L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED
               AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto lo statuto della regione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637;
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'amministrazione della regione siciliana, approvato  con  decreto
provinciale e regionale 28 febbraio 1979, n. 70;
  Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
  Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
  Esaminata  la proposta della soprintendenza per i beni culturali ed
ambientali di Catania, che,  con  nota  protocollo  n.  9074  del  29
ottobre  1992 e successive integrazioni fornite con nota prot. n. 166
del 9 gennaio 1995, ha chiesto che  vengano  adottate  le  misure  di
salvaguardia  di  cui  all'art.  5 della legge regionale n. 15/91 sui
territori di Monte Scalpello e di Monte Turcisi in agro di Castel  di
Judica (Catania), cosi' come di seguito delimitati:
   Monte Scalpello - fogli 3 e 4 NCT comune di Castel di Judica.
  La   delimitazione   dell'area   e'   data,  a  nord,  dal  margine
settentrionale dei fogli 3 e 4 e corre da ovest verso  est  lungo  il
margine  meridionale  della  provincia  di Enna, comune di Agira, dal
limite ovest della part. 1 del foglio 3  sino  al  limite  est  della
part. 18, foglio 4.
  Ad  est  e  a  sud,  l'area  oggetto  della  proposta di vincolo e'
delimitata dalla linea che corre, verso sud, lungo il margine tra  la
part.  20  del  foglio 4, compresa nell'area medesima, e il foglio 1,
sino ad incontrare il ciglio  settentrionale  della  strada  comunale
Cuticchi-Catenanuova,  il  cui  tracciato percorre in direzione ovest
sino ad incontrare la part. 12 del foglio 3.
  Ad ovest, la delimitazione corre da sud verso nord, dapprima  lungo
il  margine est della part. 12 del foglio 3 - esclusa dal vincolo - e
successivamente lungo il margine ovest delle particelle 11  e  1  del
foglio  3  -  incluse  nel vincolo, sino a congiungersi con il limite
nord-ovest dell'area oggetto della proposta di vincolo.
  Il  tutto  come  meglio  evidenziato  nelle  planimetrie  catastali
allegate  sub  A  e B e nella rappresentazione cartografica d'insieme
allegata sub C.
  Monte Turcisi - fogli 27 e 43 NCT comune di Castel di Judica.
  Nel foglio 27, la delimitazione dell'area compresa  nella  proposta
di  vincolo  procede  dal  confine  con  il  foglio  43  in direzione
nord-ovest, lungo il margine meridionale delle particelle  21  e  17.
Prosegue  prima  verso  nord  e poi in direzione est lungo il margine
delle particelle 17, 18, 24, 25, 27, 157, 91 e 102, tutte  vincolate.
Ingloba  lo  sviluppo  A  e  prosegue  verso  sud  lungo  il  margine
meridionale della part. 91 e quello orientale delle particelle 28,  8
e 104, vincolate, sino al confine con il foglio 43.
  Nel foglio 43 sono comprese nella proposta di vincolo le particelle
2 e 17, a ridosso del foglio 27.
  Il  tutto  come  meglio  evidenziato  nelle  planimetrie  catastali
allegate sub D e E e nella  rappresentazione  cartografica  d'insieme
allegato sub F.
  Considerato  che,  dal  punto  di vista geografico, l'area di Monte
Scalpello, oggetto della  proposta  di  vincolo,  e'  la  parte  piu'
elevata  (m  583  s.l.m.)  di  una  dorsale  che  si  estende per una
lunghezza di circa 2,5 - 3,0 km in direzione E-O al  confine  tra  la
provincia di Enna e quella di Catania.
  La  porzione territoriale rientrante in detta provincia, alla quale
si riferisce la sopradescritta misura di salvaguardia,  e'  riportata
sulla  cartografia  dell'I.G.M., tav. Catenanuova (269 IV SE), mentre
il Monte Turcisi, che costituisce una delle alture che circondano  la
Piana  di Catania, e che si presenta come un'emergenza isolata e meno
elevata dell'altra (m 508 s.l.m.),  e'  riportato  sulla  tav.  Monte
Turcisi (269 II NO).
