IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  il  decreto  ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
a partire dall'esercizio finanziario 1995;
  Visto l'art. 2, comma 1, della legge 21 settembre 1995, n. 399,  di
assestamento  al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario 1995, che fissa in miliardi 130.000 l'importo massimo  di
emissione  dei  titoli  pubblici  in Italia e all'estero, al netto di
quelli da rimborsare;
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre  1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione  netta  dei  suindicati  titoli pubblici al 30 novembre
1995 e' pari a 105.597 miliardi;
                              Decreta:
  Per  il  15  dicembre   1995   e'   disposta   l'emissione,   senza
l'indicazione  del  prezzo  base,  dei  buoni  ordinari del Tesoro al
portatore a trecentosessantasette giorni con scadenza il 16  dicembre
1996  fino  al  limite  massimo  in  valore  nominale  di  lire 4.500
miliardi.
  La spesa per interessi gravera' sul capitolo 4677  dello  stato  di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1996.
  In relazione  alla  attuale  situazione  del  mercato  monetario  e
nell'interesse  dell'erario,  l'assegnazione  e  l'aggiudicazione dei
buoni ordinari del Tesoro avverra' con le  modalita'  indicate  negli
articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle
premesse.  L'offerta  senza indicazione di prezzo di cui alla lettera
a) dell'art. 16 puo' essere  presentata  per  un  importo  pari  a  3
miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
  Le  richieste  di  acquisto  dovranno  essere  trasmesse alla Banca
d'Italia utilizzando esclusivamente la rete nazionale  interbancaria,
entro  e  non  oltre  le  ore  13  del  giorno  12 dicembre 1995, con
l'osservanza delle modalita' stabilite  negli  articoli  8  e  9  del
citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato per il controllo all'Ufficio
centrale di ragioneria per i servizi  del  debito  pubblico  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 7 dicembre 1995
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO