LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visto,  in  particolare, l'art. 20, commi 4, 5, 6 e 7 della legge 2
gennaio 1991, n. 1;
  Visto  il  regolamento  disciplinante  l'istituzione   di   mercati
nazionali  per  la  negoziazione  di  valori mobiliari non quotati in
borsa e non negoziati nel mercato ristretto approvato con delibera n.
8469 del 30 settembre 1994;
  Ritenuto necessario apportare modificazioni al suddetto regolamento
n. 8469 del 30 settembre 1994;
                              Delibera:
  1. Il regolamento disciplinante l'istituzione di mercati  nazionali
per  la  negoziazione  di valori mobiliari non quotati in borsa e non
negoziati nel mercato ristretto, approvato con delibera n.  8469  del
30 settembre 1994, e' modificato come segue:
   l'art. 4, comma 3, e' sostituito dal seguente:
  " 3. Le modifiche al regolamento speciale del mercato sono adottate
dalla Consob su proposta del comitato di gestione, sentiti i comitati
locali  ove  esistenti.  La  Consob  puo' procedere direttamente alle
modifiche del regolamento speciale quando cio' sia necessario al fine
di assicurare il corretto funzionamento del mercato  ed  in  tutti  i
casi in cui lo richieda la tutela del pubblico risparmio.";
   i commi 3 e 4 dell'art. 6 sono sostituiti dai seguenti:
  "  3.  Il  comitato di gestione stabilisce le regole per la propria
organizzazione e funzionamento, ivi comprese  quelle  concernenti  la
dotazione di personale, in modo da assicurare il corretto, tempestivo
e   indipendente   esercizio   delle   attribuzioni   e   dei  poteri
dell'organismo. Le relative deliberazioni  divengono  esecutive  dopo
l'approvazione della Consob.
   4. Il comitato di gestione stabilisce i criteri di quantificazione
dell'importo del contributo dovuto dagli intermediari che operano nel
mercato  per la copertura dei propri costi di funzionamento, fissando
altresi' i termini e  le  modalita'  di  pagamento.  Il  comitato  di
gestione  stabilisce  altresi' le iniziative da intraprendere in caso
di mancato pagamento del contributo dovuto  alle  scadenze  stabilite
prevedendo  in  ogni  caso  l'immediata comunicazione alla Consob del
mancato pagamento e puo' escludere l'intermediario inadempiente dalle
contrattazioni  nel  mercato.  Le  relative  deliberazioni  divengono
esecutive dopo l'approvazione della Consob.";
   la lettera a) dell'art. 6, comma 5, e' sostituita dalla seguente:
   " a) formuli alla Consob, sentiti i Comitati locali ove esistenti,
le proposte di modifica del regolamento speciale stesso;";
   la lettera a) dell'art. 6, comma 6, e' sostituita dalla seguente:
   "  a)  provveda,  anche  tramite  i Comitati locali ove esistenti,
all'acquisizione  ed  alla  raccolta   e   numerazione,   in   ordine
cronologico di ricezione, dei comunicati, dei dati e dei documenti ad
esso  trasmessi per la diffusione al pubblico a norma del regolamento
approvato dalla Consob con delibera n. 5553  del  14  novembre  1991,
ovvero  in  base  a  disposizioni  particolari impartite dalla Consob
medesima in applicazione della normativa vigente;";
   la lettera b) dell'art. 7, comma 2, e' sostituita dalla seguente:
   " b) hanno come scopo esclusivo la promozione  del  mercato  nella
circoscrizione territoriale di competenza attraverso la diffusione di
informazioni  concernenti il mercato stesso e le societa' ivi ammesse
alla negoziazione, l'individuazione  di  societa'  potenzialmente  in
possesso  dei  requisiti  previsti  per  ottenere  l'ammissione  alle
negoziazioni e la prestazione di servizi  alle  imprese  al  fine  di
agevolarne  l'accesso  al  mercato  e la permanenza nello stesso e di
servizi di addestramento e formazione per  intermediari,  imprese  ed
operatori   economici   in  materie  attinenti  il  mercato,  nonche'
l'esercizio   delle   altre   attivita'   previste    dal    presente
regolamento.";
   all'art. 7, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
  "2-bis.  Il  regolamento speciale puo' stabilire che il Comitato di
gestione possa attribuire  ai  Comitati  locali,  ove  esistenti,  il
compito   di   raccogliere  informazioni  utili  per  lo  svolgimento
dell'istruttoria sulle domande di ammissione alle negoziazioni per le
societa'  aventi  sede  nella  loro  circoscrizione  territoriale   e
consentire  la presentazione delle domande stesse direttamente presso
il Comitato locale.";
   la lettera a) dell'art. 7, comma 3, e' sostituita dalla seguente:
   " a) gli  intermediari  autorizzati  e  le  loro  associazioni  di
categoria;";
   all'art.  7,  comma  3,  dopo  la  lettera  e),  sono  aggiunte le
seguenti:
  " f) gli intermediari finanziari di cui all'art.  107  del  decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
   g)  gli  ordini  professionali  dei  dottori  commercialisti  ed i
collegi dei ragionieri e periti commerciali;";
   l'art. 7, comma 5, e' sostituito dal seguente:
  " 5. I comitati locali, ove esistenti, stabiliscono le  regole  per
la  propria  organizzazione  e funzionamento in modo da assicurare il
corretto, tempestivo  e  indipendente  esercizio  delle  attribuzioni
dell'organismo;   le  relative  deliberazioni  sono  comunicate  alla
Consob. Fatti salvi i corrispettivi percepiti per  la  prestazione  a
imprese,  intermediari  ed  operatori economici dei servizi di cui al
comma 2, lettera b), il finanziamento dei comitati locali e' in  ogni
caso a carico dei soggetti che vi partecipano.";
   all'art. 7, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
  "  7.  Il regolamento speciale puo' prevedere che i comitati locali
possano delegare una o  piu'  delle  proprie  attivita'  a  strutture
associative  dei medesimi comitati a condizione che le medesime siano
espressione della maggioranza dei comitati stessi.";
   i commi 1 e 2 dell'art. 12 sono sostituiti dai seguenti:
   "  1.  Il  comitato  di   gestione   stabilisce   i   criteri   di
quantificazione  dell'importo  dei  contributi  ad esso dovuti per la
copertura dei costi relativi al funzionamento del sistema  telematico
da parte degli intermediari che operano nel mercato e degli emittenti
valori  mobiliari  ammessi  alle  negoziazioni,  fissando  altresi' i
termini e  le  modalita'  di  pagamento.  Le  relative  deliberazioni
acquistano efficacia dopo l'approvazione della Consob.