  I   monti,   ben  visibili  dall'autostrada  Palermo-Catania,  sono
raggiungibili dalle uscite di  Catenanuova  (Monte  Scalpello)  e  di
Sferro (Monte Turcisi);
  Considerata  la peculiarita' geologica delle aree in oggetto, nelle
quali affiora una successione calcareo-silicea  mesozoica  di  fascia
imerese,  in  posizione piu' esterna di quella di analoghe formazioni
della Sicilia settentrionale, molto ricca di fossili triassici.
  Per detti motivi, esse sono state oggetto di  studi  specifici  che
vanno dai primi anni dell'800 ai giorni nostri.
  La  successione  stratigrafica  dei  terreni affioranti, denominata
unita' di Monte Judica, inizia con una alternanza  argilloso-calcareo
arenacea  (formazione Mufara), ricca di faune fossili ed ammonoidi, a
lamellibranchi  e  a  gastoropodi,  appartenente  al  carnico   medio
superiore; seguono, in alto, calcari con selce del carnico superiore,
radiolarite  giurassiche con vulcaniti, marne e calcari marnosi rossi
e biancastri in facies  di  scaglia  ed  infine  argille  marnose  ed
arenarie glauconitiche dell'oligocene-miocene superiore-medio.
  Detta  successione e' molto simile ad altre affioranti nei monti di
Termini Imerese e nelle Madonie occidentali, ma, nel  sito  di  Monte
Judica,  si  caratterizza  per  la  varieta' dei colori e delle forme
degli affioramenti, molto suggestivi e spettacolari, dei calcari  con
selce e delle radiolariti;
  Considerato  che, dal punto di vista paesaggistico e naturalistico,
l'area si  presenta  morfologicamente  caratterizzata  da  costoni  a
strapiombo,  formati  prevalentemente dagli affioramenti di calcari e
radiolariti.
  La vegetazione presente,  molto  rada  e  di  tipo  prevalentemente
spontaneo, e' rappresentata sopratutto dall'ampelodesmo tenax e dalla
macchia   mediterranea,  con  alberi  isolati  di  ulivo,  pistacchio
selvatico,  leccio  lentisco,   sommacco,   artemisia,   biancospino,
oleastro  carrubo,  timo  e  con  numerosi  fiori, tra cui l'orchidea
spontanea,  il  ciclamino  montano,  la   sternbergia,   l'iris,   la
mandragora.
  Nelle quote piu' basse di Monte Scalpello, dove il detrito di falda
si  e'  accumulato e stabilizzato, vi era una vegetazione piu' fitta,
di un tipo boschivo, che allo stato attuale risulta quasi  del  tutto
scomparsa per cause antropiche.
  La  frequentazione  dei  luoghi  e'  comunque  ridotta,  e  cio' ha
favorito  il  proliferare  di  conigli  selvatici,  lepri,   donnole,
istrici, ricci, talpe, piccoli roditori e rapaci;
  Considerato  che  nelle aree in oggetto si trovano alcuni manufatti
che rivestono, nell'ambito geografico della zona, notevole importanza
dal punto di vista storico-antropologico.
  Sulla sommita' di Monte Scalpello e' presente un eremo del  '700  e
dei  resti  di  manufatti  risalenti ad epoche precedenti. L'eremo e'
sede di pellegrinaggi da parte di fedeli,  che  vi  ascendono,  nella
prima  domenica  di  maggio e di ottobre, per venerare la Madonna del
Rosario. All'interno del santuario sono  conservati,  in  un'urna  di
vetro,  i  "corpora  sancta",  cioe'  i  resti  fossili  di tre frati
(Filippo Dulcetto, Matteo e Mariano Rotolo), che circa cinque  secoli
fa iniziarono a Monte Scalpello la loro esperienza ascetica.
  Nei  secoli  successivi il loro esempio fu seguito da altri monaci,
che si stabilirono sulla sommita' del monte, caratterizzando  con  la
loro  attivita'  questo luogo suggestivo: dell'uso monastico del sito
rimangono, come testimonianze, le grandi strutturale di uso culturale
ed i resti di altre strutture murarie, destinate  al  ricovero  degli
eremiti  e  degli animali e all'immagazzinamento di scorte alimentari
ed idriche; strutture che, presumibilmente, sorgono  su  preesistenze
di periodo arabo emirale o svevo.
