IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE E LA QUALITA' DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLE
   POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                                  E
                        IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PRODUZIONE INDUSTRIALE DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL
   COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, con il  quale
e'  stata data attuazione alla direttiva 89/336/CEE del Consiglio del
3 maggio 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni  degli
Stati   membri   relative   alla   compatibilita'   elettromagnetica,
modificata dalla direttiva 92/31/CEE  del  Consiglio  del  28  aprile
1992;
  Visti l'art. 1, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo
n.  476/1992  che  definisce  il  termine  "organismo  competente"  e
l'allegato 2 che stabilisce le condizioni minime  che  devono  essere
soddisfatte dall'organismo stesso;
  Visto  l'art.  9,  comma  1,  del  suddetto decreto legislativo che
designa quali autorita'  competenti,  per  l'attuazione  del  decreto
medesimo,  il  Ministero  delle poste e delle telecomunicazioni ed il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Visto l'art. 9, comma 3, del  decreto  legislativo  n.  476/92  che
prevede  la  possibilita' di procedere al riconoscimento di organismi
competenti nel  settore  della  compatibilita'  elettromagnetica  con
decreto  del  Ministro  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Vista   l'ordinanza   dell'ispettore   generale   superiore   delle
telecomunicazioni 30 agosto 1993, pubblicata nel secondo  supplemento
al   Bollettino   ufficiale   del   Ministero  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni n. 20/1993, parte seconda, concernente la procedura
per il rilascio del riconoscimento  degli  organismi  competenti  nel
settore della compatibilita' elettromagnetica;
  Vista  la  domanda  presentata,  ai  fini  del riconoscimento quale
organismo competente in materia di  compatibilita'  elettromagnetica,
in  data  1 giugno 1993 dalla SGS Elettronica S.r.l., successivamente
denominata ALFLAB come da atto notarile del 24 novembre 1993;
  Vista  la  relazione  presentata  all'ispettorato  generale   delle
telecomunicazioni in data 19 luglio 1995 dai componenti del gruppo di
valutazione,   designati   dal   Ministero   delle   poste   e  delle
telecomunicazioni e dal Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  ai  fini della valutazione dell'organismo candidato
al riconoscimento;
  Visto il parere formulato  dalla  commissione  tecnica  consultiva,
riunitasi  il  giorno  28  luglio  1995,  favorevole  al rilascio del
riconoscimento;
  Considerato  che,   a   seguito   dell'approvazione   della   legge
comunitaria  1994, dovra' essere emanato apposito decreto legislativo
per rivedere la disciplina della compatibilita' elettromagnetica, ivi
compresa  la  procedura  per  il   riconoscimento   degli   organismi
competenti in materia;
  Considerato  che nelle more dell'emanazione del decreto legislativo
predetto, si puo' provvedere ad un riconoscimento  provvisorio  degli
organismi  di  cui  all'art.  9,  comma  3, del decreto legislativo 4
dicembre 1992, n. 476, previa verifica  del  possesso  dei  requisiti
prescritti;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  1.   L'organismo   ALFLAB,  sulla  base  dei  requisiti  prescritti
dall'allegato 2 al decreto legislativo 4 dicembre 1992,  n.  476,  e'
riconosciuto   competente,   in   via   provvisoria,  in  materia  di
compatibilita' elettromagnetica per i seguenti settori:
   apparecchi industriali, scientifici e medicali;
   apparecchi  elettrodomestici  e  similari,  utensili  elettrici  e
apparecchi elettrici similari;
   lampade fluorescenti e apparecchi di illuminazione;
   ricevitori radiofonici, televisivi e apparecchi associati;
   apparecchiature per la tecnologia dell'informazione;
   apparecchiature elettroniche per uso didattico/educativo;
   apparecchi terminali di telecomunicazione inclusi apparati ISDN;
   strumenti di pesatura (solo per gli aspetti legati all'emissione).
  2.   Il  riconoscimento  provvisorio  e'  tramutato  in  definitivo
qualora, in una successiva procedura di riconoscimento,  i  requisiti
richiesti rimangano inalterati.
   Roma, 20 ottobre 1995
                       Il direttore generale per la regolamentazione
                                  e la qualita' dei servizi
                                          RIGHETTI
    Il direttore generale
per la produzione industriale
         AMMASSARI