IL MINISTRO DEL TESORO Visto il testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento di esecuzione del suddetto testo unico, approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058; Visto il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 19 della legge 8 gennaio 1979, n. 3; Vista la legge 13 maggio 1983, n. 197; Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77; Visto il precedente decreto ministeriale del Tesoro del 1 marzo 1992; Ritenuta la necessita' di integrare e modificare le norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti; Viste le delibere del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 27 aprile 1995, 6 luglio 1995 e 6 novembre 1995; Vista la delibera della commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti in data 16 novembre 1995; Decreta: Art. 1. Oggetto dei mutui 1. I mutui della Cassa depositi e prestiti hanno sempre specifica destinazione e possono avere per oggetto: a) l'acquisizione di aree e la costruzione di opere pubbliche, da acquisire al patrimonio o al demanio dell'ente mutuatario salvo quanto previsto al quarto comma del successivo art. 2; b) la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria dei beni demaniali o patrimoniali dell'ente mutuatario, purche' destinati ad uso pubblico; c) l'acquisizione di immobili, a condizione che siano gia' costruiti e che vengano destinati ad uso pubblico; d) l'acquisto e la realizzazione di attrezzature dirette alla fruibilita' dell'opera finanziata dalla Cassa; e) l'acquisto di beni mobili costituenti la dotazione base per gli edifici scolastici, gli uffici, le case di riposo, purche' sia contestuale alla costruzione o all'acquisto dell'opera finanziata dalla Cassa; f) l'acquisto di mezzi di trasporto e di automezzi speciali, destinati ai servizi dell'ente mutuatario; g) gli interventi compresi negli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; h) altre finalita' previste da norme statali e regionali.