IL MINISTRO DELLE FINANZE Visti gli articoli 5 e 6 della legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi; Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 luglio 1983, che detta norme per il funzionamento del comitato di cui all'art. 5 della citata legge n. 198/1983; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni; Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993, coordinato con la legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1959, registro n. 3 Finanze, foglio n. 89, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1992, registro n. 37 Finanze, foglio n. 384, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi e' stato fissato nella misura del 10,00 per cento; Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1994, concernente le condizioni e le modalita' di applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di provenienza comunitaria; Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio 1995, concernente la variazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi, rideterminazione delle aliquote d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi con decorrenza 1 luglio 1995; Vista la richiesta di iscrizione in tariffa di nuovi tipi di fiammiferi, effettuata dalla societa' P. Erre Italia S.a.s., con sede in S. Martino (Ferrara), via Penavara, 157; Viste le proposte presentate in data 31 ottobre 1995 dall'anzidetto comitato di cui all'art. 5 della legge n. 198/1983; Riconosciuta la necessita', rappresentata dal suddetto comitato, di procedere all'iscrizione in tariffa di nuovi tipi di fiammiferi denominati "K M Carezza" "K M Camino" e "K M Carezza Mini" prodotti dalla fabbrica KM Zundholz International Karl Muller GMBH di Meckesheim/Germany; Decreta: Art. 1. Sono iscritti nella tariffa di vendita al pubblico, tre nuovi tipi di condizionamenti di fiammiferi, denominati "K M Carezza", "K M Camino" e "K M Carezza Mini" le cui caratteristiche sono cosi' determinate: a) Scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 240 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominata "K M Carezza": Caratteristiche dei fiammiferi: lunghezza senza capocchia: mm 47; lunghezza con capocchia: mm 49; diametro: mm 2,1; tolleranza massima misure: 2%; diametro capocchia minima: mm 2,5; diametro capocchia massima: mm 3,5; capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo. Caratteristiche della scatola: dimensioni esterne: mm 78 x 56 x 35; grammatura cartoncino: gr 400 al mq; ruvido: striscie sui due lati di mm 79 x 28; tolleranza del contenuto: 4%; b) Scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 50 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominata "K M Camino": Caratteristiche dei fiammiferi: lunghezza senza capocchia: mm 88; lunghezza con capocchia: mm 88,5; diametro: mm 3; tolleranza massima misure: 2%; diametro capocchia minima: mm 3; diametro capocchia massima: mm 4,5; capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo. Caratteristiche della scatola: dimensioni esterne: mm 110 x 19,5 x 64,5; grammatura cartoncino: gr 400 al mq; ruvido: striscie sui due lati di mm 110 x 18; tolleranza del contenuto: 4%; c) Scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominata "K M Carezza Mini": Caratteristiche dei fiammiferi: lunghezza senza capocchia: mm 47; lunghezza con capocchia: mm 49; diametro: mm 2,1; tolleranza massima misure: 2%; diametro capocchia minima: mm 2,5; diametro capocchia massima: mm 3,5; capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo. Caratteristiche della scatola: dimensioni esterne: mm 57 x 37 x 14; grammatura cartoncino: gr 400 al mq; ruvido: striscie sui due lati di mm 57 x 10; tolleranza del contenuto: 4%. Il prezzo di vendita al pubblico per i suddetti nuovi tipi di fiammiferi e le relative aliquote d'imposta di fabbricazione sono stabiliti nelle misure indicate negli articoli 2 e 3 del presente decreto. Le caratteristiche comuni delle marche contrassegno per i fiammiferi di cui all'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, citato nelle premesse, valgono anche per la marca contrassegno da applicare su ciascun condizionamento di "K M Carezza", "K M Camino" e "K M Carezza Mini". All'art. 1, paragrafo II, dello stesso decreto ministeriale 22 dicembre 1958, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente numero: 47) colore "rosso violaceo", con legenda "K M Carezza" in basso, per la scatola di cartoncino con 240 fiammiferi di legno paraffinato amorfo denominati "K M Carezza"; 48) colore "giallo", con legenda "K M Camino" in basso, per la scatola di cartoncino con 50 fiammiferi di legno paraffinato amorfo denominati "K M Camino"; 49) colore "verde smeraldo", con legenda "K M Carezza Mini" in basso, per la scatola di cartoncino con 40 fiammiferi di legno paraffinato amorfo denominati "K M Carezza Mini". Fino a quando non sara' possibile disporre delle specifiche marche contrassegno di cui ai commi precedenti, possono essere applicate sui nuovi tipi di fiammiferi "K M Carezza", "K M Camino" e "K M Carezza Mini" le marche indicate all'art. 1, rispettivamente, ai numeri 43, 33 e 8 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958.