IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute; Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995; Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; Visto il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie; Visto, in particolare, l'art. 10 del suindicato decreto-legge, con cui si prevede: al primo comma: che le richieste presentate con le modalita' indicate nel decreto del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, per la estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi di imposta chiusi ento il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, sono oggetto di controllo da parte degli uffici competenti e quindi di riscontro secondo quanto disposto dal predetto decreto del Ministro delle finanze; con le operazioni di riscontro, e' effettuato il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito, computati fino al 31 dicembre 1992, secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta; al secondo comma: che per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 1, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad emettere titoli di Stato aventi libera circolazione con godimento 1 gennaio 1993 ad un tasso di interesse non inferiore a quello riconosciuto, dalle norme vigenti, ai soggetti creditori di imposta, fino all'importo massimo di lire 4.500 miliardi, le cui caratteristiche sono stabilite dallo stesso Ministro del tesoro con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 1 marzo 1993, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi. Con lo stesso decreto sono determinate le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli di cui al comma medesimo; Visto il decreto ministeriale del 27 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, con cui il Ministro delle finanze ha provveduto, a norma dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 26 marzo 1992, n. 244, piu' volte reiterato, da ultimo con il citato decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, a determinare le modalita' di presentazione delle richieste e le procedure per la rilevazione dei crediti che possono essere oggetto di estinzione, stabilendo, fra l'altro, che venga trasmesso al Ministero del tesoro un esemplare degli elenchi riepilogativi - recanti l'ammontare dei crediti da estinguere - dei contribuenti aventi diritto al rimborso; Visto il proprio decreto n. 100274 del 27 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1993, con il quale, onde consentire agli aventi diritto di richiedere l'estinzione dei relativi crediti d'imposta mediante assegnazione di titoli di debito pubblico, si e' provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli medesimi; Visti i sottoindicati decreti ministeriali, con i quali sono state disposte emissioni di certificati di credito del Tesoro per gli importi di seguito indicati, ad estinzione di crediti d'imposta, come previsto dalla citata normativa: decreto ministeriale n. 100462 del 3 maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1993; emissione di CCT per nominali lire 2.857.497.000.000, ad estinzione di crediti d'imposta per L. 2.857.427.127.000; decreto ministeriale n. 101038 del 23 settembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 1993; emissione di CCT per nominali L. 709.885.000.000, ad estinzione di crediti d'imposta per L. 709.455.684.000; decreto ministeriale n. 397519 del 22 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 5 aprile 1994; emissione di CCT per nominali L. 281.845.000.000, ad estinzione di crediti d'imposta per L. 281.750.687.000; decreto ministeriale n. 398859 del 14 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1995; emissione di CCT per nominali L. 88.158.000.000, ad estinzione di crediti d'imposta per L. 88.103.753.000; Vista la lettera in data 30 novembre 1995 con la quale il Ministero delle finanze, in attuazione del citato decreto-legge n. 16 del 1993, ha trasmesso apposito elenco, facente parte integrante del presente decreto, riguardante undici contribuenti creditori d'imposta, per un totale di crediti ammessi al rimborso pari a L. 6.289.667.000 ed ha, inoltre, comunicato che gli importi inclusi in detto elenco inferiori a L. 100.000.000 riguardano somme da rimborsare a titolo di interessi relativi a crediti d'imposta superiori a L. 100.000.000, gia' rimborsati dai competenti uffici del suddetto Ministero delle finanze e per i quali i contribuenti hanno richiesto la sola liquidazione degli interessi, cosi' come previsto dal citato decreto ministeriale 27 aprile 1992, art. 3, comma 2; Ritenuto che occorre procedere all'emissione di un'ulteriore tranche dei certificati di cui sopra, per l'importo, debitamente arrotondato, di L. 6.297.000.000 e che contro il rilascio dei suddetti titoti di Stato verra' versato all'entrata del bilancio statale l'importo relativo ai criteri d'imposta ammessi a rimborso (L. 6.289.667.000), nonche' l'importo di L. 7.333.000 pari alla differenza fra la suddetta somma e l'ammontare dei titoli emessi; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalita' di cui al decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, e' disposta l'emissione di una quinta tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali L. 6.297.000.000, alle seguenti condizioni: durata: cinque anni; godimento: 1 gennaio 1993; prezzo d'emissione: alla pari; tasso d'interesse: 12,50% annuo, pagabile posticipatamente il 1 gennaio di ogni anno; rimborso: in unica soluzione il 1 gennaio 1998.