L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto lo statuto della regione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto provinciale e regionale 28 febbraio 1979, n. 70; Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80; Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116; Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497; Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431; Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15; Esaminata la proposta della soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania, che, con nota protocollo n. 9074 del 29 ottobre 1992 e successive integrazioni fornite con nota prot. n. 166 del 9 gennaio 1995, ha chiesto che vengano adottate le misure di salvaguardia di cui all'art. 5 della legge regionale n. 15/91 sui territori di Monte Scalpello e di Monte Turcisi in agro di Castel di Judica (Catania), cosi' come di seguito delimitati: Monte Scalpello - fogli 3 e 4 NCT comune di Castel di Judica. La delimitazione dell'area e' data, a nord, dal margine settentrionale dei fogli 3 e 4 e corre da ovest verso est lungo il margine meridionale della provincia di Enna, comune di Agira, dal limite ovest della part. 1 del foglio 3 sino al limite est della part. 18, foglio 4. Ad est e a sud, l'area oggetto della proposta di vincolo e' delimitata dalla linea che corre, verso sud, lungo il margine tra la part. 20 del foglio 4, compresa nell'area medesima, e il foglio 1, sino ad incontrare il ciglio settentrionale della strada comunale Cuticchi-Catenanuova, il cui tracciato percorre in direzione ovest sino ad incontrare la part. 12 del foglio 3. Ad ovest, la delimitazione corre da sud verso nord, dapprima lungo il margine est della part. 12 del foglio 3 - esclusa dal vincolo - e successivamente lungo il margine ovest delle particelle 11 e 1 del foglio 3 - incluse nel vincolo, sino a congiungersi con il limite nord-ovest dell'area oggetto della proposta di vincolo. Il tutto come meglio evidenziato nelle planimetrie catastali allegate sub A e B e nella rappresentazione cartografica d'insieme allegata sub C. Monte Turcisi - fogli 27 e 43 NCT comune di Castel di Judica. Nel foglio 27, la delimitazione dell'area compresa nella proposta di vincolo procede dal confine con il foglio 43 in direzione nord-ovest, lungo il margine meridionale delle particelle 21 e 17. Prosegue prima verso nord e poi in direzione est lungo il margine delle particelle 17, 18, 24, 25, 27, 157, 91 e 102, tutte vincolate. Ingloba lo sviluppo A e prosegue verso sud lungo il margine meridionale della part. 91 e quello orientale delle particelle 28, 8 e 104, vincolate, sino al confine con il foglio 43. Nel foglio 43 sono comprese nella proposta di vincolo le particelle 2 e 17, a ridosso del foglio 27. Il tutto come meglio evidenziato nelle planimetrie catastali allegate sub D e E e nella rappresentazione cartografica d'insieme allegato sub F. Considerato che, dal punto di vista geografico, l'area di Monte Scalpello, oggetto della proposta di vincolo, e' la parte piu' elevata (m 583 s.l.m.) di una dorsale che si estende per una lunghezza di circa 2,5 - 3,0 km in direzione E-O al confine tra la provincia di Enna e quella di Catania. La porzione territoriale rientrante in detta provincia, alla quale si riferisce la sopradescritta misura di salvaguardia, e' riportata sulla cartografia dell'I.G.M., tav. Catenanuova (269 IV SE), mentre il Monte Turcisi, che costituisce una delle alture che circondano la Piana di Catania, e che si presenta come un'emergenza isolata e meno elevata dell'altra (m 508 s.l.m.), e' riportato sulla tav. Monte Turcisi (269 II NO). I monti, ben visibili dall'autostrada Palermo-Catania, sono raggiungibili dalle uscite di Catenanuova (Monte Scalpello) e di Sferro (Monte Turcisi); Considerata la peculiarita' geologica delle aree in oggetto, nelle quali affiora una successione calcareo-silicea mesozoica di fascia imerese, in posizione piu' esterna di quella di analoghe formazioni della Sicilia settentrionale, molto ricca di fossili triassici. Per detti motivi, esse sono state oggetto di studi specifici che vanno dai primi anni dell'800 ai giorni nostri. La successione stratigrafica dei terreni affioranti, denominata unita' di Monte Judica, inizia con una alternanza argilloso-calcareo arenacea (formazione Mufara), ricca di faune fossili ed ammonoidi, a lamellibranchi e a gastoropodi, appartenente al carnico medio superiore; seguono, in alto, calcari con selce del carnico superiore, radiolarite giurassiche con vulcaniti, marne e calcari marnosi rossi e biancastri in facies di scaglia ed infine argille marnose ed arenarie glauconitiche dell'oligocene-miocene superiore-medio. Detta successione e' molto simile ad altre affioranti nei monti di Termini Imerese