IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE  DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento di denominazione  di  origine  dei
vini;
  Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per
la  designazione  e  presentazione dei vini da tavola con indicazione
geografica;
  Visto il  decreto  ministeriale  5  agosto  1982  contenente  norme
concernenti  l'uso  di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei
vini da tavola con indicazione geografica;
  Visto il decreto ministeriale  9  dicembre  1983  contenente  norme
integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;
  Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le
indicazioni  geografiche  di  alcuni  vini  da  tavola  prodotti  nel
territorio della regione Umbria;
  Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994 contenente norme  per
la  utilizzazione  transitoria  di indicazioni geografiche e relativi
riferimenti  aggiuntivi  per  i  vini  da  tavola  provenienti  dalla
vendemmia 1994;
  Viste le domande presentate dagli interessati intese ad ottenere il
riconoscimento  delle  indicazioni  geografiche  tipiche  "Allerona",
"Assisi", "Bettona", "Cannara", "Lago di Corbara", "Narni", "Spello",
"Umbria", per i vini ed i mosti prodotti  nelle  rispettive  zone  di
produzione della regione Umbria;
  Visto  il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche  tipiche dei vini inerente le richieste di riconoscimento
delle indicazioni geografiche  tipiche  dei  vini,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 1995;
  Visti  i pareri espressi dal Comitato predetto sulle citate domande
di  riconoscimento  delle  indicazioni  geografiche   tipiche   sopra
indicate  riguardanti  i  vini  prodotti nel territorio della regione
Umbria  e  le  proposte,  dallo  stesso   Comitato   formulate,   dei
corrispondenti  disciplinari di produzione, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1995;
  Considerato che con successiva deliberazione il  Comitato  predetto
aveva  stabilito  di  non  prevedere  l'attribuzione  di  indicazioni
geografiche tipiche a tutti i vini spumanti, sia gassificati che  non
gassificati,  in  attesa  di  definire  sul  piano  della generalita'
l'utilizzazione delle indicazioni  geografiche  tipiche  per  i  vini
spumanti  non gassificati e che conseguentemente il parere favorevole
espresso dal Comitato stesso circa l'attribuzione  delle  indicazioni
geografiche  tipiche  ai vini spumanti deve intendersi superato nelle
more della definizione della questione sopra specificata;
  Considerato che con  successiva  deliberazione  il  Comitato  aveva
stabilito  di  non  prevedere  limitazioni alle zone di vinificazione
delle uve destinate  alla  produzione  dei  vini  da  tavola  tipici,
ottenute  nelle  rispettive zone di produzione, per cui le operazioni
di vinificazione possono effettuarsi anche al di  fuori  delle  dette
zone di produzione e che conseguentemente il parere espresso circa la
delimitazione  delle  zone  di vinificazione per ciascuna indicazione
geografica tipica deve  intendersi  superato  in  quanto  la  vigente
normativa, riportata in premessa, non prevede obblighi al riguardo;
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento delle
indicazioni geografiche tipiche sopra riportate  ed  all'approvazione
dei  rispettivi  disciplinari  di  produzione  in  conformita'  delle
proposte  formulate  dal   citato   Comitato   e   delle   successive
deliberazioni integrative;
  Considerato  che  l'art.  4  del  citato regolamento concernente la
procedura per il riconoscimento  delle  denominazioni  di  origine  e
l'approvazione  dei  disciplinari  di  produzione  prevede  che per i
riconoscimenti e le approvazioni di  cui  trattasi  si  provveda  con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   E'  riconosciuta  l'indicazione  geografica  tipica  dei  vini
"Allerona" prodotti nella regione Umbria.
  2.  E'  riconosciuta  l'indicazione  geografica  tipica  dei   vini
"Assisi" prodotti nella regione Umbria.
  3.   E'  riconosciuta  l'indicazione  geografica  tipica  dei  vini
"Bettona" prodotti nella regione Umbria.
  4.  E'  riconosciuta  l'indicazione  geografica  tipica  dei   vini
"Cannara" prodotti nella regione Umbria.
  5.  E'  riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini "Lago
di Corbara" prodotti nella regione Umbria.
  6. E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini "Narni"
prodotti nella regione Umbria.
  7.  E'  riconosciuta  l'indicazione  geografica  tipica  dei   vini
"Spello" prodotti nella regione Umbria.
  8.   E'  riconosciuta  l'indicazione  geografica  tipica  dei  vini
"Umbria" prodotti nella regione Umbria.