IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visti  gli  articoli  5  e  6  della  legge 13 maggio 1983, n. 198,
recante l'adeguamento alla  normativa  comunitaria  della  disciplina
concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;
  Visto  l'art.  2 del decreto ministeriale 8 giugno 1983, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 luglio 1983,  che  detta  norme
per  il  funzionamento  del  comitato  di cui all'art. 5 della citata
legge n. 198/1983;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n.  633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e
successive modificazioni;
  Visto  l'art.  29  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.   331,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  203  del  30 agosto 1993,
coordinato con la legge di conversione 29 ottobre 1993, n.  427,  che
disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione
sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22 dicembre 1958, registrato alla
Corte dei conti il 2 febbraio 1959, registro n. 3 Finanze, foglio  n.
89, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 1959,
recante  le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi,
e successive modificazioni;
  Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, registrato alla Corte
dei conti il 28 maggio 1992, registro n. 37 Finanze, foglio  n.  384,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1992, con il
quale l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi e' stato  fissato
nella misura del 10,00 per cento;
  Visto  il  decreto  ministeriale  4  luglio  1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 216  del  15  settembre  1994,  concernente  le
condizioni   e   le   modalita'   di   applicazione  dell'imposta  di
fabbricazione sui fiammiferi di provenienza comunitaria;
  Visto il decreto ministeriale  21  giugno  1995,  pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale  n.  152  del  1  luglio  1995,  concernente  la
variazione della tariffa  di  vendita  al  pubblico  dei  fiammiferi,
rideterminazione   delle  aliquote  d'imposta  di  fabbricazione  sui
fiammiferi con decorrenza 1 luglio 1995;
  Vista la richiesta di  iscrizione  in  tariffa  di  nuovi  tipi  di
fiammiferi, effettuata dalla societa' P. Erre Italia S.a.s., con sede
in S. Martino (Ferrara), via Penavara, 157;
  Viste le proposte presentate in data 31 ottobre 1995 dall'anzidetto
comitato di cui all'art. 5 della legge n. 198/1983;
  Riconosciuta la necessita', rappresentata dal suddetto comitato, di
procedere  all'iscrizione  in  tariffa  di  nuovi  tipi di fiammiferi
denominati "K M Carezza" "K M Camino" e "K M Carezza  Mini"  prodotti
dalla   fabbrica  KM  Zundholz  International  Karl  Muller  GMBH  di
Meckesheim/Germany;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono iscritti nella tariffa di vendita al pubblico, tre nuovi  tipi
di  condizionamenti  di  fiammiferi,  denominati  "K M Carezza", "K M
Camino" e "K M  Carezza  Mini"  le  cui  caratteristiche  sono  cosi'
determinate:
    a)  Scatola  di  cartoncino  a  tiretto  passante, contenente 240
fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominata "K M Carezza":
  Caratteristiche dei fiammiferi:
   lunghezza senza capocchia: mm 47;
   lunghezza con capocchia: mm 49;
   diametro: mm 2,1;
   tolleranza massima misure: 2%;
   diametro capocchia minima: mm 2,5;
   diametro capocchia massima: mm 3,5;
   capocchie accendibili  solo  su  striscia  impregnata  di  fosforo
amorfo.
  Caratteristiche della scatola:
   dimensioni esterne: mm 78 x 56 x 35;
   grammatura cartoncino: gr 400 al mq;
   ruvido: striscie sui due lati di mm 79 x 28;
   tolleranza del contenuto: 4%;
    b)  Scatola  di  cartoncino  a  tiretto  passante,  contenente 50
fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominata "K M Camino":
  Caratteristiche dei fiammiferi:
   lunghezza senza capocchia: mm 88;
   lunghezza con capocchia: mm 88,5;
   diametro: mm 3;
   tolleranza massima misure: 2%;
   diametro capocchia minima: mm 3;
   diametro capocchia massima: mm 4,5;
   capocchie accendibili  solo  su  striscia  impregnata  di  fosforo
amorfo.
  Caratteristiche della scatola:
   dimensioni esterne: mm 110 x 19,5 x 64,5;
   grammatura cartoncino: gr 400 al mq;
   ruvido: striscie sui due lati di mm 110 x 18;
   tolleranza del contenuto: 4%;
    c)  Scatola  di  cartoncino  a  tiretto  passante,  contenente 40
fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominata "K M Carezza Mini":
  Caratteristiche dei fiammiferi:
   lunghezza senza capocchia: mm 47;
   lunghezza con capocchia: mm 49;
   diametro: mm 2,1;
   tolleranza massima misure: 2%;
   diametro capocchia minima: mm 2,5;
   diametro capocchia massima: mm 3,5;
   capocchie accendibili  solo  su  striscia  impregnata  di  fosforo
amorfo.
  Caratteristiche della scatola:
   dimensioni esterne: mm 57 x 37 x 14;
   grammatura cartoncino: gr 400 al mq;
   ruvido: striscie sui due lati di mm 57 x 10;
   tolleranza del contenuto: 4%.
  Il  prezzo  di  vendita  al  pubblico  per i suddetti nuovi tipi di
fiammiferi e le relative aliquote  d'imposta  di  fabbricazione  sono
stabiliti  nelle  misure  indicate  negli articoli 2 e 3 del presente
decreto.
  Le  caratteristiche  comuni  delle  marche   contrassegno   per   i
fiammiferi  di  cui all'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale
22 dicembre 1958, citato nelle premesse, valgono anche per  la  marca
contrassegno   da  applicare  su  ciascun  condizionamento  di  "K  M
Carezza", "K M Camino" e "K M Carezza Mini".
  All'art.  1,  paragrafo  II,  dello  stesso decreto ministeriale 22
dicembre 1958, e successive modificazioni, e'  aggiunto  il  seguente
numero:
   47)  colore  "rosso violaceo", con legenda "K M Carezza" in basso,
per la scatola di cartoncino con 240 fiammiferi di legno  paraffinato
amorfo denominati "K M Carezza";
   48)  colore  "giallo",  con  legenda "K M Camino" in basso, per la
scatola di cartoncino con 50 fiammiferi di legno  paraffinato  amorfo
denominati "K M Camino";
   49)  colore  "verde  smeraldo",  con legenda "K M Carezza Mini" in
basso, per la scatola  di  cartoncino  con  40  fiammiferi  di  legno
paraffinato amorfo denominati "K M Carezza Mini".
  Fino  a quando non sara' possibile disporre delle specifiche marche
contrassegno di cui ai commi precedenti, possono essere applicate sui
nuovi tipi di fiammiferi "K M Carezza", "K M Camino" e "K  M  Carezza
Mini"  le  marche indicate all'art. 1, rispettivamente, ai numeri 43,
33 e 8 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958.