IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n.  341,  concernente  la  riforma
degli ordinamenti didattici;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Padova;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita' degli studi di Padova e  convalidati  dal  Consiglio
universitario nazionale;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Padova, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  L'art.  55,  comma  18,  dello statuto, concernente le norme comuni
alle  scuole  di  specializzazione  e'  soppresso  e  sostituito  dal
seguente:
  Art.  55,  comma  18.  Il  consiglio della scuola conduce la scuola
stessa e coordina le attivita' con i consigli delle  facolta'  e  dei
dipartimenti  interessati, ed in particolare di quelli indicati dagli
ordinamenti  delle  singole  scuole,  inclusi  la  designazione   dei
docenti,  l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di
contratti. Per l'attuazione delle  attivita'  didattiche  programmate
dal  consiglio  della  scuola provvedono le facolta' e i dipartimenti
indicati  negli  ordinamenti  delle  singole  scuole  nonche'   altre
facolta'  o  altri  dipartimenti  che  abbiano  dichiarato la propria
disponibilita'.