AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sul terminale sono riportati tra i segni (( ... )).
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti  sulla base dei decreti-legge 18 marzo 1994, n. 186,
23 maggio 1994, n. 305, 22 luglio 1994, n. 461, 19 settembre 1994, n.
554, 18 novembre 1994, n. 635, 21 gennaio 1995, n. 20, 22 marzo 1995,
n. 86, 19 maggio 1995, n. 184 e 21 luglio 1995, n. 294,  nonche'  del
decreto-legge 6 maggio 1994, n.  273, recante disposizioni in materia
sanitaria".  I DD.LL. sopracitati ad esclusione del D.L. n. 273/1994,
di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non  sono  stati
convertiti  in  legge  per  decorrenza  dei termini costituzionali (i
relativi comunicati sono  stati  pubblicati,  rispettivamente,  nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 117 del 21 maggio 1994, n.
171 del 23 luglio 1994, n.  221 del 21 settembre 1994, n. 272 del  21
novembre 1994, n. 17 del 21 gennaio 1995, n. 69 del 23 marzo 1995, n.
117  del  22  maggio 1995, n.   170 del 22 luglio 1995, n. 221 del 21
settembre 1995; il D.L. n.  273/1994 non e' stato convertito in legge
per voto contrario della Camera dei deputati (il relativo  comunicato
e'  stato  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
129 del 4 giugno 1994).
                               Art. 1.
  1. Fino a che non abbia luogo la determinazione dei prezzi ai sensi
della deliberazione del CIPE indicante i criteri  per  la  fissazione
del  prezzo  medio  europeo  dei  farmaci,  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  le
specialita'  medicinali collocate nelle classi di cui alle lettere a)
e b) del comma 10 dello stesso articolo 8 della citata legge  n.  537
del  1993,  vengono commercializzate ai prezzi indicati dalle aziende
titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio,  che  siano
stati giudicati dalla Commissione unica del farmaco compatibili con i
vincoli  di  spesa  farmaceutica previsti dalla medesima legge n. 537
del 1993.
  2. A partire dal 22 marzo 1995 i prezzi dei  farmaci  di  cui  alla
lettera  c)  dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, sono liberamente determinati dalle imprese produttrici e sono
unici su tutto il territorio nazionale.
  3. Fino al 20 novembre 1995 i prezzi dei farmaci di cui al comma  2
non possono subire variazioni di aumento superiore al dieci per cento
al  netto  delle aliquote IVA, rispetto ai prezzi in vigore alla data
del 20 marzo 1995.
  4. I prezzi dei farmaci di nuova registrazione e le  variazioni  di
prezzo  relative  ai farmaci gia' registrati devono essere comunicati
alla segreteria del CIPE trenta giorni prima della loro applicazione.
Gli uffici tecnici della segreteria del CIPE predispongono, entro  il
30  giugno 1995, una relazione sull'andamento del settore relativo ai
farmaci collocati nella classe di cui alla lettera  c)  dell'articolo
8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
  5.  Le  imprese, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore
del presente  decreto,  devono  uniformare  i  prezzi  in  base  alle
precedenti disposizioni.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Il testo dei commi 10 e 12 dell'art. 8 della legge 24
          dicembre 1993, n. 537,  recante  interventi  correttivi  di
          finanza pubblica, e' il seguente:
             "10. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del
          farmaco di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno
          1993,   n.   266,   procede  alla  riclassificazione  delle
          specialita' medicinali e dei preparati galenici di  cui  al
          comma 9 del presente articolo, collocando i medesimi in una
          delle seguenti classi:
               a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche:
               b)  farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a),
          di rilevante interesse terapeutico;
               c) altri farmaci privi delle caratteristiche  indicate
          alle lettere a) e b).
             11. (Omissis).
             12.  A  decorrere  dal  10  gennaio 1994, i prezzi delle
          specialita' medicinali, esclusi i medicinali da banco, sono
          sottoposti a regime di sorveglianza  secondo  le  modalita'
          indicate  dal  ClPE  e  non  possono  superare la media dei
          prezzi risultanti  per  prodotti  similari  e  inerenti  al
          medesimo  principio nell'ambito della Comunita' europea; se
          inferiori, l'adeguamento alla media comunitaria non  potra'
          avvenire  in  misura  superiore al 20 per cento annuo della
          differenza. Sono abrogate le disposizioni che attribuiscono
          al CIP competenze in materia di fissazione e revisione  del
          prezzo delle specialita' medicinali".