   2.  Il  comitato  di gestione disciplina altresi' le iniziative da
intraprendere in caso di mancato pagamento dei contributi dovuti alle
scadenze stabilite prevedendo in ogni caso l'immediata  comunicazione
alla  Consob  del  mancato pagamento e puo' escludere l'intermediario
inadempiente  dalle   contrattazioni   nel   mercato.   Le   relative
deliberazioni acquistano efficacia dopo l'approvazione della Consob.
   2-bis.  Nel  caso  in  cui  il  regolamento  speciale  ne  preveda
l'istituzione, le deliberazioni di cui ai commi 1 e  2  sono  assunte
dalla Societa' di servizi, sentito il Comitato di gestione.";
   l'art. 14, comma 5, e' sostituito dai seguenti:
  "5.  Qualora  la modalita' di negoziazione prevista nel regolamento
speciale sia  l'asta  con  intervento  di  operatori  che,  anche  su
incarico  di  un  emittente,  assumono  l'impegno  di  assicurare  la
continuita' delle contrattazioni  di  uno  o  piu'  valori  mobiliari
intervenendo  con  proprie proposte di acquisto e vendita ("operatori
specialisti"), il regolamento speciale stesso deve almeno prevedere:
    a) che le proposte siano esposte ed abbinate automaticamente  tra
loro secondo priorita' di prezzo e di tempo;
    b)  che  il  comitato  di  gestione  provveda  a sospendere dalle
negoziazioni gli  "operatori  specialisti"  che  non  assolvano  agli
obblighi  per  essi  previsti  dandone  immediata  comunicazione alla
Consob.
  5-bis.  Qualora  la  modalita'   di   negoziazione   prevista   nel
regolamento  speciale  del  mercato  sia quella di cui al comma 5, il
comitato  di  gestione  stabilisce  le  modalita',  i  limiti  e   le
condizioni   che  l'"operatore  specialista"  deve  rispettare  nello
svolgimento  della  propria  attivita'.  Le  relative   deliberazioni
acquistano efficacia dopo l'approvazione della Consob.";
   l'art. 15, comma 1, e' sostituito dal seguente:
  "  1.  Il  comitato  di  gestione  stabilisce,  tenuto  conto delle
modalita'  di  negoziazione  previste,  le  condizioni  generali   di
negoziazione  (parametri)  richieste  per  il controllo automatico da
parte del sistema telematico della regolarita' delle negoziazioni. Le
relative deliberazioni acquistano efficacia dopo l'approvazione della
Consob.";
   la lettera g), del comma  3,  dell'art.  26  e'  sostituita  dalla
seguente:
   " g) dichiarazione sottoscritta da ciascuno degli agenti di cambio
e   da   ciascuno   dei   legali  rappresentanti  delle  societa'  di
intermediazione mobiliare o delle banche di cui all'art. 25, comma 1,
lettera  f),  recante  l'intenzione  di  richiedere  l'ammissione  al
mercato  per  lo svolgimento delle particolari funzioni eventualmente
ivi previste;";
   l'art. 30, comma 2, e' sostituito dal seguente:
  " 2. Il regolamento speciale del mercato prevede che il Comitato di
gestione invii alla Consob ogni tre mesi una  relazione  illustrativa
dell'attivita'  svolta  e  dei  provvedimenti adottati ed entro il 31
marzo di ciascun anno il rendiconto finanziario relativo al periodo 1
gennaio-31 dicembre dell'anno precedente.";
  2. La presente delibera sara' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
  3.  La  presente  delibera  entra  in vigore il giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   Roma, 4 dicembre 1995
                                            p. Il presidente: BESSONE