L'allegato  al  decreto   citato   in   epigrafe,   riguardante   il
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata "Vin Santo del Chianti  Classico  DOC",  riportato  nella
suindicata  Gazzetta Ufficiale, da pag. 23 a pag. 25, deve intendersi
annullato e sostituito dal seguente testo:
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
   CONTROLLATA "VIN SANTO DEL CHIANTI CLASSICO".
                               Art. 1.
   La denominazione di origine controllata  "Vin  Santo  del  Chianti
Classico"  e'  riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
   La denominazione di origine controllata  "Vin  Santo  del  Chianti
Classico"  puo'  essere  integrata  dalle  specificazioni  "occhio di
pernice" e "riserva".
                               Art. 2.
   La denominazione di origine controllata  "Vin  Santo  del  Chianti
Classico"  e  "Vin  Santo del Chianti Classico occhio di pernice" e/o
"riserva" sono riservate ai vini ottenuti dalle uve  provenienti  dai
vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la  seguente  composizione
ampelografica:
  "Vin Santo del Chianti Classico":
    Trebbiano Toscano e Malvasia, da soli o congiuntamente,
minimo 70%.
   Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve  di  altri
vitigni  a  bacca bianca e rossa, raccomandati e/o autorizzati per le
province di Firenze e Siena, fino ad un massimo del 30%.
  "Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice":
    Sangiovese: minimo 50%.
   Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve  di  altri
vitigni,  a bacca rossa o bianca, raccomandati e/o autorizzati per le
province di Firenze e di Siena fino ad un massimo del 50%.
                               Art. 3.
   Le uve destinate alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di
origine controllata "Vin Santo del Chianti Classico" e "Vin Santo del
Chianti  Classico  occhio  di  pernice"  e/o  "riserva" devono essere
prodotte nei terreni dell'intero  territorio  del  Chianti  Classico,
delimitato con decreto interministeriale 31 luglio 1932.
   Tale  zona  e'  cosi' delimitata: "Incominciando dalla descrizione
del confine della parte di questa zona che appartiene alla  provincia
di  Siena,  si prende come punto di partenza quello in cui il confine
fra le due province di Siena ed Arezzo  viene  incrociato  dal  Borro
Ambrella   della   Vena  presso  Pancole  in  comune  di  Castelnuovo
Berardenga.
   Da questo punto il confine  segue  il  torrente  Ambra  e  un  suo
affluente  non  nominato  fino al podere Ciarpella, poi la mulattiera
che porta al podere Casa al Frate. Da qui segue  una  linea  virtuale
fino all'Ombrone (quota 298).
   Di qui seguendo una mulattiera, raggiunge quota 257, dove incontra
una  carrareccia, che sbocca sulla strada per Castelnuovo Berardenga.
Risale detta strada fino a quota 354. Da qui segue  il  fosso  Malena
Morta fino alla sua confluenza col Borro Spugnaccio; poi ancora lungo
detto  fosso  della Malena Morta fino a Pialli (quota 227). Segue poi
per breve tratto il fosso Malena Viva, per poi volgere per una  linea
virtuale  passante  per  S.  Lucia  (quota  252 e 265) verso l'Arbia.
Raggiunto questo torrente, lo risale lungo il confine  amministrativo
fra i comuni di Siena e Castelnuovo Berardenga.
   Di  qui  il  confine  della  zona continua a coincidere con quelli
amministrativi  di   Siena,   Castelnuovo   Berardenga,   Castellina,
Monteriggioni  e Poggibonsi, fino a incontrare, in corrispondenza del
Borro di Granaio, il confine della provincia di  Firenze,  che  segue
fino  presso  il  podere  Le  Valli.  Indi  segue  la strada comunale
toccando S. Giorgio e le sorgenti di Cinciano, e proseguendo  fino  a
incontrare  nuovamente il confine provinciale, che e' pure quello tra
i comuni di Poggibonsi e Barberino, poi il torrente  Drove,  entrando
in provincia di Firenze.
   A questo punto si inizia la descrizione del confine della parte di
questa  zona  che  appartiene  alla  provincia  di  Firenze. Il detto
confine per un primo tratto segue il torrente Drove  fino  al  Mulino
della Chiara, dove incontra il confine amministrativo fra i comuni di
Tavarnelle  e  Barberino, che segue per breve tratto, per poi piegare
un po' a oriente lungo altro torrentello, passando per ca'  Biricucci
e   Belvedere   fino   a   incontrare   subito   dopo  la  strada  S.
