IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanita', con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio delle comunita' europee n. 89/622/CEE; Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente il rinnovo dell'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio di tutti i prodotti del tabacco commercializzati sul mercato italiano, previa verifica dell'adeguamento alle prescrizioni stabilite dai citati decreti; Visto il decreto ministeriale del 28 maggio 1993 concernente i contenuti dichiarati di condensato e nicotina delle marche di sigarette commercializzate al 1 maggio 1993; Vista l'istanza con la quale le ditte Philip Morris Holland e Philip Morris Germany - tramite il proprio rappresentante in Italia -, chiedono di modificare i contenuti dichiarati di nicotina e condensato indicati nel predetto decreto ministeriale del 28 maggio 1993 per le sigarette di provenienza estera "Chesterfield k.s. Filter" (ast. da 20), "Philip Morris Filter Kings" e "Chesterfield k.s. Filter" (ast. da 10); Decreta: Art. 1. Il contenuto di nicotina e condensato per le marche di sigarette appresso indicate, sulla base delle dichiarazioni delle suindicate ditte produttrici, e' cosi' modificato: Contenuto mg/sigaretta Marca nicotina condensato - - - Chesterfield k.s. Filter (ast. da 20) .. 0,9 13,0 Philip Morris Filter King .............. 0,9 13,0 Chesterfield k.s. Filter (ast. da 10) .. 0,9 13,0 L'Amministrazione procedera' a verificare, per l'immissione al consumo, la corrispondenza dei contenuti di nicotina e condensato delle succitate sigarette con quelli dichiarati dalle ditte estere.