IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto l'art. 6, comma 1, del Nuovo codice della  strada,  approvato
con  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni approvate con decreto legislativo 10 settembre 1993, n.
360;
  Viste le relative disposizioni attuative contenute nel  regolamento
di attuazione e di esecuzione del Nuovo codice della strada approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
  Considerato  che,  al fine di garantire in via prioritaria migliori
condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei  periodi  di
maggior  intensita'  della  stessa,  si  rende necessario limitare la
circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e  dei  complessi
di  veicoli,  per  il  trasporto  di  cose,  aventi massa complessiva
massima autorizzata superiore a 7,5 t;
  Considerato che, per le stesse  motivazioni,  si  rende  necessario
limitare  la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti
a trasporti eccezionali nonche' dei  veicoli  che  trasportano  merci
pericolose  ai  sensi  dell'art.  168,  commi 1 e 4, del Nuovo codice
della strada;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dei centri abitati,
ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di  cose,  di
massa  complessiva  massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni
festivi e negli altri particolari giorni dell'anno  1996  di  seguito
elencati:
    a)  tutte  le  domeniche  dei  mesi  di gennaio, febbraio, marzo,
aprile, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8 alle ore 22;
    b) tutte le domeniche dei mesi di maggio, giugno, luglio,  agosto
e settembre, dalle ore 7 alle ore 24;
    c) dalle ore 8 alle ore 22 del 1 gennaio;
    d) dalle ore 8 alle ore 22 del 6 gennaio;
    e) dalle ore 16 alle ore 22 del 5 aprile;
    f) dalle ore 8 alle ore 22 del 6 aprile;
    g) dalle ore 8 alle ore 22 dell'8 aprile;
    h) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 aprile;
    i) dalle ore 7 alle ore 24 del 1 maggio;
    k) dalle ore 16 alle ore 24 del 28 giugno;
    j) dalle ore 7 alle ore 24 del 29 giugno;
    l) dalle ore 16 alle ore 24 del 6 luglio;
    m) dalle ore 7 alle ore 24 del 13 luglio;
    n) dalle ore 7 alle ore 24 del 20 luglio;
    o) dalle ore 16 del 26 luglio alle ore 24 del 27 luglio;
    p) dalle ore 16 del 2 agosto alle ore 24 del 3 agosto;
    q) dalle ore 16 alle ore 24 del 10 agosto;
    r) dalle ore 7 alle ore 24 del 15 agosto;
    s) dalle ore 16 alle ore 24 del 17 agosto;
    t) dalle ore 16 alle ore 24 del 24 agosto;
    u) dalle ore 7 alle ore 24 del 31 agosto;
    v) dalle ore 16 alle ore 24 del 7 settembre;
    w) dalle ore 16 alle ore 22 del 31 ottobre;
    x) dalle ore 8 alle ore 22 del 1 novembre;
    y) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 dicembre;
    z) dalle ore 8 alle ore 22 del 26 dicembre.
  2.  Per  i complessi di veicoli costituiti da un trattore o motrice
ed un semirimorchio o rimorchio, nel caso in cui circoli su strada il
solo trattore  o  motrice,  il  limite  di  massa  di  cui  al  comma
precedente  deve  essere  riferito  unicamente  al trattore o motrice
medesimo.