Donato-Tavernelle che segue fino a Morocco;  e  poi,  con  una  linea
virtuale che passa per Figlinella, giunge a Sambuca, dove incontra il
torrente Pesa. Seguendo sempre il corso del torrente, coincide per un
primo  tratto  col confine amministrativo fra i comuni di S. Casciano
Val di Pesa e Tavarnelle, poi ritrova il torrente dopo  Ponte  Rotto.
Da  questo  punto  il  confine  della  zona  coincide  con  i confini
amministrativi dei comuni di San Casciano e Greve.
   Qui si rientra nella provincia di Siena ed il confine  della  zona
del Chianti Classico coincide con quello amministrativo dei comuni di
Radda  in  Chianti  e  Gaiole,  e  per  breve  tratto  di Castelnuovo
Berardenga, fino a trovare il punto di partenza della descrizione  di
questa zona.
                               Art. 4.
   1.  Le  condizioni  ambientali  e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini "Vin Santo  del  Chianti  classico"  e  "Vin
Santo  del  Chianti  Classico occhio di pernice" e/o "riserva" devono
essere quelle tradizionali della zona e  comunque  atte  a  conferire
alle  uve,  ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche
di qualita'.
   2. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai  fini  dell'iscrizione
all'albo  di  cui  all'art.  15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
unicamente i vigneti di giacitura collinare e orientamento adatti,  i
cui  terreni  -  situati  ad una altitudine non superiore a 700 metri
s.l.m.  -  sono  costituiti  in  prevalenza  da  substrati  arenacei,
calcareo-marnosi, da scisti argillosi, da sabbie e ciottolami.
   3.  I  sesti  d'impianto,  le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o  comunque  atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
   4. Sono esclusi i sistemi espansi.
   5.  I nuovi impianti ed i reimpianti devono prevedere un minimo di
3.350 ceppi per ettaro e la produzione massima  per  ceppo  non  deve
superare i 3 kg.
   6. E' vietata ogni pratica di forzatura.
   7.  La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non
deve superare i 100 q.li.
   8. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli,  la
resa deve essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve,
purche'  la  produzione  globale  del  vigneto  non superi del 20% il
limite medesimo.
   9. La eccedenza delle uve, nel limite  massimo  del  20%,  non  ha
diritto alla denominazione di origine controllata.
   10.  Fermi  restando  i  limiti  sopra  indicati la produzione per
ettaro, in coltura  promiscua,  deve  essere  calcolata,  rispetto  a
quella  specializzata,  in  rapporto  al  numero  delle piante e alla
produzione per ceppo.
                               Art. 5.
   1.  Le  operazioni  di   vinificazione,   di   conservazione,   di
invecchiamento  e  di  imbottigliamento  dei  vini  di cui all'art. 2
devono essere effettuate nell'intero territorio del Chianti  Classico
di cui all'art. 3 del presente disciplinare di produzione.
   Tuttavia,  le  operazioni  di  vinificazione  sono  consentite  su
autorizzazione del MiRAAF, previa istruttoria della regione  Toscana,
in  cantine situate al di fuori del territorio suddetto, ma non oltre
10 km in linea d'area dal confine, sempre che tali cantine  risultino
preesistenti   al   momento   dell'entrata  in  vigore  del  presente
disciplinare  e  siano  di  pertinenza  di  aziende   che   in   esse
vinifichino,   singolarmente   o  collettivamente,  uve  idonee  alla
produzione di "Vin Santo del Chianti Classico"  ottenute  da  vigneti
propri.
   2.  La resa massima dell'uva in vino finito "Vin Santo del Chianti
Classico" non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca  al  terzo
anno d'invecchiamento del vino.
   3.  Le  uve  provenienti dai vigneti iscritti all'albo del Chianti
Classico DOCG possono essere destinate alla produzione dei vini  "Vin
Santo  del Chianti Classico" e "Vin Santo del Chianti Classico occhio
di pernice" DOC, qualora i produttori interessati optino in  tutto  o
in  parte  per  tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle
uve e del vino.
