Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, prese in esame le richieste presentate dagli interessati intesi ad ottenere: la proroga del termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica; la proroga del termine per la presentazione delle domande di iscrizione dei terreni vitati agli "elenchi delle vigne" o agli elenchi provvisori sostitutivi degli stessi; altre modifiche ai disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica con particolare riguardo alle produzioni massime delle uve per ettaro di vigneto ed ai relativi titoli alcolometrici minimi naturali; Visti i propri pareri con i quali sono stati proposti i riconoscimenti delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ed i relativi disciplinari di produzione; Visti i decreti dirigenziali con i quali, in recepimento dei citati pareri, sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche, sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione e sono state previste le disposizioni concernenti la presentazione delle dichiarazioni delle uve e delle domande di iscrizione dei vigneti agli elenchi delle vigne; Visto il decreto dirigenziale 23 novembre 1995 che tra l'altro proroga la data di presentazione delle uve alla data prevista dal decreto ministeriale 1 agosto 1995 per la presentazione delle dichiarazioni di raccolta delle uve e di produzione dei vini; Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1995 con il quale e' stato prorogato al 15 dicembre il termine per la presentazione delle dichiarazioni di raccolta delle uve e di produzione dei vini; Considerato che conseguentemente deve intendersi prorogato anche il termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica; Considerato che non e' stato ancora emanato il decreto previsto dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, con il quale dovranno essere stabilite le disposizioni per l'istituzione e la gestione degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne; Considerato che non e' stato ancora emanato il decreto ministeriale previsto dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, con il quale dovranno essere stabilite le disposizioni per la presentazione delle dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica; Considerato che al 12 dicembre 1995 data della riunione di questo Comitato non risulta ancora essere ultimata la pubblicazione dei pareri di questo Comitato come sopra precisato contenenti le proposte dei disciplinari di produzione e che conseguentemente non risultano pubblicati i relativi decreti di approvazione dei detti disciplinari contenenti altresi' le disposizioni per la presentazione delle dichiarazioni delle uve e per l'iscrizione dei terreni vitati agli elenchi delle vigne o ad elenchi provvisori sostitutivi degli stessi; Tenuto conto del fatto che in conseguenza di quanto sopra considerato i produttori interessati potrebbere attualmente trovarsi nelle condizioni di non conoscere quali indicazioni geografiche tipiche possono richiedere per i vini prodotti nella vendemmia 1995 e quali sono le prescrizioni previste dai relativi disciplinari di produzione cui attenersi; Considerato che alla data del 15 dicembre 1995 attualmente prevista come termine ultimo per la presentazione della dichiarazione delle uve destinate alla produzione di vini ad indicazione geografica tipica ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del decreto dirigenziale 23 novembre 1995 e dell'articolo unico del decreto ministeriale 28 novembre 1995 in alcune regioni i produttori avevano gia' vendemmiato le proprie uve prima della pubblicazione dei decreti di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini prodotti nelle regioni stesse anche a causa della tardiva presentazione delle domande di riconoscimento delle dette indicazioni geografiche tipiche da parte degli enti ed organizzazioni a cio' abilitati, e che conseguentemente le dichiarazioni delle uve, presentate nell'assenza di precise disposizioni, potrebbero risultare non conformi alle disposizioni successivamente impartite; Considerato che per le situazioni di cui sopra si e' fatto cenno potrebbero determinarsi le condizioni per una disparita' di trattamento tra i diversi produttori interessati; Considerato che allo stato attuale non risultano ancora recepite nella regolamentazione comunitarie le indicazioni geografiche tipiche in luogo dei vini tipici; Ritenuto, pertanto, che si renda necessario uniformare le diverse situazioni assicurando a tutti i produttori le stesse possibilita' di dichiarazione delle proprie uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica della vendemmia 1995 e le stesse possibilita' di conoscere ed attenersi alle prescrizioni dei disciplinari di produzione approvati; Considerato altresi' che la legge 10 febbraio 1992, n. 164, prevede la possibilita' di avvalersi, in quanto applicabili, delle disposizioni che disciplinavano il riconoscimento e la gestione delle indicazioni geografiche dei vini da tavola e che pertanto sembra opportuno anche per le indicazioni geografiche tipiche di non far precedere il termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni delle uve da quello previsto per la presentazione delle domande di iscrizioni dei terreni vitati agli elenchi delle vigne o elenchi provvisori sostitutivi degli stessi; Tenuto conto che nei disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche approvati non e' previsto con riguardo alle produzioni massime di uva per ettaro un superamento dei limiti del 20%, in analogia a quanto previsto per i V.Q.P.R.D. e che questa situazione, non conosciuta in precedenza dai produttori, ha comportato talvolta il superamento dei limiti massimi di produzione; Tenuto conto che per le condizioni meteorologiche determinatesi per questa vendemmia talvolta il titolo alcolometrico minimo naturale delle uve e' sceso al disotto di quello previsto dai disciplinari di produzione approvati; Nella riunione tenutasi in data 12 dicembre 1995 ha espresso il parere che, con riguardo alla vendemmia 1995: il termine ultimo per la presentazione delle denuncie dei terreni vitati ai fini dell'iscrizione negli istituendi elenchi delle vigne o di elenchi sostitutivi qualora i citati elenchi delle vigne non fossero stati ancora istituiti, viene prorogato al 30 aprile 1996; il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica della vendemmia 1995 viene prorogato esso pure al 30 aprile 1996 ai soli fini dell'utilizzazione delle indicazioni geografiche tipiche per la designazione dei vini in argomento; qualora i produttori abbiano presentato per la vendemmia 1995 le dichiarazioni delle uve per l'utilizzazione delle indicazioni geografiche tipiche ed i decreti di riconoscimento prevedono la facolta' di qualificare i vini che utilizzeranno tali indicazioni geografiche tipiche anche con riferimenti ai nomi dei vitigni, di consentire agli stessi produttori la presentazione entro il citato termine del 30 aprile 1996 di dichiarazioni integrative per adeguarsi a quanto previsto dai predetti decreti; di prevedere un aumento del 20% del limite massimo di produzione uva/ettaro e una riduzione dello 0,5% del titolo alcolometrico minimo naturale delle uve, fermo restando il rispetto per tale ultimo limite dei valori minimi previsti dalla normativa comunitaria e conseguentemente la possibilita' per i produttori di presentare denuncie integrative volte all'utilizzo dei nuovi parametri sopra specificati; Quanto deliberato con riguardo all'aumento del 20% del limite massimo di produzione uva/ettaro non concerne i vini ad indicazione geografica tipica prodotti nella regione Toscana per i quali detto aumento e' stato gia' considerato con apposito provvedimento.