IL MINISTRO DELLE FINANZE
   Vista  la  legge  2 agosto 1982, n. 528 sull'ordinamento del gioco
del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n.
303, con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione  ed
esecuzione  delle  leggi sopra citate, come modificato con decreto 23
marzo 1994, n. 239, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del  18
aprile 1994;
   Vista la legge 16 marzo 1987, n. 123;
   Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724;
   Visto  il  decreto ministeriale in data 13 aprile 1992, registrato
alla Corte dei conti il 2 giugno 1992, registro n. 33 Finanze, foglio
n. 202, con il quale,  in  attuazione  del  decreto  ministeriale  19
giugno  1991,  e'  stabilita  la ripartizione a livello provinciale e
comunale di 2.000 punti di raccolta del gioco del lotto  in  aggiunta
al contingente delle preesistenti 4.500 ricevitorie;
   Visto l'art. 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 che
prevede  l'allargamento  della  rete  di raccolta del gioco del lotto
affinche' entro tre anni dalla data di entrata  in  vigore  di  detta
norma sia raggiunto il numero di 15.000 punti di raccolta;
   Ritenuto  che  al fine di migliorare il servizio reso all'utenza e
di  incrementare  le  entrate   erariali,   tenuto   conto   altresi'
dell'andamento   crescente   della  raccolta  del  gioco  dell'ultimo
quinquennio, ricorre l'opportunita' di istituire presso le  rivendite
di  generi di monopolio 9.450 nuovi punti di raccolta comprensivi dei
2.000 punti di cui al citato decreto ministeriale 13 aprile  1992  al
quale  non e' stato possibile dare attuazione vertendosi finora nella
fase sperimentale dell'automazione del gioco del lotto,  avviata  dal
18 aprile 1994;
   Considerato che ai fini predetti e' necessario stabilire i criteri
di  dislocazione  territoriale,  nonche' la disciplina e le modalita'
necessarie ad assentire  le  nuove  concessioni,  sulla  base  di  un
progetto  organico che tenga conto del superamento delle esigenze cui
doveva assolvere il decreto ministeriale 13 aprile 1992;
   Atteso  che   la   realizzazione   degli   obiettivi   presupposti
dall'allargamentodella   rete   di   raccolta   richiede  la  massima
estensione territoriale garantendo la presenza di  ricevitorie  nelle
zone periferiche del Paese, e che la istituzione dei nuovi punti deve
tener   conto,  quale  elemento  prioritario,  della  densita'  della
popolazione, nonche' della capacita' nominale  di  spesa  determinata
dal reddito fiscale e della propensione verso il gioco del lotto;
   Ritenuto  che  l'art. 5, comma 1.5, della legge 19 aprile 1990, n.
85 prevede che l'installazione delle apparecchiature per la  raccolta
del gioco ogni raccoglitore deve versare all'Amministrazione autonoma
dei  monopoli  di  Stato  un  contributo  una tantum e che si ritiene
adeguato stabilire tale contributo in ragione di lire cinque  milioni
per ciascun terminale di raccolta del gioco;
   Sentite  le organizzazioni sindacali dei rivenditori dei generi di
monopolio e dei raccoglitori ex dipendenti  del  lotto,  maggiormente
rappresentative su base nazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1
   Sono  istituiti 9.450 nuovi punti di raccolta del gioco del lotto,
distribuiti sul territorio nazionale mediante una procedura basata su
un indicatore statistico concernente il potenziale sviluppo del gioco
a livello  di  unita'  territoriale  in  rapporto  al  potenziale  di
sviluppo  a  livello  nazionale.  L'indicatore  statistico riferito a
ciascuna unita' territoriale e' determinato sulla base  dei  seguenti
parametri:
       ripartizione provinciale
                              POPi                      REDFi
                              ----                      -----
                              NPUi                      NPUi
            Di = ----------------- x 0,5 + ------------------ X 0,25
                              POPi                      REDFi
                 (sommatoria) ----         (sommatoria) -----
                              NPUi                      NPUi
                              RACCi
                              -----
                              NPUi
               + ------------------ X 0,25
                              RACCi
                 (sommatoria) -----
                              NPUi
ove:
POPi                  = popolazione residente nella provincia i-esima
               (risultante dall'ultimo censimento della  popolazione,
               1991);
REDFi           = reddito fiscale della provincia i-esima (risultante
               dagli    ultimi    dati    disponibili,     pubblicati
               dall'anagrafe  tributaria  relativi  alle  denunce del
               1991);
RACCi         = raccolta del gioco del lotto della provincia  i-esima
               (accertato nel periodo gennaio-agosto 1995);
NPUi                = numero dei punti di raccolta preesistenti nella
               provincia i-esima;
(sommatoria) = somma toria a livello nazionale
       ripartizione comunale
                               POPij                     REDFij
                               -----                     ------
                               NPUij                     NPUij
             Dij = ----------------- x 0,5 + ------------------ X 0,5
                               POPij                     REDFij
                  (sommatoria) -----        (sommatoria) ------
                               NPUij                     NPUij
ove i parametri  della  popolazione,  del  reddito  e  dei  punti  di
raccolta preesistenti sono riferiti al comune.
   La  ripartizione  del  contingente  dei  9.450 punti di raccolta a
livello provinciale  e  comunale,  risultante  dall'applicazione  del
suindicato  procedimento,  e'  stabilita  con  le tabelle allegate al
presente decreto  determinata  applicando  la  seguente  procedura  e
preferendo,  a  parita'  di  condizioni,  le  localita' sprovviste di
punti:
       assegnazione  di  un  solo  punto  di  gioco  per  volta  alla
localita' che occupa il primo posto in graduatoria;
       formazione, dopo ogni assegnazione, di una nuova graduatoria;
       procedimento  ciclico,  secondo  lo schema sopradetto, fino ad
esaurimento delle assegnazioni;
       (sommatoria) = sommatoria a livello provinciale.
   I decreti ministeriali in data 19 giugno 1991  e  13  aprile  1992
citati  nelle  premesse  sono  revocati,  ferma restando la validita'
delle domande prodotte nei termini previsti dal decreto  ministeriale
13 aprile 1992.