IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  il  decreto ministeriale 12 dicembre 1994, con il quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
a partire dall'esercizio finanziario 1995;
  Visti i propri decreti dell'8 novembre 1995 che hanno disposto  per
il  15  novembre  1995  l'emissione  dei  buoni ordinari del Tesoro a
novantadue,  centottantadue,  e  trecentosessantasei   giorni   senza
l'indicazione del prezzo base di collocamento;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
  Ritenuto che in applicazione dell'art.  2  del  menzionato  decreto
ministeriale  12 dicembre 1994 occorre indicare con apposito decreto,
per  ogni  scadenza,   i   prezzi   risultanti   dall'asta   relativa
all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 novembre 1995;
  Considerato  che  nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni
ordinari del  Tesoro  per  l'emissione  del  15  novembre  1995  sono
indicati,  tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre
tranches dei titoli emessi;
                              Decreta:
  Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 novembre  1995
il prezzo medio ponderato e' risultato pari a L. 97,44 per i B.O.T. a
novantadue  giorni, a L. 95,03 per i B.O.T. a centottantadue giorni e
a L. 90,30 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.
  La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello  stato  di
previsione   della   spesa   del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno
finanziario  1996,  ammonta  a  L.  134.247.570.000  per  i  buoni  a
novantadue giorni con scadenza 15 febbraio 1996, a L. 285.779.850.000
per i titoli a centottantadue giorni con scadenza 15 maggio 1996; e a
lire  680.525.455.000  per i titoli a trecentossessantasei giorni con
scadenza 15 novembre 1996.
  A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.
  Il prezzo minimo accoglibile e' risultato pari a  L.  97,09  per  i
B.O.T. a novantadue giorni, a L. 94,37 per i B.O.T.  a centottantadue
giorni e a L. 89,10 per i B.O.T. a trecentossessantasei giorni.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato per il controllo all'Ufficio
centrale di ragioneria per i servizi  del  debito  pubblico  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 22 novembre 1995
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO