IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista la legge  26  novembre  1992,  n.  468,  concernente  "Misure
urgenti  nel  settore  lattiero-caseario",  che regola l'applicazione
della normativa comunitaria  sul  prelievo  supplementare  sul  latte
bovino;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  5,  commi  3  e 4, della legge n.
468/1992 in base al quale  gli  acquirenti  trattengono  il  prelievo
supplementare  per  tutte  le  consegne  che  oltrepassano  la  quota
individuale dei produttori medesimi;
  Visto il regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del  28  dicembre
1992 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e
dei prodotti lattiero-caseari;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  2, par. 2, del regolamento CEE n.
3950/92 che autorizza l'acquirente a trattenere, a titolo di anticipo
sul prelievo dovuto, un importo del prezzo  del  latte  su  tutte  le
consegne  che  superano il quantitativo di riferimento del produttore
stesso;
  Considerato che l'art. 2, par. 2, del  citato  regolamento  CEE  n.
3950/92  non  introduce  l'obbligo  per l'acquirente di effettuare la
trattenuta a titolo di anticipo sul prelievo dovuto dal produttore  e
prevede  altresi'  che  "in  mancanza della trattenuta sul prezzo del
latte, egli riscuote il prelievo con ogni mezzo appropriato";
  Considerato, altresi', che il citato regolamento  CEE  n.  3950/92,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee del 31
dicembre 1992, e' stato  adottato  successivamente  alla  entrata  in
vigore della legge n. 468/1992 ed e' applicabile dal 1 aprile 1993;
  Visto  l'art.  8 del decreto ministeriale 27 dicembre 1994, n. 762,
con cui sono  state  adottate  le  modalita'  per  la  determinazione
dell'importo da trattenere a titolo di anticipo;
  Ritenuto,  pertanto,  necessario  prendere atto che le disposizioni
contenute nella  regolamentazione  comunitaria  prevedono  meccanismi
alternativi alla trattenuta del prelievo a titolo di anticipo;
  Visto l'art. 11, commi 6 e 7, della legge n. 468/1992;
  Sentito   il   Comitato   permanente  delle  politiche  agricole  e
alimentari di cui all'art. 2 della legge  n.  491/1993  nella  seduta
dell'11 ottobre 1995;
                             A D O T T A
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.   Gli  acquirenti,  in  conformita'  all'art.  2,  par.  2,  del
regolamento CEE n. 3950/92, in luogo della trattenuta del prelievo da
effettuarsi  a  titolo  di  anticipo  per  tutte  le   consegne   che
oltrepassano  il  quantitativo  di  riferimento  attribuito a ciascun
produttore, possono pattuire forme di garanzia, a tal fine costituite
dal produttore, che garantiscano il totale  versamento  del  prelievo
supplementare da parte dell'acquirente.
  2.  La  pattuizione  delle  garanzie di cui al precedente comma non
esonera l'acquirente dalla  responsabilita'  per  il  versamento  del
prelievo  dovuto  per  ciascun  produttore nell'importo determinato a
seguito della compensazione, ne' dal rispetto del termine di  cui  al
regolamento  CEE  n.  536/93  entro  cui  le  predette  somme debbono
affluire nella contabilita' speciale indicata all'art. 9 della  legge
n. 468/1992, anche nell'ipotesi in cui la garanzia risulti inidonea o
insufficiente per cause non imputabili all'acquirente.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 25 ottobre 1995
                                                Il Ministro: LUCHETTI
Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1995
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 248