IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto il regolamento CE n. 823/87, del Consiglio del 16 marzo 1987,
che stabilisce  disposizioni  particolari  per  i  vini  di  qualita'
prodotti in regioni determinate, modificato da ultimo dal regolamento
n.  3896/91  ed,  in  particolare  l'art. 7, paragrafo 2, e l'art. 8,
paragrafo 6;
  Considerato che, a norma dell'art. 7,  paragrafo  2,  del  predetto
regolamento  CE  n.  823/87,  si possono prevedere deroghe per quanto
concerne  il  livello  minimo  imposto  dagli  Stati  membri  per  la
fissazione  del  titolo  alcolometrico  volumico  minimo naturale del
V.S.Q.P.R.D.;
  Considerato che l'art. 12,  paragrafo  1,  del  regolamento  CE  n.
2332/92  del  Consiglio del 13 luglio 1992, relativo ai vini spumanti
prodotti nella Comunita' quali sono definiti al punto 5 dell'allegato
1 del regolamento CEE n. 822/87, modificato da ultimo dal regolamento
CE n. 1544/95, prevede che le partite destinate alla elaborazione  di
taluni  vini spumanti di qualita' prodotti in regioni determinate, la
cui designazione fa riferimento  ad  un  vitigno,  possono  avere  un
titolo alcolmetrico volumico totale inferiore a quello richiesto;
  Visto  il  regolamento  CE  n.  2729/95  della  Commissione  del 27
novembre 1995, con il quale viene conferita all'Italia la facolta' di
ridurre per la campagna  1995/96  il  titolo  alcolometrico  volumico
minimo    naturale    dei   V.S.Q.P.R.D.   Prosecco   di   Conegliano
Valdobbiadene,  ivi  compresa  la  sottodenominazione  "Prosecco   di
Cartizze" e "Prosecco di Montello e dei Colli Asolani" e con il quale
viene fissato per le partite destinate alla elaborazione degli stessi
V.S.Q.P.R.D. un titolo alcolometrico inferiore a quello richiesto;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Per la produzione della campagna 1995-1996:
   il  titolo alcolometrico volumico minimo naturale dei V.S.Q.P.R.D.
"Prosecco   di   Conegliano   Valdobbiadene"    ivi    compresa    la
sottodenominazione  "Prosecco  di Cartizze", e "Prosecco del Montello
dei Colli Asolani" e' fissato a 8,5 vol.;
   il titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo  delle  partite
destinate  alla elaborazione dei sopra citati V.S.Q.P.R.D. e' fissato
a 8,5 vol.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 4 dicembre 1995
                                                Il Ministro: LUCHETTI