IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE  INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante  disciplina
del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei
vini;
  Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente norme per
la designazione e presentazione dei vini da  tavola  con  indicazione
geografica;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5  agosto  1982  contenente norme
concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la  designazione  dei
vini da tavola con indicazione geografica;
  Visto  il  decreto  ministeriale  9  dicembre 1983 contenente norme
integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;
  Visti i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute le
indicazioni  geografiche  di  alcuni  vini  da  tavola  prodotti  nel
territorio della regione Marche;
  Visto  il decreto ministeriale 21 ottobre 1994 contenente norme per
la utilizzazione transitoria di indicazioni  geografiche  e  relativi
riferimenti  aggiuntivi  per  i  vini  da  tavola  provenienti  dalla
vendemmia 1994;
  Visto il  decreto  ministeriale  11  ottobre  1995  concernente  il
riconoscimento  della  indicazione  geografica  tipica "Marche" per i
vini prodotti nel territorio della regione Marche ed approvazione del
relativo disciplinare di produzione;
 Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta  presentata  dagli
interessati  di  utilizzare,  limitatamente  alle  uve prodotte nella
vendemmia 1995 nel territorio della regione Marche, il riferimento al
nome  del  vitigno  Verdicchio  nella  presentazione  dei   vini   ad
indicazione  geografica  tipica  "Marche",  in corso di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
  Ritenuto pertanto necessario procedere in  conformita'  del  parere
espresso dal citato Comitato;
  Considerato  che  l'art.  4  del  citato regolamento concernente la
procedura per il riconoscimento  delle  denominazioni  di  origine  e
l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che si provveda
con decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
  E'   consentita   nella   presentazione  dei  vini  ad  indicazione
geografica  tipica  "Marche"  il  riferimento  al  nome  del  vitigno
Verdicchio  limitatamente  alle uve prodotte, da detto vitigno, nella
vendemmia 1995 nel territorio della regione Marche.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 20 novembre 1995
                                               Il dirigente: ADINOLFI