IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento CE n. 823/87, del Consiglio del 16 marzo 1987, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualita' prodotti in regioni determinate, modificato da ultimo dal regolamento n. 3896/91 ed, in particolare l'art. 7, paragrafo 2, e l'art. 8, paragrafo 6; Considerato che, a norma dell'art. 7, paragrafo 2, del predetto regolamento CE n. 823/87, si possono prevedere deroghe per quanto concerne il livello minimo imposto dagli Stati membri per la fissazione del titolo alcolometrico volumico minimo naturale del V.S.Q.P.R.D.; Considerato che l'art. 12, paragrafo 1, del regolamento CE n. 2332/92 del Consiglio del 13 luglio 1992, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunita' quali sono definiti al punto 5 dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/87, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 1544/95, prevede che le partite destinate alla elaborazione di taluni vini spumanti di qualita' prodotti in regioni determinate, la cui designazione fa riferimento ad un vitigno, possono avere un titolo alcolmetrico volumico totale inferiore a quello richiesto; Visto il regolamento CE n. 2729/95 della Commissione del 27 novembre 1995, con il quale viene conferita all'Italia la facolta' di ridurre per la campagna 1995/96 il titolo alcolometrico volumico minimo naturale dei V.S.Q.P.R.D. Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, ivi compresa la sottodenominazione "Prosecco di Cartizze" e "Prosecco di Montello e dei Colli Asolani" e con il quale viene fissato per le partite destinate alla elaborazione degli stessi V.S.Q.P.R.D. un titolo alcolometrico inferiore a quello richiesto; Decreta: Articolo unico Per la produzione della campagna 1995-1996: il titolo alcolometrico volumico minimo naturale dei V.S.Q.P.R.D. "Prosecco di Conegliano Valdobbiadene" ivi compresa la sottodenominazione "Prosecco di Cartizze", e "Prosecco del Montello dei Colli Asolani" e' fissato a 8,5 vol.; il titolo alcolometrico volumico totale minimo delle partite destinate alla elaborazione dei sopra citati V.S.Q.P.R.D. e' fissato a 8,5 vol. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 dicembre 1995 Il Ministro: LUCHETTI