e nelle Madonie occidentali, ma, nel sito di Monte Judica, si caratterizza per la varieta' dei colori e delle forme degli affioramenti, molto suggestivi e spettacolari, dei calcari con selce e delle radiolariti; Considerato che, dal punto di vista paesaggistico e naturalistico, l'area si presenta morfologicamente caratterizzata da costoni a strapiombo, formati prevalentemente dagli affioramenti di calcari e radiolariti. La vegetazione presente, molto rada e di tipo prevalentemente spontaneo, e' rappresentata sopratutto dall'ampelodesmo tenax e dalla macchia mediterranea, con alberi isolati di ulivo, pistacchio selvatico, leccio lentisco, sommacco, artemisia, biancospino, oleastro carrubo, timo e con numerosi fiori, tra cui l'orchidea spontanea, il ciclamino montano, la sternbergia, l'iris, la mandragora. Nelle quote piu' basse di Monte Scalpello, dove il detrito di falda si e' accumulato e stabilizzato, vi era una vegetazione piu' fitta, di un tipo boschivo, che allo stato attuale risulta quasi del tutto scomparsa per cause antropiche. La frequentazione dei luoghi e' comunque ridotta, e cio' ha favorito il proliferare di conigli selvatici, lepri, donnole, istrici, ricci, talpe, piccoli roditori e rapaci; Considerato che nelle aree in oggetto si trovano alcuni manufatti che rivestono, nell'ambito geografico della zona, notevole importanza dal punto di vista storico-antropologico. Sulla sommita' di Monte Scalpello e' presente un eremo del '700 e dei resti di manufatti risalenti ad epoche precedenti. L'eremo e' sede di pellegrinaggi da parte di fedeli, che vi ascendono, nella prima domenica di maggio e di ottobre, per venerare la Madonna del Rosario. All'interno del santuario sono conservati, in un'urna di vetro, i "corpora sancta", cioe' i resti fossili di tre frati (Filippo Dulcetto, Matteo e Mariano Rotolo), che circa cinque secoli fa iniziarono a Monte Scalpello la loro esperienza ascetica. Nei secoli successivi il loro esempio fu seguito da altri monaci, che si stabilirono sulla sommita' del monte, caratterizzando con la loro attivita' questo luogo suggestivo: dell'uso monastico del sito rimangono, come testimonianze, le grandi strutturale di uso culturale ed i resti di altre strutture murarie, destinate al ricovero degli eremiti e degli animali e all'immagazzinamento di scorte alimentari ed idriche; strutture che, presumibilmente, sorgono su preesistenze di periodo arabo emirale o svevo. Di diversa origine sono i manufatti presenti alle falde di Monte Turcisi. Si tratta di una masseria che nel passato doveva rappresentare il fulcro di un'attivita' agricola, di tipo latifondistico, basata su forme di struttamento agricolo di tipo estensivo associato all'allevamento del bestiame. Il complesso doveva costituire, in passato, un piccolo fortilizio, ubicato su un poggio topograficamente baricentrico rispetto all'azienda agricola, ed era altresi' destinato ad ospitare campieri, gabelloti e braccianti agricoli. La struttura della masseria, in cio' assimilabile a quella di altri edifici presenti in Sicilia centro-orientale, e' caratterizzata da un vasto cortile ("corte"), di forma quadrangolare, esteso circa 500 mq, che accentra e collega le varie parti dell'edificio, e nel quale si svolgevano alcune delle attivita' della masseria, come l'allevamento del pollame e l'essiccazione dei prodotti della terra. I locali un tempo destinati all'esercizio delle varie funzioni preordinate alla gestione dell'azienda e le ampie stalle per l'allevamento del bestiame, sono in uno stato di profondo abbandono, causato dall'inadeguatezza delle strutture rispetto alle nuove esigenze dell'agricoltura, ma il manufatto costituisce non di meno una viva testimonianza dell'aspetto di una societa' e di un epoca ormai trascorsa; Rilevato l'interesse archeologico della sommita' di Monte Turcisi, ove esistono ruderi appartenenti ad una fortezza greca posta a dominare l'imbocco della valle del Dittaino. La fortezza (phrourion) mostra di avere avuto due fasi costruttive, la prima delle quali forse di epoca arcaica, mentre la seconda - caratterizzata da un avancorpo con tecnica muraria diversa (blocchi piu' piccoli lavorati a bugnato) - e' probabilmente ascrivibile alla eta' dionigiana (V-IV sec.). I resti del phrourion mostrano una cortina muraria di ottima fattura, che raggiunge in un punto l'altezza di circa 4 m, realizzata in tecnica pseudo isodoma, della quale costituisce, in Sicilia, uno dei migliori esempi. Nel tratto meglio conservato e' presente una porta di tipo sceo. L'area della fortezza fu occupata nel '600 da un eremo, al quale appartiene buona parte delle rovine visibili; Costatato che, per quanto sopra esposto, la zona sopra descritta possiede caratteristiche naturalistiche, che, unitamente alle peculiarita' geologiche