IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante nuove norme sulla registrazione degli atti da prodursi al Pubblico registro automobilistico che prevede, tra l'altro, all'art. 6: a) un compenso spettante, all'Automobile club d'Italia, per ogni formalita' eseguita, di L. 910, se relativa a scritture private autenticate, e di L. 35, se relativa ad atti pubblici; b) l'adeguamento annuale, con decreto del Ministro delle finanze e con effetto dal 1 gennaio di ogni anno, dei suddetti compensi, in base alle variazioni percentuali dell'indice generale del costo della vita, intervenute rispetto al trimestre (ottobre-dicembre 1977) in corso alla data di approvazione della legge stessa. Vista la sentenza della Corte di cassazione n. 8770/90 del 31 maggio 1989, depositata in cancelleria il 27 agosto 1990. Vista la nota del 23 marzo 1995, n. 05840, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale degli indici nazionali generali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, gia' indici del costo della vita, verificatasi nel trimestre ottobre-dicembre 1994, rispetto al trimestre ottobre-dicembre 1977, risulta pari a + 368,7. Considerato che per l'anno 1995 occorre adeguare alla suddetta variazione percentuale i compensi spettanti all'Automobile club d'Italia, a norma del citato art. 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952; Decreta: Art. 1. Per ogni formalita' richiesta nell'anno 1995 anche se eseguita nell'anno successivo, i compensi spettanti all'Automobile club d'Italia a norma dell'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono elevati, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, del 368,7.