IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il testo unico delle leggi riguardanti la  Cassa  depositi  e
prestiti,  approvato  con  regio  decreto  2  gennaio 1913, n. 453, e
successive modifiche ed integrazioni;
  Visto il  regolamento  di  esecuzione  del  suddetto  testo  unico,
approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058;
  Visto  il  terzo,  quarto e quinto comma dell'art. 19 della legge 8
gennaio 1979, n. 3;
  Vista la legge 13 maggio 1983, n. 197;
  Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77;
  Visto il precedente decreto ministeriale del Tesoro del
1 marzo 1992;
  Ritenuta la necessita' di integrare e modificare le norme  relative
alla  concessione,  garanzia  ed  erogazione  dei  mutui  della Cassa
depositi e prestiti;
  Viste le delibere del  consiglio  di  amministrazione  della  Cassa
depositi  e  prestiti  in  data  27  aprile  1995,  6 luglio 1995 e 6
novembre 1995;
  Vista la delibera della commissione parlamentare di vigilanza sulla
Cassa depositi e prestiti in data 16 novembre 1995;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Oggetto dei mutui
  1. I mutui della Cassa depositi e prestiti hanno  sempre  specifica
destinazione e possono avere per oggetto:
    a) l'acquisizione di aree e la costruzione di opere pubbliche, da
acquisire  al  patrimonio  o  al  demanio  dell'ente mutuatario salvo
quanto previsto al quarto comma del successivo art. 2;
    b) la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria  dei  beni
demaniali  o  patrimoniali dell'ente mutuatario, purche' destinati ad
uso pubblico;
    c) l'acquisizione  di  immobili,  a  condizione  che  siano  gia'
costruiti e che vengano destinati ad uso pubblico;
    d)  l'acquisto  e  la  realizzazione di attrezzature dirette alla
fruibilita' dell'opera finanziata dalla Cassa;
    e) l'acquisto di beni mobili costituenti la  dotazione  base  per
gli  edifici  scolastici,  gli uffici, le case di riposo, purche' sia
contestuale alla costruzione  o  all'acquisto  dell'opera  finanziata
dalla Cassa;
    f)  l'acquisto  di  mezzi  di  trasporto e di automezzi speciali,
destinati ai servizi dell'ente mutuatario;
    g) gli interventi compresi negli  accordi  di  programma  di  cui
all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
    h) altre finalita' previste da norme statali e regionali.