del sito e alla sua particolare bellezza e suggestione paesaggistica, alla quale concorrono i manufatti presenti, importanti testimonianze sotto il profilo archeologico e storico-antropologico, la qualificano come un'area di straordinario interesse ambientale; Constatato che la zona e' sottoposta solo in parte non significativa a vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 431/1985 e non e' sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed e' dunque indispensabile doverla salvaguardare da interventi non programmati che possono comprometterla irrimediabilmente; Considerato che la suddetta necessita' acquista connotazioni di urgenza ed indifferibilita' a causa dell'assenza di misure di salvaguardia paesistico-ambientali del versante di Monte Scalpello facente parte delle provincia di Enna. L'unita' del contesto orografico e dei valori naturalistici e geologici del Monte Scalpello, mentre continua a postulare l'impellente adozione di strumenti che valgano a proteggere la porzione territoriale del monte ricadente nella competenza territoriale della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Enna, impone infatti, nella perdurante assenza di proposte in merito, di porre in atto le misure rimesse dall'ordinamento all'amministrazione dei beni culturali ed ambientali per la salvaguardia del contiguo versante montuoso compreso nella provincia di Catania, per il quale la competente sovrintendenza ha al contrario formulato specifica proposta di vincolo. Cio' nella considerazione che il paventato incontrollato esercizio nel versante ennese di una vasta attivita' estrattiva non normata dal Piano regionale dei materiali di cava comporta rischi di depauperamento del patrimonio naturalistico ed ambientale dell'intero Monte Scalpello e introduce maggiore valore alle emergenze presenti nel versante catanese, la cui protezione mediante adeguate misure di tutela e' inoltre ipotizzabile quale momento dissuasivo rispetto alla compromissione dell'interesse paesistico dell'altro crinale del Monte, nelle more della formulazione di specifiche iniziative di salvaguardia di quella porzione territoriale; Considerato che la bellezza suggestiva di queste zone rende necessario e improcrastinabile un intervento di tutela e di salvaguardia, mediante la normazione degli usi compatibili con le singolari valenze dei luoghi e, quindi, mediante apposito piano territoriale paesistico, creando in tal modo i presupposti per una corretta fruizione del bene, nel rispetto delle sue intrinseche caratteristiche tipologiche, archeologiche, storico-antropologiche, paesaggistiche e naturali; Ritenuta sin da adesso la opportunita' di garantire migliori condizioni di tutela che valgono ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore dell'area sopra descritta facente parte del territorio comunale di Castel di Judica che comporterebbero l'irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico e naturalistico del sito, pervenendo alla dichiarazione di immodificabilita' temporanea del territorio in argomento in applicazione dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991; Ritenuto che alla dichiarazione di immodificabilita' temporanea interessante il territorio suddetto debba far seguito l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 1- bis della legge n. 431/1985, mediante la redazione di un piano territoriale paesistico; Considerato che, ai sensi del disposto della legge 19 novembre 1968, n. 1187, e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 38, applicabili al caso di specie in assenza di specifica disposizione normativa, si impone di apporre un termine finale al provvedimento di vincolo, ferma restando la condizione risolutiva alla approvazione del piano territoriale paesistico dell'area suddetta; Ritenuto di dovere commisurare detto termine in non oltre anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, allo scopo di verificare la persistenza delle condizioni legittimanti la misura di salvaguardia in relazione alla redazione del piano territoriale paesistico; Per tali motivi; Decreta: Art. 1. Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nell'area di Monte Scalpello e di Monte Turcisi, facente parte del territorio comunale di Caste di Judica (Catania), descritta come in premessa e delimitata nelle planimetrie allegate sub A, B, C, D, E ed F, che formano parte integrante del presente decreto, al fine di garantire le migliori condizioni di tutela, sono vietate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 maggio 1991, n. 15, fino alla approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, non oltre il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonche' qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore dell'area sopradescritta.