello della corresponsione del compenso medesimo. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del soggetto che eroga il compenso.