IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE  DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento di denominazione  di  origine  dei
vini;
  Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per
la  designazione  e  presentazione dei vini da tavola con indicazione
geografica;
  Visto il  decreto  ministeriale  5  agosto  1982  contenente  norme
concernenti  l'uso  di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei
vini da tavola con indicazione geografica;
  Visto il decreto ministeriale  9  dicembre  1983  contenente  norme
integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;
  Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le
indicazioni  geografiche  di  alcuni  vini  da  tavola  prodotti  nel
territorio della regione Abruzzo;
  Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994 contenente norme  per
la  utilizzazione  transitoria  di indicazioni geografiche e relativi
riferimenti  aggiuntivi  per  i  vini  da  tavola  provenienti  dalla
vendemmia 1994;
  Viste le domande presentate dagli interessati intese ad ottenere il
riconoscimento  delle  indicazioni geografiche tipiche "Alto Tirino",
"Colli Aprutini", "Colli del Sangro",  "Colline  Frentane",  "Colline
Pescaresi",  "Colline  Teatine", "del Vastese", o "Histonium", "Terre
di Chieti", "Valle Peligna" per i vini  ed  i  mosti  prodotti  nelle
rispettive zone di produzione della regione Abruzzo;
  Visto  il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche  tipiche dei vini inerente le richieste di riconoscimento
delle indicazioni geografiche  tipiche  dei  vini,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 1995;
  Visti  i pareri espressi dal Comitato predetto sulle citate domande
di  riconoscimento  delle  indicazioni  geografiche   tipiche   sopra
indicate  riguardanti  i  vini  prodotti nel territorio della regione
Abruzzo  e  le  proposte,  dallo  stesso  Comitato   formulate,   dei
corrispondenti  disciplinari di produzione, in corso di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
  Considerato che con successiva deliberazione il  Comitato  predetto
aveva  stabilito  di  non  prevedere  l'attribuzione  di  indicazioni
geografiche tipiche a tutti i vini spumanti, sia gassificati che  non
gassificati,  in  attesa  di  definire  sul  piano  della generalita'
l'utilizzazione  delle  indicazioni  geografiche  tipiche  per i vini
spumanti non gassificati e che conseguentemente il parere  favorevole
espresso  dal  Comitato stesso circa l'attribuzione delle indicazioni
geografiche tipiche ai vini spumanti deve intendersi  superato  nelle
more della definizione della questione sopra specificata;
  Considerato  che  con  successiva  deliberazione  il Comitato aveva
stabilito di non prevedere limitazioni  alle  zone  di  vinificazione
delle  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini  da tavola tipici,
ottenute nelle rispettive zone di produzione, per cui  le  operazioni
di  vinificazione  possono  effettuarsi anche al di fuori delle dette
zone di produzione e che conseguentemente il parere espresso circa la
delimitazione delle zone di vinificazione  per  ciascuna  indicazione
geografica  tipica  deve  intendersi  superato  in  quanto la vigente
normativa, riportata in premessa, non prevede obblighi al riguardo;
  Ritenuto pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento  delle
indicazioni  geografiche  tipiche sopra riportate ed all'approvazione
dei  rispettivi  disciplinari  di  produzione  in  conformita'  delle
proposte   formulate   dal   citato   Comitato   e  delle  successive
deliberazioni integrative;
  Considerato che l'art. 4  del  citato  regolamento  concernente  la
procedura  per  il  riconoscimento  delle  denominazioni di origine e
l'approvazione dei disciplinari  di  produzione  prevede  che  per  i
riconoscimenti  e  le  approvazioni  di  cui trattasi si provveda con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei  vini  "Alto
Tirino" prodotti nella regione Abruzzo.
  2.  E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini "Colli
Aprutini" prodotti nella regione Abruzzo.
  3. E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini  "Colli
del Sangro" prodotti nella regione Abruzzo.
  4.   E'  riconosciuta  l'indicazione  geografica  tipica  dei  vini
"Colline Frentane" prodotti nella regione Abruzzo.
  5.  E'  riconosciuta  l'indicazione  geografica  tipica  dei   vini
"Colline Pescaresi" prodotti nella regione Abruzzo.
  6.   E'  riconosciuta  l'indicazione  geografica  tipica  dei  vini
"Colline Teatine" prodotti nella regione Abruzzo.
  7. E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica  dei  vini  "del
Vastese" o "Histonium" prodotti nella regione Abruzzo.
  8.  E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini "Terre
di Chieti" prodotti nella regione Abruzzo.
  9. E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini  "Valle
Peligna" prodotti nella regione Abruzzo.