IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
                                E CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  comma  26 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
che  prevede,  con  effetto  dal   1   gennaio   1996,   l'estensione
dell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia  ed  i  superstiti,  attraverso  l'iscrizione  in  apposita
gestione  separata presso l'INPS, in favore dei soggetti che svolgono
abitualmente, ancorche' non in via esclusiva,  le  attivita'  di  cui
all'art.  49,  comma  1  e comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  dicembre  1986, n. 9l7, e successive modificazioni ed
integrazioni,  nonche'  dei  soggetti  che  svolgono  l'attivita'  di
incaricato  alla  vendita a domicilio, di cui all'art. 36 della legge
11 giugno 1971, n. 426;
  Visti i commi 27, 28 e 29 del predetto art. 2, che  disciplinano  i
contenuti  del  connesso  obbligo  contributivo, con riferimento alla
qualificazione del reddito, alla misura  percentuale  della  relativa
contribuzione,  nonche'  agli  adempimenti che ai fini della predetta
iscrizione   fanno   carico   ai   lavoratori   ed   ai   committenti
dell'attivita' espletata;
  Visto  il  comma 30 del piu' volte richiamato art. 2, che deferisce
al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con  i
Ministri delle finanze e del tesoro, il compito di definire modalita'
e  termini  per  il versamento del contributo stesso, prevedendo, ove
coerente con la  natura  dell'attivita'  espletata,  il  riparto  del
medesimo  tra  lavoratore e committente, e che stabilisce le sanzioni
applicabili in caso di insufficiente, omesso o tardivo versamento del
contributo alla gestione di pertinenza;
  Ritenuto di individuare nelle attivita' di cui al comma 2,  lettera
a), del citato art. 49 ed in quella prevista dall'art. 36 della legge
11  giugno  1971, n. 426, gli elementi oggettivi di caratterizzazione
idonei a configurarne la coerenza con il criterio di ripartizione del
contributo, previsto dal suddetto comma 30;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 e nell'art.  29
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,  che  corrispondono  compensi   comunque   denominati   per   le
prestazioni  inerenti  ai  rapporti  di  collaborazione  coordinata e
continuativa, di cui all'art. 49, comma  2,  lettera  a),  del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 9l7, e successive modificazioni
e  integrazioni,  ivi  compresi i rapporti dei lavoratori contemplati
all'art. 5 della legge 2 gennaio 1991,  n.  1,  devono  versare  alla
gestione separata di cui al comma 26 dell'art. 2 della legge 8 agosto
1995,  n.  335,  un importo pari al 10 per cento dell'ammontare netto
del compenso determinato ai sensi dell'art. 50, comma 8, del predetto
testo  unico.  Tale versamento deve essere effettuato entro il 20 del
mese successivo a quello della corresponsione del compenso medesimo.
  2. Il contributo di cui al comma 1 e' posto per un terzo  a  carico
dell'iscritto  alla  gestione  previdenziale e per due terzi a carico
del soggetto che eroga il compenso.