IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE  DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini;
  Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per
la  designazione  e  presentazione dei vini da tavola con indicazione
geografica;
  Visto il  decreto  ministeriale  5  agosto  1982  contenente  norme
concernenti  l'uso  di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei
vini da tavola con indicazione geografica;
  Visto il decreto ministeriale  9  dicembre  1983  contenente  norme
integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;
  Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le
indicazioni  geografiche  di  alcuni  vini  da  tavola  prodotti  nel
territorio della  provincia  autonoma  di  Bolzano  e  nella  regione
Trentino Alto Adige;
  Visto  il decreto ministeriale 21 ottobre 1994 contenente norme per
la utilizzazione transitoria di indicazioni  geografiche  e  relativi
riferimenti  aggiuntivi  per  i  vini  da  tavola  provenienti  dalla
vendemmia 1994;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il
riconoscimento della indicazione geografica  tipica  "Mitterberg  tra
Cauria  e  Tel",  in  tedesco "Mitterberg zwischen Gfrill und Toll" o
"Mitterberg" per i vini ed i mosti prodotti nella zona di  produzione
ricadente  nel  territorio della provincia autonoma di Bolzano, nella
regione Trentino-Alto Adige;
  Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini inerente le richieste di  riconoscimento
delle  indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 1995;
  Visti il parere espresso dal Comitato predetto sulla citata domanda
di riconoscimento della indicazione geografica tipica sopra  indicata
riguardante  i  vini prodotti nel territorio della provincia autonoma
di Bolzano, nella regione Trentino-Alto Adige e  la  proposta,  dallo
stesso   Comitato   formulata,  del  corrispondente  disciplinare  di
produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre
1995;
  Considerato che con successiva deliberazione il  Comitato  predetto
aveva  stabilito  di  non  prevedere  l'attribuzione  di  indicazioni
geografiche tipiche a tutti i vini spumanti, sia gassificati che  non
gassificati,  in  attesa  di  definire  sul  piano  della generalita'
l'utilizzazione  delle  indicazioni  geografiche  tipiche  per i vini
spumanti non gassificati e che conseguentemente il parere  favorevole
espresso  dal  Comitato stesso circa l'attribuzione delle indicazioni
geografiche tipiche ai vini spumanti deve intendersi  superato  nelle
more della definizione della questione sopra specificata;
  Considerato  che  con  successiva  deliberazione  il Comitato aveva
stabilito di non prevedere limitazioni  alle  zone  di  vinificazione
delle  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini  da tavola tipici,
ottenute nelle rispettive zone di produzione, per cui  le  operazioni
di  vinificazione  possono  effettuarsi anche al di fuori delle dette
zone di produzione e che conseguentemente il parere espresso circa la
delimitazione delle zone di vinificazione  per  ciascuna  indicazione
geografica  tipica  deve  intendersi  superato  in  quanto la vigente
normativa, riportata in premessa, non prevede obblighi al riguardo;
  Ritenuto pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento  delle
indicazioni  geografiche  tipiche sopra riportate ed all'approvazione
dei  rispettivi  disciplinari  di  produzione  in  conformita'  delle
proposte   formulate   dal   citato   Comitato   e  delle  successive
deliberazioni integrative;
  Considerato che l'art. 4  del  citato  regolamento  concernente  la
procedura  per  il  riconoscimento  delle  denominazioni  di  origine
l'approvazione dei disciplinari  di  produzione  prevede  che  per  i
riconoscimenti  e  le  approvazioni  di  cui trattasi si provveda con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  riconosciuta  l'indicazione  geografica  tipica  dei   vini
"Mitterberg tra Cauria e Tel", in tedesco "Mitterberg zwischen Gfrill
und  Toll"  o  "Mitterberg"  prodotti  nella  provincia  autonoma  di
Bolzano, nella regione Trentino Alto Adige.