  Di  diversa  origine  sono i manufatti presenti alle falde di Monte
Turcisi.
  Si tratta di una masseria che nel passato doveva  rappresentare  il
fulcro  di  un'attivita'  agricola, di tipo latifondistico, basata su
forme  di  struttamento  agricolo   di   tipo   estensivo   associato
all'allevamento del bestiame.
  Il  complesso doveva costituire, in passato, un piccolo fortilizio,
ubicato  su  un   poggio   topograficamente   baricentrico   rispetto
all'azienda agricola, ed era altresi' destinato ad ospitare campieri,
gabelloti e braccianti agricoli. La struttura della masseria, in cio'
assimilabile   a   quella   di  altri  edifici  presenti  in  Sicilia
centro-orientale, e' caratterizzata da un vasto cortile ("corte"), di
forma quadrangolare, esteso circa 500 mq, che accentra e  collega  le
varie  parti  dell'edificio,  e  nel quale si svolgevano alcune delle
attivita'  della  masseria,  come   l'allevamento   del   pollame   e
l'essiccazione dei prodotti della terra.
  I  locali  un  tempo  destinati  all'esercizio delle varie funzioni
preordinate  alla  gestione  dell'azienda  e  le  ampie  stalle   per
l'allevamento  del bestiame, sono in uno stato di profondo abbandono,
causato  dall'inadeguatezza  delle  strutture  rispetto  alle   nuove
esigenze  dell'agricoltura,  ma  il manufatto costituisce non di meno
una viva testimonianza dell'aspetto di una societa'  e  di  un  epoca
ormai trascorsa;
  Rilevato  l'interesse archeologico della sommita' di Monte Turcisi,
ove esistono ruderi  appartenenti  ad  una  fortezza  greca  posta  a
dominare l'imbocco della valle del Dittaino.
  La fortezza (phrourion) mostra di avere avuto due fasi costruttive,
la  prima  delle  quali  forse  di epoca arcaica, mentre la seconda -
caratterizzata da un avancorpo con tecnica muraria  diversa  (blocchi
piu'  piccoli lavorati a bugnato) - e' probabilmente ascrivibile alla
eta' dionigiana (V-IV sec.).  I  resti  del  phrourion  mostrano  una
cortina  muraria  di  ottima  fattura,  che  raggiunge  in  un  punto
l'altezza di circa 4 m, realizzata in tecnica pseudo  isodoma,  della
quale  costituisce,  in  Sicilia, uno dei migliori esempi. Nel tratto
meglio conservato e' presente una porta di tipo sceo.
  L'area della fortezza fu occupata nel '600 da un  eremo,  al  quale
appartiene buona parte delle rovine visibili;
  Costatato  che,  per  quanto sopra esposto, la zona sopra descritta
possiede  caratteristiche  naturalistiche,   che,   unitamente   alle
peculiarita'  geologiche  del  sito e alla sua particolare bellezza e
suggestione  paesaggistica,  alla  quale   concorrono   i   manufatti
presenti,  importanti  testimonianze  sotto il profilo archeologico e
storico-antropologico, la qualificano come un'area  di  straordinario
interesse ambientale;
  Constatato   che   la   zona   e'  sottoposta  solo  in  parte  non
significativa  a  vincolo  paesaggistico  ai  sensi  della  legge  n.
431/1985  e  non  e' sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi
della legge 29 giugno 1939, n.  1497,  ed  e'  dunque  indispensabile
doverla  salvaguardare  da  interventi  non  programmati  che possono
comprometterla irrimediabilmente;
  Considerato che la suddetta  necessita'  acquista  connotazioni  di
urgenza  ed  indifferibilita'  a  causa  dell'assenza  di  misure  di
salvaguardia paesistico-ambientali del versante  di  Monte  Scalpello
facente parte delle provincia di Enna.
