IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
  Vista  la  legge  23  dicembre  1977, n. 952, recante modificazioni
delle norme sulla registrazione degli atti da  prodursi  al  pubblico
registro  automobilistico  e  di altre norme in materia di imposta di
registro;
  Ritenuto che l'art. 1 della  citata  legge  assoggetta  all'imposta
erariale  di trascrizione - da corrispondersi al momento stesso della
richiesta - le formalita' da eseguirsi presso  il  pubblico  registro
automobilistico,   richieste   in  forza  di  scritture  private  con
sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;
  Considerato che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del  decreto
ministeriale  16  aprile  1987,  n. 310, attuativo delle disposizioni
contenute nell'art. 6, ultimo comma,  della  surrichiamata  legge  23
dicembre  1977,  n.  952, l'ufficio provinciale del pubblico registro
automobilistico  deve  effettuare  il  versamento  dell'imposta  alla
sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo
VIII,  capitolo  1236 dello stato di previsione delle entrate statali
del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a  quello
in cui le richieste di formalita' sono state presentate;
  Visto  il  decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo
dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;
  Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504,
istitutivo  dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel
pubblico registro automobilistico;
  Considerato che per le imposte  di  cui  ai  sopra  citati  decreti
legislativi  n.  398  del  1990  e  n.  504  del 1992 si applicano le
disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative
alla corresponsione all'Automobile club d'Italia  ed  alle  eventuali
sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;
  Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre
1977, n. 952, cosi' come modificato dall'art. 8-bis del decreto-legge
2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1 dicembre 1981,
n.  692,  nonche'  dall'art.  1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in
merito  ai  termini  previsti  per  la  richiesta  delle  formalita',
stabiliti  rispettivamente  in sessanta giorni per gli atti stipulati
in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;
  Considerato che la non ottemperanza dei termini suindicati comporta
l'applicabilita' di sanzioni a carico del richiedente;
  Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle  imposte  di
che  trattasi  entro  il  giorno  successivo  a  quello dell'avvenuta
riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico
registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto  all'art.
2  della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia
di registro, in quanto compatibili;
  Attesa, quindi, la necessita' di prevedere, nei casi di  eventi  di
carattere  eccezionale  che  impediscano  di  assolvere  nei  termini
prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo
suddetto ai soggetti destinatari delle norme stesse;
  Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  21  giugno  1961,   n.   498,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 28 luglio 1961, n. 770,
nel  testo  modificato  dalla  legge  2  dicembre  1975,  n.  576,  e
sostituito  dalla  legge  25  ottobre  1985, n. 592, contenente norme
sulla  proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato
o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche
al pubblico registro automobilistico;
  Viste le note con le quali le  competenti  procure  generali  della
Repubblica  hanno  segnalato  il  mancato  funzionamento dei seguenti
uffici del pubblico registro  automobilistico  nei  giorni  e  per  i
motivi a fianco indicati e, conseguentemente, il mancato rispetto dei
termini  previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione
e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T e dell'I.P.I.:
   P.R.A. di Pordenone in data 8 settembre 1995  in  occasione  della
festivita' del Santo Patrono;
   P.R.A.  di Milano in data 24 ottobre 1995 (dalle ore 8,30 alle ore
12) per la partecipazione del personale ad assemblea  generale  sulle
varie problematiche dell'ente;
                              Decreta:
  Per  i  motivi  indicati nelle premesse, viene accertato il mancato
funzionamento   dei   seguenti   uffici   del    pubblico    registro
automobilistico nei giorni a fianco indicati:
   P.R.A. di Pordenone in data 8 settembre 1995;
   P.R.A. di Milano in data 24 ottobre 1995.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 4 dicembre 1995
                                         Il direttore generale: ROXAS