IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni  d'origine  dei  prodotti agricoli ed alimentari, ed in
particolare l'art. 10, concernente i controlli;
  Visto il regolamento CEE n. 2082/92 del  Consiglio  del  14  luglio
1992,   relativo  alle  attestazioni  di  specificita'  dei  prodotti
agricoli ed alimentari, ed in particolare l'art.  14,  concernente  i
controlli;
  Vista   la   legge   4   dicembre  1993,  n.  491,  concernente  il
riordinamento  delle  competenze  regionali  e  statali  in   materia
agricola  e  forestale  e  l'istituzione  del Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali;
  Considerata l'esigenza  di  individuare  l'autorita'  nazionale  di
controllo  prevista  dall'art.  10  del  regolamento CEE n. 2081/92 e
dall'art. 14 del regolamento CEE n. 2082/92;
  Ritenuto che le funzioni di controllo in argomento sono rispondenti
alle competenze istituzionali dell'Ispettorato  centrale  repressione
frodi;
  Ritenuto    altresi',    che   puo'   risultare   utile   avvalersi
dell'attivita' di vigilanza  svolta  dai  consorzi  di  tutela  delle
denominazioni  d'origine  protette  e  delle  indicazioni geografiche
protette;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'Ispettorato centrale repressione frodi, di seguito  denominato
Ispettorato,  svolge  le  funzioni  di  controllo  e vigilanza di cui
all'art. 10 del  regolamento  CEE  n.  2081/92  ed  all'art.  14  del
regolamento CEE n. 2082/92.
  2.  L'attivita'  di controllo e vigilanza dell'Ispettorato comporta
anche il coordinamento delle specifiche funzioni di vigilanza  svolte
dai  consorzi  di  tutela o da altri organismi autorizzati, di cui al
successivo art. 2 del presente decreto.