LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche  ed
integrazioni;
  Visto  in particolare l'art. 3, lettera f), sub art. 1, della legge
7 giugno 1974, n. 216;
  Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visto in particolare l'art. 20, commi 1 e 2, della legge 2  gennaio
1991, n. 1;
  Visto  il  regolamento  per il funzionamento del sistema telematico
delle borse valori, approvato con delibera n. 8221 del 12 luglio 1994
e le successive modifiche ed integrazioni, da ultimo, con delibera n.
9567 del 6 novembre 1995;
  Considerata l'opportunita' di estendere in due  fasi  l'obbligo  di
sottoscrizione obbligatoria per gli operatori specialisti nel mercato
delle  spezzature al fine di verificare l'adeguatezza delle procedure
alle necessita' degli operatori;
  Visto l'art. 7, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visto il punto 2 della delibera 8954 del 27 dicembre 1994;
  Ritenuto opportuno, a  fronte  delle  migliorata  liquidita'  delle
negoziazioni   con   l'introduzione   della   figura   di   operatore
specialista,  modificare  la   misura   massima   delle   commissioni
applicabili  agli  ordini aventi ad oggetto un quantitativo di titoli
inferiore al lotto  minimo  di  negoziazione  negoziati  nei  mercati
regolamentati;
                              Delibera:
  1. La data di decorrenza della delibera n. 9567 del 6 novembre 1995
e' stabilita per il giorno 4 dicembre 1995.
  A  decorrere  da  tale  data,  l'obbligo  di  sottoscrizione  degli
operatori specialisti iscritti nell'elenco  di  cui  all'art.  85-bis
della  citata  delibera,  e'  limitato  ad  un primo gruppo di titoli
stabilito dal Consiglio di Borsa.
  A  decorrere  dal  5  febbraio  1996,  l'obbligo  degli   operatori
specialisti  verra'  esteso  a  tutti  i titoli negoziati nel mercato
delle spezzature.
 2. A  decorrere  dal  5  febbraio  1996,  la  misura  massima  delle
commissioni   da   applicare   allo   svolgimento  dell'attivita'  di
negoziazione per conto terzi, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
della legge 2 gennaio  1991,  n.  1,  sui  mercati  regolamentati  e'
determinata come segue:
    a) spezzature di azioni, warrant e obbligazioni convertibili:
    commissione massima sette per mille;
    per  gli  ordini  eseguiti nella medesima giornata di importo non
superiore a L. 3.300.000 la commissione massima e' di L. 23.100.
  L'importo delle commissioni e' calcolato sul controvalore effettivo
delle operazioni concluse al netto dei bolli,  delle  spese  e  degli
altri oneri sostenuti dalla clientela.
  Ove   il   valore  corrente  delle  obbligazioni  convertibili  sia
inferiore  al  valore  nominale   delle   stesse,   l'importo   delle
commissioni e' calcolato sul valore nominale.
  Qualora la clientela per l'esecuzione dell'operazione si avvalga di
un  intermediario  autorizzato allo svolgimento dell'attivita' di cui
all'art. 1,  lettera  d),  della  legge  n.  1/1991,  le  commissioni
complessivamente  applicate  non possono essere superiori alle misure
sopra indicate.
  La presente delibera sara' inviata al consiglio  di  borsa  che  ne
curera'  la diffusione nei modi d'uso e sara' altresi' pubblicata nel
Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
   Roma, 27 novembre 1995
                                              Il presidente: BERLANDA