IL GARANTE
                 PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA
  Visto il decreto-legge 18 novembre 1995, n. 488;
  Rilevato  che  il  giorno  14  gennaio  1996 sono stati convocati i
comizi per  l'elezione  suppletiva  della  Camera  dei  deputati  nel
collegio  uninominale n. 4 della circoscrizione Puglia (che comprende
alcune zone del comune di Foggia);
  Ritenuti concretamente rilevanti, ai sensi dell'art. 16,  comma  1,
del  citato  decreto-legge 18 novembre 1995, n. 488, ed ai fini della
campagna elettorale relativa all'elezione suppletiva  anzidetta,  gli
editori  che  pubblicano  testate  quotidiane  o  periodiche,  ovvero
edizioni locali di queste,  aventi  una  diffusione  che  si  estende
all'area   geografica   interessata   dalla  precisata  consultazione
elettorale nonche' le emittenti radiotelevisive che hanno  diffusione
che si estende alla stessa area;
  Considerato  il divieto di ogni forma di pubblicita' elettorale nei
trenta giorni antecedenti la data delle votazioni sancito,  dall'art.
3, comma 6, del citato decreto-legge 18 novembre 1995, n. 488;
  Sentita  in  data  12 dicembre 1995 la Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi  radiotelevisivi  nel
suo ufficio di presidenza;
                              Dispone:
                               Art. 1.
             Offerta gratuita degli spazi di propaganda
                      Comunicazione preventiva
 1.  Gli  editori  di  giornali  quotidiani e periodici o di edizioni
locali di questi, con diffusione che si estende al comune di  Foggia,
che  intendono  diffondere propaganda per l'elezione suppletiva della
Camera  dei  deputati   nel   collegio   uninominale   n.   4   della
circoscrizione  Puglia,  fissata  per il giorno 14 gennaio 1996, sono
tenuti, entro sette giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  atto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a dare preventiva
notizia  dell'offerta  dei  relativi  spazi  attraverso  un  apposito
comunicato  pubblicato  sulla   stessa   testata   interessata   alla
diffusione  della propaganda. Ove in ragione della periodicita' della
testata non sia stato possibile pubblicare su di questa, nel  termine
anzidetto,  il comunicato preventivo, la diffusione di propaganda non
potra' avere inizio che dal numero successivo  a  quello  recante  la
pubblicazione  del  comunicato sulla testata, salvo che il comunicato
sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei  modi  di  cui  al
comma  2,  su  altra  testata,  quotidiana  o  periodica,  di analoga
diffusione.
  2. Il comunicato preventivo deve  essere  pubblicato  con  adeguato
rilievo,  sia  per  collocazione  sia  per modalita' grafiche, e deve
precisare:
    a) il carattere di gratuita' dell'offerta;
    b)    l'avvenuta    predisposizione    di    un     codice     di
autoregolamentazione  per  la  definizione  degli  spazi  disponibili
nonche'  delle  condizioni  generali  dell'accesso,  con  indicazione
dell'indirizzo e del numero di telefono della redazione della testata
e  degli  uffici  della  concessionaria  di pubblicita' presso cui il
codice di autoregolamentazione e' depositato;
    c) le  condizioni  temporali  di  prenotazione  degli  spazi  con
puntuale  indicazione  del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo
giorno di pubblicazione, entro il quale gli  spazi  medesimi  possono
essere prenotati;
    d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per
la fruizione degli spazi medesimi;
    e)  il  domicilio  eletto  per  ogni e qualsiasi comunicazione ai
sensi  del  decreto-legge  18  novembre  1995,  n.   488,   e   delle
disposizioni emanate dal Garante.
  3.  Il comunicato puo' essere pubblicato piu' volte e diffuso anche
in ogni altra forma ritenuta opportuna.
  4.  La   tempestiva   pubblicazione   del   comunicato   preventivo
costituisce condizione pregiudiziale di legittimita' della diffusione
di propaganda per la consultazione elettorale.