   Per il vino prodotto nel territorio  di  cui  all'art.  3,  avente
diritto  alla DOC "Vin Santo del Chianti Classico" e/o "Vin Santo del
Chianti Classico occhio di  pernice",  il  termine  "Classico"  segue
obbligatoriamente  la  denominazione di origine "Chianti" anche nella
denuncia delle uve o nella dichiarazione di produzione, nei  registri
e nei documenti di accompagnamento.
   In   deroga   a   tale   obbligo,   tuttavia,  e'  consentito  che
contemporaneamente alla denuncia delle uve o alla dichiarazione della
produzione del vino, di cui all'art. 16 della legge  n.  164/1992,  e
comunque  entro  e  non  oltre  il  15  dicembre dell'anno stesso del
raccolto, i produttori dell'uva o  del  vino  possano  rinunciare  al
diritto alla specificazione "Classico".
   Tale  rinuncia,  che e' irrevocabile, si riferisce a tutta o parte
della produzione aziendale  e  comporta  separata  annotazione  della
quantita' e dei vasi vinari in cui essa e' conservata nel registro di
produzione o di carico e scarico.
   4. Il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:
    l'uva   dopo   aver   subito  un'accurata  cernita,  deve  essere
sottoposta ad appassimento naturale, puo' essere ammostata non  prima
del  1  dicembre  dell'anno  di  raccolto  e  non  oltre  il 31 marzo
dell'anno successivo;
    l'appassimento delle uve  deve  avvenire  in  locali  idonei;  e'
ammessa  una  parziale  disidratazione  con  aria  ventilata  e  deve
raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 27%;
    la vinificazione, la conservazione e  l'invecchiamento  del  "Vin
Santo  del  Chianti  Classico"  deve  avvenire in recipienti di legno
(caratelli) di capacita' non superiore ai 5 ettolitri;
    l'immissione al consumo del "Vin Santo del  Chianti  Classico"  e
del  "Vin  Santo  del  Chianti  Classico  occhio di pernice" non puo'
avvenire prima del 1 novembre del terzo anno successivo a  quello  di
produzione delle uve;
    l'immissione  al  consumo  del  "Vin  Santo  del Chianti Classico
riserva" non puo' avvenire prima  del  1  novembre  del  quarto  anno
successivo a quello di produzione delle uve;
    al termine del periodo d'invecchiamento il prodotto deve avere un
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo del 16%.
                               Art. 6.
   1.  Il  vino a denominazione di origine controllata "Vin Santo del
Chianti Classico" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
    colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato intenso;
    odore: etereo, intenso, caratteristico;
    sapore: armonico, vellutato, con piu' pronunciata rotondita'  per
il tipo amabile;
    titolo alcolometrico volumico complessivo minimo 16% di cui:
     per  il tipo secco: almeno il 14% svolto ed un massimo del 2% da
svolgere;
     per il tipo amabile: almeno il 13% svolto ed un minimo del 3% da
svolgere;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille nel  tipo  secco  e  5  per
mille nel tipo amabile;
    acidita' volatile massima: 1,6 per mille;
    estratto secco netto: minimo 21 per mille.
   2.  Il  vino a denominazione di origine controllata "Vin Santo del
Chianti Classico  occhio  di  pernice"  all'atto  dell'immissione  al
consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: da rosa intenso a rosa pallido;
    odore: caldo intenso;
    sapore: dolce, morbido, vellutato e rotondo;
    titolo  alcolometrico volumico complessivo: minimo 17% di cui 14%
svolto;
    acidita' totale minima: 4 per mille;
    acidita' volatile massima: 1,6 per mille;
    estratto secco netto: minimo 26 per mille.
                               Art. 7.
   1. Alle denominazioni di origine controllata di cui all'art. 1  e'
vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  diversa da quelle
previste nel presente disciplinare di  produzione  ivi  compresi  gli
aggettivi  "extra",  "fine",  "scelto",  "selezionato", "superiore" e
similari.
   2.  E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni  che facciano
riferimento a nomi, ragioni  sociali  e  marchi  privati  non  aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
   3.  E'  consentito  altresi'  l'uso  di  indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento  a  comuni,  frazioni,  aree,
fattorie,  zone  e  localita'  comprese  nella  zona  delimitata  nel
precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le  uve  da
cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
   4.  I  vini  a denominazione di origine controllata "Vin Santo del
Chianti Classico" devono essere immessi al consumo esclusivamente  in
bottiglie di capacita' non superiore a 0,750 litri.
   5. Sulla confezione deve risultare obbligatoriamente l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve.