IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;
  Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;
  Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;
  Visto l'art. 15, terzo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
  Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;
  Visto l'art. 11, secondo comma, della legge 2 agosto 1989, n. 305;
  Visti  i  decreti  del Ministro del tesoro 8 ottobre 1988 (Gazzetta
Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1988) e del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica 24 gennaio  1989  (Gazzetta
Ufficiale n. 80 del 6 aprile 1989);
  Visto  il  decreto  del Ministro del tesoro 27 marzo 1993 (Gazzetta
Ufficiale n. 140 del 17 giugno 1993);
 Viste le direttive CIPI emanate con delibere del 25 gennaio 1979
(Gazzetta Ufficiale n. 67 dell'8 marzo 1979), 11 giugno 1979
(Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 luglio 1979), 22 dicembre 1982
(Gazzetta Ufficiale n. 35 del 5 febbraio 1983) e 8 agosto 1984
(Gazzetta Ufficiale n. 290 del 20 ottobre 1984), 28 dicembre 1993
(Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1994);
  Vista la delibera CIPI  del  27  ottobre  1988,  n.  502  (Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 21 novembre 1988);
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista  la  deliberazione  n.  281  del 29 aprile 1994 del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1994, n. 109;
  Visto l'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995);
  Vista la legge 23 dicembre  1994,  n.  726  (bilancio  dello  Stato
1995);
  Visto l'art. 3 della legge 29 marzo 1995, n. 95;
  Vista  la  legge n. 104 del 7 aprile 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 89
del 15 aprile 1995) di conversione dell'art. 6  del  decreto-legge  8
febbraio 1995, n. 32;
  Viste le disponibilita' del Fondo speciale ricerca applicata di cui
al  decreto ministeriale 8 aprile 1995, n. 268, registrato alla Corte
dei conti il 30 giugno 1995, registro n. 1, foglio n. 105;
  Vista la convenzione tra  il  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano;
  Visto    il    regolamento    di    funzionamento    del   comitato
tecnico-scientifico  di  cui  all'art.  7  della  legge  n.  46/1982,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 141 del 25 maggio 1983 e la
successiva modifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del  24
aprile 1990 e il decreto ministeriale n. 254 del 23 febbraio 1995;
  Viste le relazioni e le delibere trasmesse dall'I.M.I., relative ai
progetti di ricerca presentati dalle aziende, nonche' le proposte del
comitato   tecnico-scientifico,   formulate   nella  riunione  del  6
settembre 1995;
  Considerato  che per tutti i progetti proposti per il finanziamento
nella predetta riunione esiste od e'  in  corso  di  acquisizione  la
certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto
legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
  Ritenuto di ammettere al finanziamento i progetti considerati nella
presente delibera e di autorizzare la modifica richiesta;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  I   seguenti  progetti  di  ricerca  applicata  sono  ammessi  agli
interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse,  nella  forma,
nella misura e con le modalita' per ciascuno indicate:
            Delibera relativa al CTS del 6 settembre 1995
  Ditta:  A.  Menarini  -  Industrie  farmaceutiche  riunite  S.r.l.,
Firenze (classificata grande impresa).
  Titolo del progetto: Infiammazione neurogena.
  Durata e data di inizio: sei anni dal 15 maggio 1992.
  Luogo  di  svolgimento  e  costo   ammesso:   non   eleggibile   L.
4.063.000.000, eleggibile L. 4.396.000.000, totale L. 8.459.000.000.
  Forme  finanziamento:  pratica n. 056665/46 - Credito agevolato: L.
2.545.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della  legge  25  ottobre
1968,  n.  1089,  al  tasso  di  interesse  previsto  con decreto del
Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore  al
27,5%,  per  la  quota  non  eleggibile,  ed  al  32,5%, per la quota
eleggibile, riferite ai costi ammessi.
  Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre  il  periodo  di
ricerca.
  Ammortamento:  in  sedici  rate  semestrali, costanti, posticipate,
comprensive di capitale ed interessi,  a  partire  da  non  oltre  la
seconda   scadenza  semestrale  successiva  alla  data  di  effettiva
conclusione della ricerca.
  Contributo  nella  spesa:  L.  2.545.000.000  concesso   ai   sensi
dell'art.  10  della  legge  12  agosto  1977, n. 675, determinato in
misura comunque non superiore al 27,5%, per la quota non  eleggibile,
ed al 32,5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.
  Garanzie:  come  da  deliberazione del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e  tecnologica  29  aprile  1994,  n.  281,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1994.
  Ditta:    Ericsson   telecomunicazioni   S.p.a.,   Morena,   (Roma)
(classificata grande impresa).
  Titolo del progetto: Sistema di commutazione ad alta capacita' ed a
banda flessibile in tecnica STM.
  Durata e data di inizio: tre anni e sei mesi dall'11 aprile 1994.
  Luogo  di  svolgimento  e  costo   ammesso:   non   eleggibile   L.
20.480.000.000.
  Forme  finanziamento:  pratica  n.  058928/346 e numero 058927/46 -
Contributo in conto interessi: concesso ai sensi  dell'art.  1  della
legge  5  agosto  1988,  n.  346, da determinare a cura del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, al  tasso
di  riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro
dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del  contratto
sul  finanziamento  IMI  di  L.  12.288.000.000 determinato in misura
comunque non superiore al 60,0% dei costi ammessi.
  Durata finanziamento: dieci anni di cui quattro di preammortamento.
  Garanzie:  come  da  deliberazione del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e  tecnologica  29  aprile  1994,  n.  281,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1994.
  Condizioni:  il predetto intervento e' subordinato all'acquisizione
della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47,  e  al
decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
  Ditta:   I.R.B.M.  Ist.  di  ricerche  di  biologia  molecolare  P.
Angeletti S.p.a., Pomezia (Roma) (classificata grande impresa).
  Titolo del progetto: Inibitori dell'attivita' di IL-6.
  Durata e data di inizio: sei anni dal 1 luglio 1992.
  Luogo di svolgimento e costo ammesso: non eleggibile
L. 495.000.000, eleggibile L. 26.814.000.000, totale
L. 27.309.000.000.
  Forme  finanziamento:  pratica  n.  056679/346  e  n.  056678/46  -
Contributo  in  conto  interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della
legge 5 agosto 1988, n. 346, da  determinare  a  cura  del  Ministero
dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica, al tasso
di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del  tesoro
dell'8  ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto
sul finanziamento IMI di  L.  15.019.000.000  determinato  in  misura
comunque  non  superiore al 55,0%, per la quota non eleggibile, ed al
55,0%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.
  Durata finanziamento: dieci anni di cui quattro di preammortamento.
  Contributo  nella  spesa:  L.  4.071.000.000  concesso   ai   sensi
dell'art.  10  della  legge  12  agosto  1977, n. 675, determinato in
misura comunque non superiore al 10,0%, per la quota non  eleggibile,
ed al 15,0%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.
  Garanzie:  come  da  deliberazione del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e  tecnologica  29  aprile  1994,  n.  281,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1994.
  Condizioni:  il predetto intervento e' subordinato all'acquisizione
della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47,  e  al
decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.