AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportati tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 marzo 1994, n. 186, 23 maggio 1994, n. 305, 22 luglio 1994, n. 461, 19 settembre 1994, n. 554, 18 novembre 1994, n. 635, 21 gennaio 1995, n. 20, 22 marzo 1995, n. 86, 19 maggio 1995, n. 184 e 21 luglio 1995, n. 294, nonche' del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 273, recante disposizioni in materia sanitaria". I DD.LL. sopracitati ad esclusione del D.L. n. 273/1994, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 117 del 21 maggio 1994, n. 171 del 23 luglio 1994, n. 221 del 21 settembre 1994, n. 272 del 21 novembre 1994, n. 17 del 21 gennaio 1995, n. 69 del 23 marzo 1995, n. 117 del 22 maggio 1995, n. 170 del 22 luglio 1995, n. 221 del 21 settembre 1995; il D.L. n. 273/1994 non e' stato convertito in legge per voto contrario della Camera dei deputati (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 129 del 4 giugno 1994). Art. 1. 1. Fino a che non abbia luogo la determinazione dei prezzi ai sensi della deliberazione del CIPE indicante i criteri per la fissazione del prezzo medio europeo dei farmaci, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le specialita' medicinali collocate nelle classi di cui alle lettere a) e b) del comma 10 dello stesso articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, vengono commercializzate ai prezzi indicati dalle aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, che siano stati giudicati dalla Commissione unica del farmaco compatibili con i vincoli di spesa farmaceutica previsti dalla medesima legge n. 537 del 1993. 2. A partire dal 22 marzo 1995 i prezzi dei farmaci di cui alla lettera c) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono liberamente determinati dalle imprese produttrici e sono unici su tutto il territorio nazionale. 3. Fino al 20 novembre 1995 i prezzi dei farmaci di cui al comma 2 non possono subire variazioni di aumento superiore al dieci per cento al netto delle aliquote IVA, rispetto ai prezzi in vigore alla data del 20 marzo 1995. 4. I prezzi dei farmaci di nuova registrazione e le variazioni di prezzo relative ai farmaci gia' registrati devono essere comunicati alla segreteria del CIPE trenta giorni prima della loro applicazione. Gli uffici tecnici della segreteria del CIPE predispongono, entro il 30 giugno 1995, una relazione sull'andamento del settore relativo ai farmaci collocati nella classe di cui alla lettera c) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 5. Le imprese, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono uniformare i prezzi in base alle precedenti disposizioni.
Riferimenti normativi: - Il testo dei commi 10 e 12 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, e' il seguente: "10. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del farmaco di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, procede alla riclassificazione delle specialita' medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi in una delle seguenti classi: a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche: b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a), di rilevante interesse terapeutico; c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a) e b). 11. (Omissis). 12. A decorrere dal 10 gennaio 1994, i prezzi delle specialita' medicinali, esclusi i medicinali da banco, sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo le modalita' indicate dal ClPE e non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti similari e inerenti al medesimo principio nell'ambito della Comunita' europea; se inferiori, l'adeguamento alla media comunitaria non potra' avvenire in misura superiore al 20 per cento annuo della differenza. Sono abrogate le disposizioni che attribuiscono al CIP competenze in materia di fissazione e revisione del prezzo delle specialita' medicinali".