  L'unita'  del  contesto  orografico  e  dei  valori naturalistici e
geologici  del  Monte  Scalpello,   mentre   continua   a   postulare
l'impellente  adozione  di  strumenti  che  valgano  a  proteggere la
porzione  territoriale   del   monte   ricadente   nella   competenza
territoriale  della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali
di Enna, impone infatti, nella  perdurante  assenza  di  proposte  in
merito,   di   porre  in  atto  le  misure  rimesse  dall'ordinamento
all'amministrazione  dei  beni  culturali  ed   ambientali   per   la
salvaguardia  del contiguo versante montuoso compreso nella provincia
di Catania, per il quale la competente sovrintendenza ha al contrario
formulato specifica proposta di vincolo.
  Cio' nella considerazione che il paventato incontrollato  esercizio
nel versante ennese di una vasta attivita' estrattiva non normata dal
Piano   regionale   dei   materiali   di   cava  comporta  rischi  di
depauperamento del patrimonio naturalistico ed ambientale dell'intero
Monte Scalpello e introduce maggiore valore alle  emergenze  presenti
nel  versante catanese, la cui protezione mediante adeguate misure di
tutela e' inoltre ipotizzabile quale momento dissuasivo rispetto alla
compromissione  dell'interesse  paesistico  dell'altro  crinale   del
Monte,  nelle  more  della  formulazione  di specifiche iniziative di
salvaguardia di quella porzione territoriale;
  Considerato  che  la  bellezza  suggestiva  di  queste  zone  rende
necessario   e   improcrastinabile  un  intervento  di  tutela  e  di
salvaguardia, mediante la normazione degli  usi  compatibili  con  le
singolari  valenze  dei  luoghi  e,  quindi,  mediante apposito piano
territoriale paesistico, creando in tal modo i  presupposti  per  una
corretta  fruizione  del  bene,  nel  rispetto  delle sue intrinseche
caratteristiche tipologiche,  archeologiche,  storico-antropologiche,
paesaggistiche e naturali;
  Ritenuta  sin  da  adesso  la  opportunita'  di  garantire migliori
condizioni  di  tutela  che   valgono   ad   impedire   modificazioni
dell'aspetto  esteriore  dell'area  sopra descritta facente parte del
territorio  comunale  di  Castel  di   Judica   che   comporterebbero
l'irreparabile   compromissione   delle   caratteristiche  di  pregio
paesistico e naturalistico del sito, pervenendo alla dichiarazione di
immodificabilita'  temporanea  del   territorio   in   argomento   in
applicazione dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991;
  Ritenuto  che  alla  dichiarazione  di immodificabilita' temporanea
interessante il territorio suddetto debba far seguito l'emanazione di
una adeguata  e  definitiva  disciplina  di  uso  del  territorio  da
dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 1-
bis  della  legge  n.  431/1985,  mediante  la  redazione di un piano
territoriale paesistico;
  Considerato che, ai sensi del  disposto  della  legge  19  novembre
1968,  n.  1187, e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973,
n. 38,  applicabili  al  caso  di  specie  in  assenza  di  specifica
disposizione  normativa,  si  impone  di apporre un termine finale al
provvedimento di vincolo, ferma  restando  la  condizione  risolutiva
alla   approvazione   del  piano  territoriale  paesistico  dell'area
suddetta;
  Ritenuto di dovere commisurare detto termine in non oltre anni  due
dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto nella Gazzetta
ufficiale della  regione  siciliana,  allo  scopo  di  verificare  la
persistenza  delle  condizioni legittimanti la misura di salvaguardia
in relazione alla redazione del piano territoriale paesistico;
  Per tali motivi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per le motivazioni espresse in premessa,  che  costituiscono  parte
integrante  e  sostanziale  del  presente provvedimento, nell'area di
Monte Scalpello e di Monte  Turcisi,  facente  parte  del  territorio
comunale  di  Caste di Judica (Catania), descritta come in premessa e
delimitata nelle planimetrie allegate sub A, B, C, D,  E  ed  F,  che
formano  parte  integrante del presente decreto, al fine di garantire
le migliori condizioni di tutela, sono vietate, ai sensi  e  per  gli
effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 maggio 1991, n. 15, fino
alla  approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, non
oltre il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente
decreto  nella  Gazzetta  ufficiale  della  regione  siciliana,  ogni
modificazione  dell'assetto  del  territorio  nonche' qualsiasi opera
edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione  ordinaria,
straordinaria,  di  consolidamento statico e di restauro conservativo
che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore  dell'area
sopradescritta.